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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
massimo di 2.000,00 euro per ciascun apparecchio; per gli altri soci il contributo è erogabile ogni
36 mesi (temporizzazione mobile - cfr. art. 15);
3. Per la spesa residua – al netto del contributo del SSN – relativa all’acquisto del ricevitore per
impianto cocleare, il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500,00
euro ogni 36 mesi (temporizzazione mobile - cfr. art. 15);
4. Per la riparazione o la sostituzione dei componenti dell’apparecchio acustico, il contributo è pari
75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 150,00 euro per apparecchio acustico (senza
limiti temporali).
F. Presidi per la deambulazione
1. Si intendono presidi per la deambulazione quei presidi (carrozzine, stampelle, deambulatori e si-
milari) acquistati o noleggiati presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati,
nonché presso farmacie e parafarmacie.
2. La prescrizione, che ha validità 12 mesi, è redatta da un medico specialista in fisiatria, neurolo-
gia, neurochirurgia, ortopedia, geriatria e reumatologia.
3. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 350,00 euro per ogni fattura
(ogni 12 mesi – temporizzazione mobile - cfr. art. 15).
4. Nell’arco dei 12 mesi il contributo è riconosciuto per l’acquisto o il noleggio di massimo 2 presidi
per la deambulazione di diversa tipologia (carrozzina e stampelle; carrozzina e deambulatore;
deambulatore e stampelle).
G. Parrucche
1. Il contributo – riconosciuto ai soci per i quali sia certificata una pregressa o attuale terapia onco-
logica (chemioterapia) oppure una alopecia cicatriziale acquisita o primitiva – è pari al 75% della
spesa sostenuta fino a un massimo di 400,00 euro per ogni fattura (massimo 1 fornitura ogni 24
mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
H. Presidi anti-acaro
1. Si intendono presidi anti-acaro il copricuscino, il coprimaterasso e il copripiumino acquistati pres-
so laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati.
2. La patologia allergica deve essere in ogni caso certificata da una struttura pubblica o accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. La prescrizione, valida per 24 mesi, è redatta da un medico specialista in pneumologia, allergologia
o pediatria. Per le forniture successive alla prima è sufficiente la prescrizione del medico curante.
4. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino a un massimo di 130,00 euro (per l’acquisto
fino a tre presidi) ogni 24 mesi (temporizzazione mobile - cfr. art. 15).
Art. 29 - Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici
1. Per le prestazioni di diagnosi e cura effettuate in regime privato Assilt eroga un contributo in per-
centuale sulla spesa sostenuta nei limiti massimi indicati nella Tabella c.
2. Ai fini del presente Testo Unico le prestazioni sanitaria ammesse sono suddivise nelle aree della
Chirurgia Generale e Ambulatoriale, Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Neurologia, Oculisti-
ca, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia, Medicina Nucleare e Radiologia.

