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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





              competente per territorio; tale parere contiene le allegazioni sulle quali si è formato, nonché le
              altre informazioni acquisite dalla Linea Sanitaria e Amministrativa in ordine alla riconoscibilità del
              contributo da parte dell’Associazione per ragioni di merito. Qualora da tali informazioni il contribu-
              to risulta non erogabile il Delegato ne dà comunicazione al Socio e la procedura decade.


                                          Art. 15 - Temporizzazioni e massimale

            1. Laddove espressamente indicato, l’erogazione del contributo è soggetta a limiti temporali. Il limite
              temporale può essere mobile, ovvero riferirsi all’anno solare ovvero all’intero rapporto associativo (cd.
              una tantum).

            2. Il limite è “mobile” quando il numero massimo di prestazioni ammesse a contributo è determina-
              to andando a ritroso dall’ultimo documento fiscale presentato per il numero di mesi previsto per
              ciascuna prestazione.


            3. Il limite è ad “anno solare” qualora il numero massimo di prestazioni erogabili è definito per l’arco
              temporale 1° gennaio - 31 dicembre dello stesso anno.


            4. Per “intero rapporto associativo” si intende tutto l’arco temporale che decorre dalla prima iscrizio-
              ne all’Associazione, indipendentemente dai periodi di interruzione o risoluzione del rapporto asso-
              ciativo seguiti dalla cessazione della causa di interruzione o da nuova iscrizione. Gli stessi criteri si
              applicano ai fini di cui ai commi 2 e 3.

            5. Il contributo alla spesa sanitaria viene erogato da Assilt nei limiti delle percentuali e dei massimali
              previsti per ciascuna prestazione.

            6. Per alcune tipologie di prestazioni, specificatamente indicate, è fissato un massimale comples-
              sivo di contributo e di numero di prestazioni erogabile in un arco di tempo predefinito (plafond). In
              tali ipotesi l’arco di tempo di riferimento è determinato a decorrere dalla prima fattura emessa in
              avanti e, per i periodi successivi, dalla prima fattura emessa dopo l’arco di tempo indicato per cia-
              scuna prestazione. Tale massimale è efficace nei confronti di ciascun singolo Socio o Beneficiario.

                                       Art. 16 - Documentazione sanitaria e fiscale


            1. Salvo espressa diversa indicazione contenuta nelle norme che seguono e fermo restando quanto
              previsto all’art. 14, comma 2, lett. b), Assilt riconosce contributi per le prestazioni sanitarie solo se
              prescritte da medici generici o medici specialisti ed effettuate dagli stessi o da professionisti abili-
              tati a esercitare le professioni sanitarie non mediche ai sensi della legislazione in materia.

            2. Le specializzazioni e le figure professionali che Assilt ha scelto di riconoscere, al fine dell’eroga-
              zione dei contributi, sono tassativamente definite per ogni tipologia di prestazione; tanto sia ai fini
              della prescrizione della prestazione che della effettuazione della medesima.

            3. Per le prestazioni fruite in ambito pubblico o privato deve essere emessa fattura o altro documen-
              to di spesa equipollente direttamente dai medici, dai professionisti sanitari abilitati o da strutture
              sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione regionale.


            4. La documentazione fiscale è intestata a un Socio o a un Beneficiario e riporta:
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