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TESTO UNICO ASSILT




                 -  cognome, nome e codice fiscale (o luogo e data di nascita) del fruitore delle prestazioni; ciascu-
                 na fattura deve recare le prestazioni di un unico fruitore;
                   tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
                   indicazione del costo di ogni singola prestazione; nel caso di pluralità di prestazioni effettuate
                 in un unico contesto è riportato il costo di ogni specifica prestazione, fatto salvo quanto indicato
                                                                5
                 all’art. 29, comma 6, nonché all’art. 34, comma 3 .
            5. Per tutte le tipologie di documentazione fiscale è indispensabile che sia indicata la partita IVA o il
              Codice Fiscale del soggetto emittente. Non sono erogabili contributi per documentazioni di spesa
              prive di tale indicazione, ad eccezione delle ricevute relative le spese logistiche e le ricevute di
              spesa relative le prestazioni per le quali sono erogabili contributi anche se eseguite al di fuori del
              territorio nazionale, a norma dell’art. 18.

                                                                   6
            6. Fermo restando quanto previsto all’art. 19, comma 3 , la documentazione fiscale, inoltre, deve
              riportare chiaramente:

               - l’indicazione del nominativo del medico e della relativa specializzazione (ovvero solo la specia-
                 lizzazione se effettuate presso strutture pubbliche in regime di intramoenia); ovvero
               - l’indicazione del nominativo del professionista abilitato e della relativa professione sanitaria
                 non medica; ovvero
               - la denominazione della struttura sanitaria pubblica  o accreditata (Aziende Sanitarie Locali,
                 Ospedali, Strutture accreditate e via dicendo); ovvero
               - la denominazione della struttura sanitaria privata e l’indicazione del medico specialista (ovvero
                 solo la specializzazione) o del professionista che ha effettuato la prestazione (ovvero la relativa
                 professione sanitaria non medica); in alternativa, il nominativo del Medico Responsabile del
                 personale sanitario che opera nella struttura sanitaria privata (Direttore tecnico/sanitario) op-
                 pure il numero di Autorizzazione regionale; ovvero
               - la denominazione del rivenditore in caso di acquisti on-line; sono ammessi contributi solo qua-
                 lora si tratti di rivenditori con Sede sul territorio nazionale, non anche rivenditori che pur in
                 possesso di Partita IVA valida in Italia abbiano Sede all’estero.
               - in caso di spese di pernottamento, autorizzate dalla Linea Sanitaria secondo quanto indicato
                 all’art. 66, prenotate on-line attraverso società che operano in questo ambito con una sede le-
                 gale non necessariamente presente nel territorio nazionale (a titolo esemplificativo e non esau-
                 stivo: Airbnb e similari) la documentazione di spesa deve riportare chiaramente l’effettuazione
                 del pernottamento nonché le seguenti informazioni:
                 a.  il nome e il cognome del fruitore;
                 b. il luogo del pernottamento e la spesa totale sostenuta;
                 c.  attestazione dell’avvenuto pagamento.

            7. Nei limiti di quanto indicato per ogni singola prestazione nel presente Testo Unico sono erogabili
              contributi:

               a) anche per acquisti effettuati presso rivenditori autorizzati “on-line” per le prestazioni di seguito in-
                 dicate, fermo restando che non sono in nessun caso rimborsabili le spese di spedizione; per l’am-
                 missione al contributo si applica inoltre quanto stabilito dall’ultimo alinea del precedente comma 6:



            5  Si tratta di “pacchetti” di prestazioni specialistiche e di diagnostica, nonché di prestazioni diagnostiche eseguite nel corso di una visita
            e non fatturate in maniera distinta.
            6  L’articolo richiamato nel testo fa riferimento ai requisiti richiesti per le fatture “odontoiatriche”.
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