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TESTO UNICO ASSILT



              L’inadempimento comporterà per il Socio la sospensione dei rimborsi. Il Socio Lavoratore o Pen-
              sionato sarà in ogni caso tenuto a rimborsare ad Assilt le eventuali spese dalla stessa sostenute
              per il periodo in cui non sussisteva il diritto con la maggiorazione degli interessi, decorrente dalla
              data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggio-
              rato di un punto. In ogni caso il diritto non potrà risultare anteriore alla data di decorrenza del di-
              ritto alle prestazioni da parte del Socio Lavoratore o dal primo giorno del mese successivo a quello
              di effettiva contribuzione da parte del Socio Pensionato.

            8. Nel caso di pagamento dell’intera quota annuale i Beneficiari dei Soci Pensionati deceduti man-
              tengono il diritto alle prestazioni fino al 31 dicembre dell’anno del decesso. Le quote associative già
              versate non possono formare oggetto di richiesta di ripetizione da parte degli eredi.


                                       Art. 7 - Verifiche sanitarie e amministrative

            1. Assilt può disporre – anche in via preventiva rispetto all’erogazione del contributo – verifiche fun-
              zionali ad accertare l’ammissibilità e la congruità delle prestazioni richieste dai propri Soci, nonché
              la regolarità formale e sostanziale della documentazione di spesa o dell’iscrizione del Socio o del
              Beneficiario.


            2. In tali casi i Soci e i Beneficiari hanno l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti, di aderire alle rela-
              tive convocazioni e di presentare la documentazione anagrafica e il certificato della situazione red-
              dituale. Il Socio riconosce altresì ad Assilt la facoltà di richiedere il certificato reddituale all’Agenzia
              delle Entrate tramite apposita delega che il Beneficiario sottoscriverà a favore di persone incaricate
              dall’Associazione anche ai fini della normativa in materia di Privacy. La documentazione richiesta
              dall’Associazione deve pervenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

            3. L’impossibilità del fruitore della prestazione sanitaria di presentarsi all’accertamento nel luogo,
              giorno e orario definito dall’Associazione, oppure di esibire la documentazione richiesta, deve es-
              sere motivata per iscritto e provata dal Socio.

            4. Assilt si riserva la facoltà di accettare o meno tale giustificazione.

            5. Nel caso di rifiuto, senza giustificato motivo, da parte dei Soci e dei Beneficiari di sottoporsi ai
              suddetti accertamenti o di esibire la documentazione richiesta, il Consiglio di Amministrazione
              delibera per i Soci le sanzioni previste dall’art. 67. I Soci non hanno il diritto di ripetere da Assilt i
              contributi associativi già versati. Analogamente nell’eventualità che dalle verifiche emergessero a
              loro carico fatti o comportamenti non conformi con quanto previsto dallo Statuto, dalle altre fon-
              ti normative dell’Associazione, nonché dal Codice Etico del Welfare. Resta fermo quanto previsto
              dall’art. 19 (“Delegati”), comma 2, lett. b, n. 2, dello Statuto.

            6. Per i Soci risultati inadempienti, l’Assilt provvederà, inoltre, all’immediato recupero degli importi
              erogati, con la maggiorazione degli interessi decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura
              del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto.


            7. La documentazione sanitaria e di spesa in originale dovrà essere conservata dal Socio per alme-
              no cinque anni, fermo restando quanto stabilito all’art. 19, comma 7, per le cure odontoiatriche e
                                3
              ortognatodontiche .


            3  I referti diagnostici relativi a tali cure devono essere conservati per 7 anni.
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