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TESTO UNICO ASSILT



                                                Art. 11 - Nuova adesione


            1. L’ammissione delle domande di nuova adesione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai
              sensi dell’art. 7, comma 9, dello Statuto.


            2. La nuova adesione è subordinata, comunque, al versamento da parte del lavoratore o del pensio-
              nato, già Socio, di un contributo aggiuntivo una tantum determinato come segue:


               -  per il lavoratore esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci
                 Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del lavoratore richiedente, fino a un massimo di
                 cinque anni precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ul-
                 timo Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. È prevista la possibilità
                 di rateizzazione del contributo per periodi multipli di sei mesi fino a un massimo di 84 mensilità
                 con un minimale mensile di 15 euro;



               -  per il pensionato esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci Pen-
                 sionati iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario richiedente, fino a un massimo di dodici
                 mesi precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilan-
                 cio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti (per effetto dell’applicazione dell’art.
                 3, comma 4, dello Statuto, il periodo di riferimento non potrà comunque superare i 12 mesi).

            In entrambi i casi il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui ai commi 1 e 2
            dell’art. 6 del presente Testo Unico.


            3. Non possono presentare richiesta di nuova adesione i Soci esclusi ai sensi dell’art. 7, comma 1,
              lett. A), n. 5, e lett. B). n. 3, dello Statuto. Non è del pari ammissibile la richiesta di nuova adesione
              presentata da parte del Socio cessato per morosità se non alle seguenti condizioni:


                 - che effettui il pagamento della contribuzione non versata,
               - che dimostri che l’inadempimento derivi da fatto a lui non imputabile.


                                               Art. 12 - Tardiva Iscrizione

            1. Il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dello Statuto che intenda aderire all’Associa-
              zione, trascorsi sei mesi dopo l’acquisizione della qualità di Destinatario è tenuto al versamento
              all’Associazione stessa di un “contributo aggiuntivo una tantum di tardiva iscrizione”.


            2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla media maggiorata del 50% dei contributi versati dai Soci
              Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario, fino ad un massimo di 5 anni prece-
              denti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilancio di Esercizio
              approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. È prevista la possibilità di rateizzazione del contributo
              per periodi multipli di sei mesi fino ad un massimo di 84 mensilità con un minimale mensile di 15 euro.

            3. I Soci Pensionati che non hanno pagato la quota “in continuità” mediante trattenuta sull’ultima bu-
              sta paga possono presentare domanda di adesione all’Associazione non oltre il dodicesimo mese
              dalla cessazione pagando l’intera quota dovuta.


            4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui
              ai commi 1 e 2 dell’art. 6 del presente Testo Unico.
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