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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
Art. 8 - Sospensione cautelativa diritto alle prestazioni
1. Nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 7, nonché nelle altre fattispecie a queste assimilabili, a
tutela del patrimonio associativo Assilt procede alla sospensione cautelativa del diritto alle pre-
stazioni. Detta sospensione – che non può essere superiore a 12 mesi e non interrompe l’obbligo
contributivo – decorre dalla conoscenza dell’evento da parte dell’Associazione.
2. Cessata la causa della sospensione, è ripristinato il diritto alle prestazioni con effetto dalla data
della sospensione stessa. Nel caso di applicazione di sanzioni conservative i relativi effetti decor-
rono dalla data di efficacia della sospensione di cui al comma 1. Qualora sia deliberata l’esclusione
la sospensione cautelativa conserva i suoi effetti.
Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo
1. In caso di cessazione in corso d’anno del rapporto associativo possono essere liquidate, sulla base
delle norme del presente testo unico, le richieste di contributo già presentate alla data di cessazio-
ne del rapporto associativo stesso, nonché quelle – non ancora presentate – che si riferiscono a un
documento di spesa anteriore alla data di effetto della cessazione stessa. I termini di presentazio-
ne delle richieste sono quelli di cui all’art. 14, comma 7.
2. Il recesso dall’Associazione, ai sensi dell’art. 7 (“Cessazione della qualità di Socio”), comma 3, dello
Statuto, deve essere comunicato dal Socio per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno e ha ef-
fetto dal 1° gennaio dell’anno successivo anche qualora la data di efficacia ivi indicata sia anteriore a
tale data. Il recesso comunicato in epoca successiva al 30 settembre e sino al 31 dicembre dello stesso
anno produrrà effetti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della sua comunicazione.
3. Il Socio può annullare il recesso già trasmesso entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno; decorso
tale termine si applica la disciplina della nuova adesione di cui all’art. 11.
4. I Soci Lavoratori e Pensionati il cui rapporto associativo è cessato non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio di Assilt.
Art. 10 - Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 (“Sospensione del rapporto di lavoro”) dello Statuto, nei
casi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni permane per il
Socio Lavoratore e i relativi Beneficiari. In tali fattispecie, fermo restando il minimale di cui all’art.
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5, comma 2 , il Socio Lavoratore è tenuto al versamento all’Associazione di un importo aggiuntivo
pari a 265 euro in ragione d’anno solare a titolo di contributo associativo e secondo i medesimi ter-
mini e modalità. Tale disposizione non si applica qualora l’assenza non retribuita riguardi eventi di
maternità o paternità, congedo parentale, malattia bambino, malattia e infortunio per un periodo
massimo di un anno.
2. Su istanza documentata del Socio Lavoratore e previo parere del Delegato, il Consiglio di Ammi-
nistrazione può disporre la sospensione totale o parziale della quota aggiuntiva per i periodi di
assenza non retribuita connessi a eventi di carattere personale di particolare gravità di durata non
inferiore a un mese e fino a sei mesi.
4 Si tratta dei 91 euro in ragione d’anno di cui all’Accordo del 13 ottobre 2014.

