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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





              Ematologia, Endocrinologia - Malattie del ricambio,
              Fisiatria,
              Gastroenterologia, Genetica medica, Geriatria, Ginecologia - Ostetricia,
              Infettivologia,
              Medicina tropicale Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina nucleare, Neurologia,
              Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria infantile, Neurochirurgia,
              Oculistica, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria,
              Pediatria, Pneumologia, Psichiatria,
              Radioterapia, Reumatologia,
              Scienza dell’alimentazione,
              Urologia – Nefrologia.


                                      Art. 45 - Interventi chirurgici di Alta qualifica

            1. In caso di interventi chirurgici di particolare interesse sanitario per i quali occorra il ricorso a ope-
              ratori e strutture di particolare specializzazione e di alta qualifica, anche estere, Assilt eroga un
              contributo pari al 80% della spesa sostenuta per l’intervento, la degenza, i relativi accertamenti e
              le terapie necessarie per l’intero ricovero.


            2. L’erogazione dei contributi ha luogo su autorizzazione della Linea Sanitaria territoriale (previa
              conferma vincolante del Consulente Sanitario Nazionale).

            3. Per i soli Soci Lavoratori o i loro Beneficiari, qualora le spese complessive da sostenere risultassero su-
              periori a 800,00 euro, Assilt, su richiesta scritta del Socio corredata dal preventivo di spesa rilasciato dalla
              struttura sanitaria, può concedere un anticipo di importo non superiore al 60% del contributo erogabile.

            4. Nel caso in cui il Socio o il Beneficiario debba eseguire le prestazioni al di fuori del Comune di
              residenza, la Linea Sanitaria valuterà la necessità di autorizzare i contributi per le spese di loco-
              mozione e pernottamento (cfr. art. 66) del Socio o del Beneficiario e di un accompagnatore (due per
              Soci o Beneficiari di età inferiore ai 18 anni).


                                              Art. 46 - Terapie oncologiche

            1. Su presentazione di una “relazione clinica” rilasciata dalla struttura di ricovero o dal medico spe-
              cialista – sottoposta alla valutazione della Linea Sanitaria per la necessaria autorizzazione – e di
              una dettagliata documentazione di spesa riguardante le terapie eseguite sono erogati al Socio o
              per il Beneficiario contributi per le prestazioni e nei limiti di seguito indicati:


                - 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 120,00 euro per ogni visita medica specialisti-
                  ca eseguita da un Radioterapista Oncologo necessaria a valutare le modalità di effettuazione
                  delle terapie radianti o dell’ipertermia;
                - 80% della spesa per i farmaci antiblastici, antiemetici, antidolorifici e farmaci necessari du-
                  rante il trattamento;
                - 80% della spesa per gli integratori o prodotti alimentari acquistati presso farmacie o parafar-
                  macie o rivendite autorizzate;
                - 80% della spesa per prodotti dermatologici o dispositivi medici necessarie a seguito della te-
                  rapia radiante;
                - 80% della spesa sostenuta per le terapie oncologiche (chemioterapia, terapia radiante e ipertermia) l’e-
                  quipe chirurgica, il materiale; la struttura (ambulatorio chirurgico, sala operatoria, degenza e così via).
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