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TESTO UNICO ASSILT



               - per la 2  e 3  classe in assenza della copia del tracciato e dell’analisi cefalometrica sarà ricono-
                        a
                            a
                 sciuto un contributo minore (cfr. Allegato A - Tariffario odontoiatrico), in quanto non potrà risul-
                 tare più conveniente per il socio rispetto a quanto Assilt erogherebbe nel caso in cui venissero
                 presentati i documenti richiesti.


               - durante il ciclo di cura ortodontica la richiesta di contributo connesso a un cambio di classe
                 scheletrica (dalla 1^ alla 2^ oppure dalla 2^ alla 3^ classe) non è ammissibile in carenza di copia
                 del tracciato e dell’analisi cefalometrica che lo dimostri.


               - tra il primo e il secondo anno di cura ortodontica sono ammessi cambi di classe scheletrica sol-
                 tanto se alla documentazione di spesa è allegata la copia del tracciato ed analisi cefalometrica.
                 Non sono, invece, ammessi cambi di classe scheletrica l’ultimo periodo di cura ortodontica
                 (terzo anno o ultimo semestre).

               - Assilt non riconosce nuovi contributi per cicli di terapia attiva tranne particolari casi da sottopor-
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                 re alla Linea Sanitaria Assilt (cfr. art. 51 ).
                     Art. 23 - Cure odontoiatriche e Terapie ortodontiche eseguite in ambito pubblico


            1. Per le cure odontoiatriche e le terapie ortodontiche eseguite in una struttura sanitaria pubblica
              possono essere concessi i previsti contributi nei limiti normativi e tariffari indicati in questo testo
              normativo, anche dietro presentazione di fatture a saldo che anticipano la realizzazione delle te-
              rapie.


            2. Il Socio dovrà presentare una dichiarazione (anche redatta dalla struttura sanitaria) che egli stes-
              so o un suo Beneficiario sta eseguendo le terapie fatturate indicando la data presunta di fine cura.
              Trascorsi 18 mesi dalla data della fattura, Assilt considera conclusi i lavori e può disporre i relativi
              accertamenti odontoiatrici. Nel caso in cui le cure non venissero completamente eseguite il socio
              è tenuto ad informare tempestivamente l’Associazione ed a restituire i contributi eccedenti.

                                          Art. 24 - Oculistica - Occhiali da vista

            1. È riconosciuto un contributo pari al 80% della spesa sostenuta, entro il limite massimo indicato in
              Tabella a, per gli occhiali volti a correggere un difetto visivo. Sono esclusi contributi per l’acquisto
              di lenti non graduate salvo che queste non siano necessarie a completare una protesi.

            2. Per ottenere il contributo il Socio deve presentare la seguente documentazione:


               - prescrizione del medico oculista con l’indicazione del difetto visivo (indispensabile per tutte le
                 tipologie di lenti);
               - documentazione di spesa (scontrino fiscale o fattura) rilasciata dall’ottico oppure on line (arti-
                 colo 16 comma 7) con l’indicazione del tipo di protesi acquistata: lenti da vicino, da lontano (con
                 o senza correzione prismatica), prismatiche, bifocali, multifocali o progressive e per afachici.
                 In alternativa nella documentazione di spesa va precisato dall’ottico che sono state acquistate
                 lenti da vista; in via ancora alternativa alla documentazione di spesa va allegato il “certificato
                 di conformità”, debitamente compilato, a garanzia che gli occhiali sono stati confezionati nel
                 rispetto della prescrizione del medico oculista.



            10  L’art. 51 disciplina i “Nuovi periodi di cura ortodontica”.
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