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TESTO UNICO ASSILT
- per la 2 e 3 classe in assenza della copia del tracciato e dell’analisi cefalometrica sarà ricono-
a
a
sciuto un contributo minore (cfr. Allegato A - Tariffario odontoiatrico), in quanto non potrà risul-
tare più conveniente per il socio rispetto a quanto Assilt erogherebbe nel caso in cui venissero
presentati i documenti richiesti.
- durante il ciclo di cura ortodontica la richiesta di contributo connesso a un cambio di classe
scheletrica (dalla 1^ alla 2^ oppure dalla 2^ alla 3^ classe) non è ammissibile in carenza di copia
del tracciato e dell’analisi cefalometrica che lo dimostri.
- tra il primo e il secondo anno di cura ortodontica sono ammessi cambi di classe scheletrica sol-
tanto se alla documentazione di spesa è allegata la copia del tracciato ed analisi cefalometrica.
Non sono, invece, ammessi cambi di classe scheletrica l’ultimo periodo di cura ortodontica
(terzo anno o ultimo semestre).
- Assilt non riconosce nuovi contributi per cicli di terapia attiva tranne particolari casi da sottopor-
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re alla Linea Sanitaria Assilt (cfr. art. 51 ).
Art. 23 - Cure odontoiatriche e Terapie ortodontiche eseguite in ambito pubblico
1. Per le cure odontoiatriche e le terapie ortodontiche eseguite in una struttura sanitaria pubblica
possono essere concessi i previsti contributi nei limiti normativi e tariffari indicati in questo testo
normativo, anche dietro presentazione di fatture a saldo che anticipano la realizzazione delle te-
rapie.
2. Il Socio dovrà presentare una dichiarazione (anche redatta dalla struttura sanitaria) che egli stes-
so o un suo Beneficiario sta eseguendo le terapie fatturate indicando la data presunta di fine cura.
Trascorsi 18 mesi dalla data della fattura, Assilt considera conclusi i lavori e può disporre i relativi
accertamenti odontoiatrici. Nel caso in cui le cure non venissero completamente eseguite il socio
è tenuto ad informare tempestivamente l’Associazione ed a restituire i contributi eccedenti.
Art. 24 - Oculistica - Occhiali da vista
1. È riconosciuto un contributo pari al 80% della spesa sostenuta, entro il limite massimo indicato in
Tabella a, per gli occhiali volti a correggere un difetto visivo. Sono esclusi contributi per l’acquisto
di lenti non graduate salvo che queste non siano necessarie a completare una protesi.
2. Per ottenere il contributo il Socio deve presentare la seguente documentazione:
- prescrizione del medico oculista con l’indicazione del difetto visivo (indispensabile per tutte le
tipologie di lenti);
- documentazione di spesa (scontrino fiscale o fattura) rilasciata dall’ottico oppure on line (arti-
colo 16 comma 7) con l’indicazione del tipo di protesi acquistata: lenti da vicino, da lontano (con
o senza correzione prismatica), prismatiche, bifocali, multifocali o progressive e per afachici.
In alternativa nella documentazione di spesa va precisato dall’ottico che sono state acquistate
lenti da vista; in via ancora alternativa alla documentazione di spesa va allegato il “certificato
di conformità”, debitamente compilato, a garanzia che gli occhiali sono stati confezionati nel
rispetto della prescrizione del medico oculista.
10 L’art. 51 disciplina i “Nuovi periodi di cura ortodontica”.

