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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
zate dalle ASL, ai portatori di disabilità con invalidità totale certificata del 100% (al di sotto dei
18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave”). Il contributo è pari al 80% della spesa
sostenuta fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond - anno solare – cfr. art.
15). La Linea Sanitaria in concorso con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende
Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica), predispone un piano di cura - che
viene periodicamente aggiornato - secondo i bisogni di mantenere o migliorare le capacità fun-
zionali, comportamentali, cognitive, affettive e relazionali del Socio o del Beneficiario portatore di
disabilità. La documentazione sanitaria e di spesa necessaria ai fini del contributo è la seguente:
- prescrizione rilasciata da struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Azien-
de Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia.
- dettagliata ricevuta di spesa.
6. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce contributi per le terapie non con-
venzionali (ippoterapia, musicoterapia, ecc.) che, affiancate alle terapie tradizionali, sono di sti-
molo ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni di età
certificazione di Handicap di grado “Grave”), pari al 65% della spesa sostenuta fino a un importo
massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond - anno solare - cfr. art. 15). A tal fine la documenta-
zione richiesta è la seguente:
- documentazione attestante l’invalidità totale;
- indicazione dei trattamenti consigliati da parte di strutture sanitarie pubbliche (Aziende Ospe-
daliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica);
- dettagliata documentazione di spesa.
7. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce nuovi contributi prima dei limiti
temporali previsti indicati all’art. 28 per i presidi sanitari necessari ai portatori di disabilità con in-
validità certificata di almeno il 74% (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado
“Grave”), pari al 80% della spesa sostenuta. Il presidio sanitario per il quale si concede l’autorizza-
zione deve essere attinente alla patologia da cui è affetto il socio.
Per le altre condizioni normative e il contributo massimo erogabile per ogni prestazione autorizza-
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ta si applica quanto indicato all’art. 28 .
Tabella i – Prestazioni riabilitative e assistenza disabili
Q Esercizi di riabilitazione motoria. Contributo del 80% della spesa sostenuta
Q Esercizi di riabilitazione motoria in acqua. Contributo del 80% della spesa sostenuta
Q Riabilitazione per disturbi del linguaggio. Contributo del 80% della spesa sostenuta
Q Terapia fisica - Sedute individuali o collettive. Contributo del 80% della spesa sostenuta
Q Psicoterapia ai portatori di disabilità. Contributo pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massi-
mo di 35,00 euro a seduta per un massimo di 100 sedute ogni 24 mesi (temporizzazione mobile - cfr.
art. 15)
Q Terapia cognitivo - comportamentale. Contributo del 80% della spesa sostenuta fino ad un importo
massimo di 8.000,00 euro annui (plafond - anno solare – cfr. art. 15)
Q Strutture di accoglienza (permanenza e frequenza). Contributo del 80% della spesa sostenuta fino
ad un importo massimo di 3.000,00 euro annui (plafond - anno solare – cfr. art. 15)
20 L’art. 28 disciplina i contributi per le protesi e i presidi sanitari.

