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TESTO UNICO ASSILT
Art. 11 - Nuova adesione
1. L’ammissione delle domande di nuova adesione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell’art. 7, comma 9, dello Statuto.
2. La nuova adesione è subordinata, comunque, al versamento da parte del lavoratore o del pensio-
nato, già Socio, di un contributo aggiuntivo una tantum determinato come segue:
- per il lavoratore esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci
Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del lavoratore richiedente, fino a un massimo di
cinque anni precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ul-
timo Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. È prevista la possibilità
di rateizzazione del contributo per periodi multipli di sei mesi fino a un massimo di 84 mensilità
con un minimale mensile di 15 euro;
- per il pensionato esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci Pen-
sionati iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario richiedente, fino a un massimo di dodici
mesi precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilan-
cio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti (per effetto dell’applicazione dell’art.
3, comma 4, dello Statuto, il periodo di riferimento non potrà comunque superare i 12 mesi).
In entrambi i casi il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 6 del presente Testo Unico.
3. Non possono presentare richiesta di nuova adesione i Soci esclusi ai sensi dell’art. 7, comma 1,
lett. A), n. 5, e lett. B). n. 3, dello Statuto. Non è del pari ammissibile la richiesta di nuova adesione
presentata da parte del Socio cessato per morosità se non alle seguenti condizioni:
- che effettui il pagamento della contribuzione non versata,
- che dimostri che l’inadempimento derivi da fatto a lui non imputabile.
Art. 12 - Tardiva Iscrizione
1. Il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dello Statuto che intenda aderire all’Associa-
zione, trascorsi sei mesi dopo l’acquisizione della qualità di Destinatario è tenuto al versamento
all’Associazione stessa di un “contributo aggiuntivo una tantum di tardiva iscrizione”.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla media maggiorata del 50% dei contributi versati dai Soci
Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario, fino ad un massimo di 5 anni prece-
denti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilancio di Esercizio
approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. È prevista la possibilità di rateizzazione del contributo
per periodi multipli di sei mesi fino ad un massimo di 84 mensilità con un minimale mensile di 15 euro.
3. I Soci Pensionati che non hanno pagato la quota “in continuità” mediante trattenuta sull’ultima bu-
sta paga possono presentare domanda di adesione all’Associazione non oltre il dodicesimo mese
dalla cessazione pagando l’intera quota dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 6 del presente Testo Unico.

