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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
3. La percentuale di cui alla lett. c) del comma 1 è applicata dal 1 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui è stato percepito per un intero anno solare il trattamento di pensione o di isopensione;
fino a quella data il contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura forfettaria,
in base alla contribuzione media dovuta dai Soci Pensionati percettori di pensione o di isopensione.
4. Il versamento del contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) avviene da parte delle Aziende
mediante bonifico bancario mensile; il versamento del contributo di cui al punto c), di carattere
annuale per anno solare, avviene in unica soluzione anticipata, mediante bollettino postale ovvero
addebito bancario; è in facoltà del Socio Pensionato effettuare il versamento della quota annuale
in quattro rate trimestrali (dicembre, marzo, giugno e settembre).
Art. 6 - Diritto alle prestazioni
1. Per i Soci Lavoratori il diritto alle prestazioni decorre dal primo giorno del mese di effettiva con-
tribuzione.
2. Per i Soci Pensionati il diritto alle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di effettiva contribuzione.
3. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 (“Destinatari e Soci”) dello Statuto che siano cessati dal
servizio entro il 30 dicembre 2016 in attuazione di specifici accordi collettivi in materia di mobilità
ex lege 223/1991, e che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nel
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, mantengono il diritto a iscriversi in continuità.
4. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto che siano cessati dal servizio in attuazione di
specifici accordi collettivi in applicazione dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 mantengono il diritto
a iscriversi in continuità; contestualmente alla richiesta d’iscrizione autorizzano la Società datore
di lavoro a comunicare ad ASSILT l’importo mensile lordo certificato e la data fine del trattamento
della propria isopensione.
5. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto che siano cessati dal servizio in attuazione di
specifici accordi collettivi in materia di Licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex lege n.
223/1991 e che maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nel periodo di fruizione
della NASPI mantengono il diritto ad iscriversi in continuità.
6. La documentazione che convalida il diritto dei Soci Pensionati è il certificato di pensione o di
isopensione che deve essere presentato immediatamente dopo la liquidazione del trattamento
pensionistico da parte dell’INPS e comunque, nei casi di cui al comma 3, non oltre il 65° mese
dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora tale documentazione non sia idonea a confermare
il diritto, lo stesso Socio Pensionato sarà tenuto a rimborsare all’Assilt le eventuali spese dalla
stessa sostenute per il periodo in cui non sussisteva il diritto, con la maggiorazione degli interessi
decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Ammini-
strazione maggiorato di un punto.
7. Per i Beneficiari il diritto alle prestazioni decorre dalla data di presentazione all’Assilt della richiesta
d’iscrizione da parte del Socio Lavoratore o Pensionato ovvero dal 1° luglio antecedente la data della
richiesta per i Beneficiari maggiorenni, già cessati per mancata conferma della situazione reddituale
che consente l’iscrizione del Beneficiario o per superamento dei limiti reddituali. La documentazione
che convalida il diritto, se richiesta dall’Assilt, deve pervenire entro 30 giorni dalla data della richiesta.

