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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
competente per territorio; tale parere contiene le allegazioni sulle quali si è formato, nonché le
altre informazioni acquisite dalla Linea Sanitaria e Amministrativa in ordine alla riconoscibilità del
contributo da parte dell’Associazione per ragioni di merito. Qualora da tali informazioni il contribu-
to risulta non erogabile il Delegato ne dà comunicazione al Socio e la procedura decade.
Art. 15 - Temporizzazioni e massimale
1. Laddove espressamente indicato, l’erogazione del contributo è soggetta a limiti temporali. Il limite
temporale può essere mobile, ovvero riferirsi all’anno solare ovvero all’intero rapporto associativo (cd.
una tantum).
2. Il limite è “mobile” quando il numero massimo di prestazioni ammesse a contributo è determina-
to andando a ritroso dall’ultimo documento fiscale presentato per il numero di mesi previsto per
ciascuna prestazione.
3. Il limite è ad “anno solare” qualora il numero massimo di prestazioni erogabili è definito per l’arco
temporale 1° gennaio - 31 dicembre dello stesso anno.
4. Per “intero rapporto associativo” si intende tutto l’arco temporale che decorre dalla prima iscrizio-
ne all’Associazione, indipendentemente dai periodi di interruzione o risoluzione del rapporto asso-
ciativo seguiti dalla cessazione della causa di interruzione o da nuova iscrizione. Gli stessi criteri si
applicano ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il contributo alla spesa sanitaria viene erogato da Assilt nei limiti delle percentuali e dei massimali
previsti per ciascuna prestazione.
6. Per alcune tipologie di prestazioni, specificatamente indicate, è fissato un massimale comples-
sivo di contributo e di numero di prestazioni erogabile in un arco di tempo predefinito (plafond). In
tali ipotesi l’arco di tempo di riferimento è determinato a decorrere dalla prima fattura emessa in
avanti e, per i periodi successivi, dalla prima fattura emessa dopo l’arco di tempo indicato per cia-
scuna prestazione. Tale massimale è efficace nei confronti di ciascun singolo Socio o Beneficiario.
Art. 16 - Documentazione sanitaria e fiscale
1. Salvo espressa diversa indicazione contenuta nelle norme che seguono e fermo restando quanto
previsto all’art. 14, comma 2, lett. b), Assilt riconosce contributi per le prestazioni sanitarie solo se
prescritte da medici generici o medici specialisti ed effettuate dagli stessi o da professionisti abili-
tati a esercitare le professioni sanitarie non mediche ai sensi della legislazione in materia.
2. Le specializzazioni e le figure professionali che Assilt ha scelto di riconoscere, al fine dell’eroga-
zione dei contributi, sono tassativamente definite per ogni tipologia di prestazione; tanto sia ai fini
della prescrizione della prestazione che della effettuazione della medesima.
3. Per le prestazioni fruite in ambito pubblico o privato deve essere emessa fattura o altro documen-
to di spesa equipollente direttamente dai medici, dai professionisti sanitari abilitati o da strutture
sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione regionale.
4. La documentazione fiscale è intestata a un Socio o a un Beneficiario e riporta:

