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Appunti - Periodico di Informazione dell’Assilt - Anno 19 - N. 32 - Febbraio 2021
Art. 27 - Oculistica - Lenti a contatto - Limiti e Temporizzazione
1. Il contributo, per ogni tipologia di lenti a contatto graduate (sferiche, toriche, multifocali, monouso) è erogato
ogni 36 mesi senza distinzione di età, nel limite del massimale di cui in Tabella b). Trascorso tale arco tem-
porale la erogazione di contributi è subordinata, in ogni caso a una nuova prescrizione del medico oculista.
2. Per le lenti speciali si applica quanto previsto all’art. 52.
3. Soci e Beneficiari ai quali è stato erogato un contributo per intervento di chirurgia refrattiva non
possono essere destinatari di ulteriori contributi per lenti a contatto per un periodo di 36 mesi dalla
data della fattura.
Tabella b - Lenti a contatto
Q Lenti a contatto (sferiche, toriche, multifocali, monouso). Contributo del 60% della spesa sostenuta
fino ad un importo massimo di 340,00 euro per entrambi gli occhi (plafond ogni 36 mesi - cfr. art.15)
Art. 28 - Protesi e presidi sanitari
1. Assilt riconosce un contributo pari al 75% della spesa sostenuta nei limiti temporali e di quantità
definiti per ogni tipologia di protesi e presidi, se prescritti dal medico specialista indicato nelle
lettere che seguono.
2. Le protesi ortopediche e i presidi sanitari devono essere confezionati da laboratori ortopedici, spe-
cializzati e legalmente autorizzati, venduti in negozi di articoli sanitari e ortopedici o da rivenditori
autorizzati per gli acquisti on-line (cfr. art. 16).
3. La prescrizione del medico specialista deve essere allegata a ogni richiesta di rimborso e deve
essere rinnovata nei termini di seguito descritti.
4. In caso di patologie croniche certificate da una struttura pubblica la prescrizione del medico spe-
cialistica non ha un limite di validità.
A. Calzature ortopediche su misura (calzature, plantari, rialzi, accessori)
1. Si intendono calzature ortopediche i presidi confezionati su misura da laboratori ortopedici,
specializzati e legalmente autorizzati.
2. La prescrizione, valida per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in ortopedia, fisiatria,
neurochirurgia, reumatologo o endocrinologia (per i soci affetti da piede diabetico). I plantari
e rialzi su misura possono essere realizzati e fatturati anche da tecnici ortopedici o podologo.
3. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 300,00 euro per ogni
fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi - temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
4. Nel caso in cui l’acquisto di tali presidi sanitari sia fatturato dal medico specialista che li ha
prescritti deve essere prodotta la dichiarazione medica, o del laboratorio, che confermi che il
presidio sanitario fornito è stato confezionato su misura.
5. Non sono erogabili contributi per:
- le calzature di serie o predisposte all’uso dei plantari;
- le calzature post-intervento chirurgico per alluce valgo;
- la cura del piede eseguita da un podologo.

