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TESTO UNICO ASSILT



            4. Per i prodotti omeopatici è riconosciuto un contributo pari 60% della spesa, fino a un importo
              massimo di 250,00 euro ogni 12 mesi (plafond - cfr. art. 15), dietro presentazione della prescrizione
              medica (che ha una validità di 12 mesi), della fattura, dello scontrino fiscale rilasciato dalla far-
              macia, dalla parafarmacia, dalle strutture commerciali abilitate o dal rivenditore autorizzato per
              gli acquisti on-line (secondo quanto precisato all’art. 16). La documentazione di spesa deve essere
              corredata da una dichiarazione riportante il nome del farmaco acquistato e l’identificazione della
              categoria di “farmaco omeopatico” a meno che non sia rilevabile dallo scontrino stesso.

            5. La visita del medico omeopata non viene rimborsata.

            6. Per l’acquisto e la somministrazione degli estratti desensibilizzanti è erogabile un contributo com-
              plessivo pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 600,00 euro ogni 12 mesi
              (plafond - cfr. art. 15). Il contributo è ammesso solo per i Soci e Beneficiari con patologia allergica
              certificata che presentino la prescrizione (della validità di 12 mesi) di un Allergologo, Immunologo,
              Dermatologo, Pediatra, Internistica, Pneumologo, Otorino e la relativa documentazione di spesa.

            7. Per l’acquisto e la somministrazione di preparati a base di cannabis è erogabile un contributo
              complessivo pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 250,00 euro ogni 12
              mesi (plafond - cfr. art. 15). Il contributo è ammesso solo per i Soci e Beneficiari con una patologia
              certificata dalla struttura pubblica con la specifica indicazione all’uso di tali preparati a scopo te-
              rapeutico (della validità di 12 mesi).

                                                 Art. 32 - Ticket sanitari


            1. È riconosciuto un contributo pari al 90% delle spese sostenute dai Soci per Ticket sanitari (Tabella
              e) riferiti a:

               - prestazioni specialistiche e di diagnostica fruite in regime pubblico o accreditato (escluse quelle
                 di cui all’art. 14, comma 4 );
                                          14
               - cure termali;
               - pronto soccorso o ricovero.

            2. I soci sono esonerati dalla presentazione della prescrizione medica; è invece necessario presen-
              tare una dettagliata documentazione di spesa.

            3. Per le “quote a ricetta” specificatamente indicate nella documentazione di spesa è erogato lo
              stesso contributo previsto per i Ticket sanitari.


            4. Nel caso in cui il pagamento del ticket sanitario avvenga tramite bonifico bancario, conto corrente postale o
              altri sistemi automatizzati occorre che nella ricevuta di spesa si rilevi il fruitore della prestazione e l’importo
              versato a titolo di ticket; nel caso in cui tali elementi non siano espressamente indicati è indispensabile la
              prescrizione medica o il riepilogo della prenotazione per identificare il fruitore delle prestazioni eseguite.

            5. Per le prestazioni sanitarie effettuate presso strutture sanitarie pubbliche con il pagamento di un
              importo per la prestazione resa, e non del “ticket sanitario - partecipazione alla spesa pubblica”,
              è riconosciuto a titolo di contributo quanto previsto per ogni tipologia di prestazione allo specifico
              capitolo di spesa del presente Testo Unico.



            14  L’art. 14, comma 4, elenca le prestazioni per le quali con è ammesso un contributo.
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