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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





                 -  il coniuge ovvero l’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

                 - i figli o equiparati (adottivi e affidati) di età inferiore ai 18 anni, anche se non appartenenti alla
                 famiglia anagrafica del Socio per motivi di studio o a causa di separazione legale o divorzio;
                 - i figli o equiparati (adottivi e affidati) maggiorenni fino al compimento del 26esimo anno di età,
                 anche se non appartenenti alla famiglia anagrafica del Socio per motivi di studio o a causa di
                 separazione legale o divorzio;
                 - i figli o equiparati (adottivi e affidati) maggiorenni, senza limiti di età che si trovino, a causa di
                 infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un
                 proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge;

                 -   i fratelli, le sorelle e i nipoti, senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
                 fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
                 con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, nel caso in cui essi siano orfani di
                 entrambi i genitori;

                 -  entrambi i genitori, qualora almeno uno di essi si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o
                 mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con in-
                 validità al 100% certificata secondo le norme di legge, e nel caso in cui la somma dei redditi di
                 ciascuno non superi la misura prevista dalle norme di cui ai commi 2 e 3;
                 -  il genitore superstite in caso di decesso dell’altro qualora si trovi a causa di infermità o difetto

                 fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
                 con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge; nel caso di separazione legale o
                 divorzio uno o entrambi i genitori verificando il limite di reddito nei confronti di ciascun soggetto,
                 ferma restando la condizione di disabilità;
                 - il convivente di fatto ex lege n. 76/2016, previa presentazione della certificazione anagrafica della
                 convivenza stessa, nonché i conviventi di fatto che risultino coabitare e avere dimora abituale
                 nello stesso Comune (stato di famiglia) da non meno di 12 mesi; sono in ogni caso esclusi i pa-
                 renti del convivente;
                 -  i fratelli, le sorelle e i nipoti e i genitori già iscritti al 31 dicembre 2018, nei limiti e alle condizioni

                 di cui alle disposizioni previgenti. Questa disposizione non trova applicazione nel caso di perdita
                 dei requisiti per l’iscrizione.

            Per i figli di genitori entrambi Soci, l’iscrizione può essere richiesta da un solo genitore; in caso di
            separazione o divorzio di genitori entrambi Soci, l’iscrizione dei figli è consentita al genitore in grado
            di certificarne la presenza nella propria famiglia anagrafica mediante Stato di Famiglia, fatta salva la
            fattispecie di non appartenenza relativa ai motivi di studio.

            Il trasferimento di famiglia anagrafica dall’uno all’altro genitore di figli già Beneficiari è consentito
            previo consenso formalmente espresso nei confronti dell’Associazione da parte di entrambi i genitori
            ovvero su esplicita istanza del Giudice in caso di separazione o divorzio.

            2. Sono considerati viventi a carico del Socio i soggetti di cui al comma 1, con esclusione dei figli o
              equiparati di età inferiore ai 18 anni, per i quali sia accertato, al momento della prima iscrizione e
              al 1 luglio di ogni anno per i Beneficiari già iscritti, un reddito fiscale imponibile complessivo – se-
              condo quanto previsto al comma 5 – non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazio-
              ne. Tale reddito, escluso quello riconducibile all’abitazione principale, è al lordo degli oneri deduci-
              bili e comprende eventuali redditi soggetti a tassazione agevolata o separata (ad esempio, cedolare
              secca, TFR). Il limite di reddito è rivalutato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, entro il
              30 giugno di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
              famiglie di operai e impiegati [F.O.I. (nt) 3.3] relativo all’anno precedente.
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