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TESTO UNICO ASSILT
Testo Unico Assilt
in vigore dal 1° gennaio 2021
CdA del 9 Dicembre 2020
Titolo 1 - Dell’adesione all’Associazione
Art. 1 - Oggetto del Testo Unico Assilt
1. Il Testo Unico Assilt disciplina il rapporto associativo nelle sue vicende e definisce il contributo
erogabile da Assilt per le prestazioni dallo stesso individuate, nonché gli altri interventi in favore
dei Soci e dei Beneficiari, nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto.
Art. 2 - Destinatari, Soci
1. I Destinatari e i Soci sono definiti dall’art. 3 dello Statuto. A tal fine – fermo restando quanto previ-
sto dallo Statuto all’art. 3, comma 1, lett. b) e g), per i Soci Pensionati – nel caso di cessazione del
rapporto associativo per decesso del Socio Lavoratore, hanno facoltà di adesione i suoi superstiti
titolari di pensione indiretta già Beneficiari al momento del decesso del Socio.
2. Il venir meno della pensione – indiretta o di reversibilità – è causa di cessazione del rapporto as-
sociativo.
3. I Destinatari possono iscriversi all’Associazione anche se fruiscono di altra forma, anche assicu-
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rativa, di assistenza sanitaria integrativa, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1910 del Codice
Civile e dal successivo art. 14, comma 3.
Art. 3 - Beneficiari
1. In attuazione dell’art, 4 (“Beneficiari”), comma 2, dello Statuto, possono essere iscritti all’Asso-
ciazione esclusivamente i seguenti soggetti viventi a carico del Socio secondo quanto previsto al
comma 2 – non aventi diritto ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa erogata da altri Enti
o forme assicurative - e appartenenti alla famiglia anagrafica del Socio stesso – come definita
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dall’art. 4 del DPR 223/1989 – ovvero già appartenenti a questa e successivamente ricoverati pres-
so Residenze Sanitarie Assistenziali [RSA]:
1 Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso
di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti
a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a
ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché
le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro
gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente,
la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
2 A norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 per famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, paren-
tela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

