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TESTO UNICO ASSILT
3. Per i Beneficiari che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e per-
manente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo
le norme di legge, il limite reddituale è in misura doppia rispetto a quello fissato annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
4. L’efficacia della prima iscrizione di un Beneficiario maggiorenne è subordinata, oltre che agli
adempimenti della normativa in tema di Privacy, alla presentazione dal parte del Socio di una
dichiarazione del Beneficiario stesso relativa ai requisiti reddituali di cui ai commi 2 e 3. Per le
iscrizioni effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno la dichiarazione è relativa ai redditi dell’anno fiscale
precedente meno 1; per le iscrizioni effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre la dichiarazione è rela-
tiva all’anno fiscale precedente. Presentata la dichiarazione il diritto alle prestazioni decorre dai
termini di cui all’art. 6, comma 7.
5. Per il mantenimento dell’iscrizione dei Beneficiari maggiorenni già iscritti, al 30 giugno di ogni
anno il Socio convalida i requisiti anagrafici (appartenenza alla famiglia anagrafica) e quelli reddi-
tuali. In difetto, il rapporto associativo è risolto con effetti dallo scadere del 30 giugno.
6. Il Socio comunica tempestivamente all’Associazione ogni modifica di carattere anagrafico che rile-
va ai fini della corretta applicazione del presente Testo Unico. In difetto il comportamento del Socio
è oggetto di valutazione a fini sanzionatori.
Art. 4 - Adesione
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (“Modalità di adesione”) dello Statuto, l’adesione è su-
bordinata all’accettazione dei principi contenuti nel Codice Etico del Welfare. All’atto dell’adesione
il Destinatario comunica all’Associazione, oltre alle generalità, il Codice IBAN, un indirizzo e-mail e
un numero di cellulare per le comunicazioni da e verso l’Associazione stessa.
2. Nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Testo Unico è in facoltà dei Soci Lavoratori aderire
all’Associazione in qualità di Soci Pensionati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
con effetto dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, autorizzando
l’Azienda di appartenenza alla trattenuta corrispondente alla contribuzione dovuta all’Associazio-
ne. In tali casi il diritto alle prestazioni prosegue senza soluzione di continuità (cd. Iscrizione in
continuità). Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga sino allo scadere del 30 giugno
l’iscrizione in continuità ha effetto fino al 31 dicembre dello stesso anno; qualora la cessazione
avvenga dopo il 30 giugno l’iscrizione produce effetto fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Art. 5 - Contribuzione
1. Dal 1° gennaio 2015 le aliquote di finanziamento a favore dell’Associazione sono così determinate:
a) 1,75% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dovute ai Lavoratori iscritti all’Associazio-
ne, a carico dell’Azienda Socia;
b) 0,60% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, a carico del Socio Lavoratore;
c) 1,70% della pensione o dell’isopensione annua lorda, a carico del Socio Pensionato.
2. La contribuzione di cui alle lett. b) e c) del comma precedente non può essere inferiore a 91 euro
in ragione d’anno, fermo restando quanto stabilito all’art. 10.

