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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





              danza, nella misura di cui al primo inciso del comma 1. Lo stato di gravidanza deve essere certifi-
              cato o indicato specificatamente nel documento di spesa.

            3. Se durante il corso della visita vengono effettuati degli esami diagnostici, il documento di spesa
              deve recare in maniera distinta il costo della visita e quello di ciascun singolo esame. In mancanza
              il contributo è così determinato:

               - il 80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 75,00 euro per la visita medica specialistica,
                 presumendo che il valore della visita stessa sia di 93,75 euro;
               - per la spesa residua verrà riconosciuto il 50% della spesa sostenuta fino al limite massimo di
                 250,00 euro (il 70% della spesa sostenuta fino al limite massimo 400,00 euro per le prestazioni
                 di ostetricia di cui all’art. 37 - cfr. Tabella g) e, comunque, in misura non superiore a quello che
                 l’Associazione erogherebbe qualora il costo delle prestazioni fosse stato riportato in fattura in
                 modo analitico.


            4. Per le visite specialistiche non è necessaria la prescrizione medica; il documento di spesa deve in
              ogni caso riportare espressamente il nominativo del medico e la relativa specializzazione (cfr. art. 16).


            5. Nel caso in cui nel corso della visita medica specialistica vengano effettuate prestazioni si applica
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              quanto indicato nell’art. 29, comma 4 .

            6. Nel caso di visite mediche specialistiche eseguite presso strutture sanitarie in cui il costo dell’uti-
              lizzo dello studio sia fatturato separatamente dalla prestazione sanitaria, se dalle due ricevute ri-
              sulta che le spese sono correlate, ai fini del contributo, l’importo delle due fatture può essere som-
              mato, fermo restando che l’importo massimo erogabile è quello della visita specialistica effettuata.

            7. Non sono previsti contributi per le seguenti visite mediche specialistiche e per gli accertamenti a
              carattere aspecifico (cfr. art. 14, comma 4):

               1. Odontoiatriche,
               2. Omeopatiche,
               3. di Medicina Legale e delle Assicurazioni,
               4. di Medicina dello Sport,
               5. di Medicina del Lavoro,
               6. Guardia medica turistica,
               7. Visite effettuate per check up.


            8. Ai fini del contributo sono ammesse le sole visite eseguite dai medici specialisti in:

              Allergologia e Immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva,
              Audiologia - Foniatria,
              Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia dell’apparato digerente, Chirurgia Bariatrica, Chirurgia genera-
              le, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica,
              Chirurgia vascolare,
              Dermatologia e Venereologia,
              Ematologia, Endocrinologia - Malattie del ricambio,



            15  L’art. 29, nel disciplinare gli accertamenti diagnostici, precisa, al comma 4, che la prescrizione non è necessaria qualora l’accertamen-
            to sia eseguito durante lo svolgimento della visita specialistica e sia funzionale alla diagnosi o alla cura.
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