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TESTO UNICO ASSILT



              Nazionale Odontoiatrico sono:


              - relazione dell’odontoiatra e dettagliato piano di cura del trattamento ortodontico e di quello pro-
                tesico;
              - idonea documentazione diagnostica (radiografica o equipollente).


            2. Nel caso di particolari patologie sistemiche, gravi patologie genetiche, congenite, traumi del di-
              stretto oro-maxillo-facciale, a Soci e Beneficiari per i quali siano già stati riconosciuti contributi
              per un intero ciclo di terapia attiva, su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione
              vincolante del Consulente Sanitario Nazionale Odontoiatrico, potranno essere riconosciuti nuovi
              contributi per un ciclo di trattamento ortodontico attivo. I documenti sanitari richiesti per la valu-
              tazione da parte del Consulente Nazionale Odontoiatrico sono:

              - dettagliata certificazione di un medico specialista di struttura pubblica che certifichi la patologia
                o copia della cartella clinica;
              - dettagliata certificazione dell’odontoiatra;
              - idonea documentazione diagnostica (radiografica o equipollente).


            3. Per il riconoscimento del contributo per quanto indicato al comma 1 si applica quanto disposto
              dagli artt. 19 - 23 per il terzo anno di cura ortodontica. Per il riconoscimento del contributo per
              quanto indicato al comma 2 si applica quanto disposto dagli artt. 19 - 23 per il primo anno di cura
              ortodontica.

                Art. 52 - Occhiali da vista e lenti a contatto speciali, casi di particolare interesse sanitario


            1. Ai Soci e pei i Beneficiari, affetti da patologie oculari, sottoposti a intervento chirurgico (cataratta,
              cheratoplastica, distacco di retina) o a seguito di un trauma, con variazioni della correzione visiva
              che necessitano di nuovi occhiali da vista prima dei limiti temporali previsti, potranno essere rico-
              nosciuti ulteriori contributi, su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante
              del Consulente Nazionale Oculistico.


            2. La documentazione necessaria a fini valutativi è la seguente:

              - relazione del medico oculista che attesti il motivo della variazione del difetto visivo;
              - prescrizione del medico oculista della nuova protesi con l’indicazione del difetto visivo.

                                                                                             22
            3. Per il riconoscimento del contributo si applica quanto disposto dagli artt. 24 e 25 .

            4. Su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Nazionale
              Oculistico, è riconosciuto un contributo per le lenti a contatto utilizzate a scopo terapeutico-protet-
              tivo (cheratopatie bollose e così via), per quelle occlusorie (ambliopie, diplopie da deficit muscolari
              acquisiti e così via) o per quelle per afachia prescritte da un medico oculista. Il contributo erogabile
              è pari al 60% della spesa sostenuta per un contributo massimo di 60,00 euro per ogni lente acqui-
              stata (massimo due lenti ogni 6 mesi - temporizzazione mobile - cfr. art. 15).

            5. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, Assilt a quanti affetti da cheratocono riconosce
              un contributo per le lenti a contatto per cheratocono – accertato con esame topografico a colori



            22  Gli articoli citati nel testo definiscono il contributo e la temporizzazione per gli occhiali da vista.
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