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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021





                             Art. 27 - Oculistica - Lenti a contatto - Limiti e Temporizzazione


            1. Il contributo, per ogni tipologia di lenti a contatto graduate (sferiche, toriche, multifocali, monouso) è erogato
              ogni 36 mesi senza distinzione di età, nel limite del massimale di cui in Tabella b). Trascorso tale arco tem-
              porale la erogazione di contributi è subordinata, in ogni caso a una nuova prescrizione del medico oculista.


            2. Per le lenti speciali si applica quanto previsto all’art. 52.

            3. Soci e Beneficiari ai quali è stato erogato un contributo per intervento di chirurgia refrattiva non
              possono essere destinatari di ulteriori contributi per lenti a contatto per un periodo di 36 mesi dalla
              data della fattura.


            Tabella b - Lenti a contatto

              Q Lenti a contatto (sferiche, toriche, multifocali, monouso). Contributo del 60% della spesa sostenuta
                fino ad un importo massimo di 340,00 euro per entrambi gli occhi (plafond ogni 36 mesi - cfr. art.15)

                                            Art. 28 - Protesi e presidi sanitari


            1. Assilt riconosce un contributo pari al 75% della spesa sostenuta nei limiti temporali e di quantità
              definiti per ogni tipologia di protesi e presidi, se prescritti dal medico specialista indicato nelle
              lettere che seguono.

            2. Le protesi ortopediche e i presidi sanitari devono essere confezionati da laboratori ortopedici, spe-
              cializzati e legalmente autorizzati, venduti in negozi di articoli sanitari e ortopedici o da rivenditori
              autorizzati per gli acquisti on-line (cfr. art. 16).

            3. La prescrizione del medico specialista deve essere allegata a ogni richiesta di rimborso e deve
              essere rinnovata nei termini di seguito descritti.

            4. In caso di patologie croniche certificate da una struttura pubblica la prescrizione del medico spe-
              cialistica non ha un limite di validità.

              A. Calzature ortopediche su misura (calzature, plantari, rialzi, accessori)

                1. Si intendono calzature ortopediche i presidi confezionati su misura da laboratori ortopedici,
                  specializzati e legalmente autorizzati.
                2. La prescrizione, valida per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in ortopedia, fisiatria,
                  neurochirurgia, reumatologo o endocrinologia (per i soci affetti da piede diabetico). I plantari
                  e rialzi su misura possono essere realizzati e fatturati anche da tecnici ortopedici o podologo.
                3. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 300,00 euro per ogni
                  fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi - temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
                4. Nel caso in cui l’acquisto di tali presidi sanitari sia fatturato dal medico specialista che li ha
                  prescritti deve essere prodotta la dichiarazione medica, o del laboratorio, che confermi che il
                  presidio sanitario fornito è stato confezionato su misura.
                5. Non sono erogabili contributi per:
                  - le calzature di serie o predisposte all’uso dei plantari;
                  - le calzature post-intervento chirurgico per alluce valgo;
                  - la cura del piede eseguita da un podologo.
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