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TESTO UNICO ASSILT
- cognome, nome e codice fiscale (o luogo e data di nascita) del fruitore delle prestazioni; ciascu-
na fattura deve recare le prestazioni di un unico fruitore;
tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;
indicazione del costo di ogni singola prestazione; nel caso di pluralità di prestazioni effettuate
in un unico contesto è riportato il costo di ogni specifica prestazione, fatto salvo quanto indicato
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all’art. 29, comma 6, nonché all’art. 34, comma 3 .
5. Per tutte le tipologie di documentazione fiscale è indispensabile che sia indicata la partita IVA o il
Codice Fiscale del soggetto emittente. Non sono erogabili contributi per documentazioni di spesa
prive di tale indicazione, ad eccezione delle ricevute relative le spese logistiche e le ricevute di
spesa relative le prestazioni per le quali sono erogabili contributi anche se eseguite al di fuori del
territorio nazionale, a norma dell’art. 18.
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6. Fermo restando quanto previsto all’art. 19, comma 3 , la documentazione fiscale, inoltre, deve
riportare chiaramente:
- l’indicazione del nominativo del medico e della relativa specializzazione (ovvero solo la specia-
lizzazione se effettuate presso strutture pubbliche in regime di intramoenia); ovvero
- l’indicazione del nominativo del professionista abilitato e della relativa professione sanitaria
non medica; ovvero
- la denominazione della struttura sanitaria pubblica o accreditata (Aziende Sanitarie Locali,
Ospedali, Strutture accreditate e via dicendo); ovvero
- la denominazione della struttura sanitaria privata e l’indicazione del medico specialista (ovvero
solo la specializzazione) o del professionista che ha effettuato la prestazione (ovvero la relativa
professione sanitaria non medica); in alternativa, il nominativo del Medico Responsabile del
personale sanitario che opera nella struttura sanitaria privata (Direttore tecnico/sanitario) op-
pure il numero di Autorizzazione regionale; ovvero
- la denominazione del rivenditore in caso di acquisti on-line; sono ammessi contributi solo qua-
lora si tratti di rivenditori con Sede sul territorio nazionale, non anche rivenditori che pur in
possesso di Partita IVA valida in Italia abbiano Sede all’estero.
- in caso di spese di pernottamento, autorizzate dalla Linea Sanitaria secondo quanto indicato
all’art. 66, prenotate on-line attraverso società che operano in questo ambito con una sede le-
gale non necessariamente presente nel territorio nazionale (a titolo esemplificativo e non esau-
stivo: Airbnb e similari) la documentazione di spesa deve riportare chiaramente l’effettuazione
del pernottamento nonché le seguenti informazioni:
a. il nome e il cognome del fruitore;
b. il luogo del pernottamento e la spesa totale sostenuta;
c. attestazione dell’avvenuto pagamento.
7. Nei limiti di quanto indicato per ogni singola prestazione nel presente Testo Unico sono erogabili
contributi:
a) anche per acquisti effettuati presso rivenditori autorizzati “on-line” per le prestazioni di seguito in-
dicate, fermo restando che non sono in nessun caso rimborsabili le spese di spedizione; per l’am-
missione al contributo si applica inoltre quanto stabilito dall’ultimo alinea del precedente comma 6:
5 Si tratta di “pacchetti” di prestazioni specialistiche e di diagnostica, nonché di prestazioni diagnostiche eseguite nel corso di una visita
e non fatturate in maniera distinta.
6 L’articolo richiamato nel testo fa riferimento ai requisiti richiesti per le fatture “odontoiatriche”.

