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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





              zate dalle ASL, ai portatori di disabilità con invalidità totale certificata del 100% (al di sotto dei
              18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave”). Il contributo è pari al 80% della spesa
              sostenuta fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond - anno solare – cfr. art.
              15). La Linea Sanitaria in concorso con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende
              Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica), predispone un piano di cura - che
              viene periodicamente aggiornato - secondo i bisogni di mantenere o migliorare le capacità fun-
              zionali, comportamentali, cognitive, affettive e relazionali del Socio o del Beneficiario portatore di
              disabilità. La documentazione sanitaria e di spesa necessaria ai fini del contributo è la seguente:


               - prescrizione rilasciata da struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Azien-
                 de Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia.
               - dettagliata ricevuta di spesa.

            6. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce contributi per le terapie non con-
              venzionali (ippoterapia, musicoterapia, ecc.) che, affiancate alle terapie tradizionali, sono di sti-
              molo ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni di età
              certificazione di Handicap di grado “Grave”), pari al 65% della spesa sostenuta fino a un importo
              massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond - anno solare - cfr. art. 15). A tal fine la documenta-
              zione richiesta è la seguente:

               - documentazione attestante l’invalidità totale;
               - indicazione dei trattamenti consigliati da parte di strutture sanitarie pubbliche (Aziende Ospe-
                 daliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica);
               - dettagliata documentazione di spesa.


            7. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce nuovi contributi prima dei limiti
              temporali previsti indicati all’art. 28 per i presidi sanitari necessari ai portatori di disabilità con in-
              validità certificata di almeno il 74% (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado
              “Grave”), pari al 80% della spesa sostenuta. Il presidio sanitario per il quale si concede l’autorizza-
              zione deve essere attinente alla patologia da cui è affetto il socio.
              Per le altre condizioni normative e il contributo massimo erogabile per ogni prestazione autorizza-
                                                   20
              ta si applica quanto indicato all’art. 28 .


            Tabella i – Prestazioni riabilitative e assistenza disabili

              Q Esercizi di riabilitazione motoria. Contributo del 80% della spesa sostenuta
              Q Esercizi di riabilitazione motoria in acqua. Contributo del 80% della spesa sostenuta
              Q Riabilitazione per disturbi del linguaggio. Contributo del 80% della spesa sostenuta
              Q Terapia fisica - Sedute individuali o collettive. Contributo del 80% della spesa sostenuta
              Q Psicoterapia ai portatori di disabilità. Contributo pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massi-
                mo di 35,00 euro a seduta per un massimo di 100 sedute ogni 24 mesi (temporizzazione mobile - cfr.
                art. 15)
              Q Terapia cognitivo - comportamentale. Contributo del 80% della spesa sostenuta fino ad un importo
                massimo di 8.000,00 euro annui (plafond - anno solare – cfr. art. 15)
              Q Strutture di accoglienza (permanenza e frequenza). Contributo del 80% della spesa sostenuta fino
                ad un importo massimo di 3.000,00 euro annui (plafond - anno solare – cfr. art. 15)



            20   L’art. 28 disciplina i contributi per le protesi e i presidi sanitari.
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