Testo Unico Assilt

Anno 2023

L’Assemblea dei Rappresentanti il 30 novembre 2022 ha ratificato le proposte di modifica al Testo Unico Assilt proposte dal Consiglio di Amministrazione il 21 settembre e il 9 novembre 2022.

Il nuovo testo normativo é in viore dal 1° gennaio 2023 (data del documento contabile della prestazione sanitaria).

Di seguito una sintesi delle modifiche e il nuovo testo normativo completo degli Allegati A – B e C:

 Riepilogo delle modifiche normative in vigore dal 1 gennaio 2023

TUA in vigore dal 1 gennaio 2023 con Allegati A – B e C



21 Settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione il 21 settembre 2022, a seguito degli  accordi sottoscritti tra TIM S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali in data 28 luglio 2022 e al fine di consentire ai Soci dipendenti di mantenere il diritto all’iscrizione associativa in continuità, ha definito le necessarie modifiche normative che hanno immediata validità. Saranno sottoposte alla prossima Assemblea dei Rappresentanti.

Gli articoli interessati dalle modifiche sono l’Articolo 6 (Diritto alle prestazioni) e l’Articolo 5 (Contribuzione).

Entrambi recepiscono l’indennità ai sensi dell’art. 41, comma 5 bis del D. Lgs. n. 148/2015 quale riferimento per la determinazione delle quote associative.

Tale indennità si aggiunge a quanto già contemplato (importo annuo lordo della pensione o dell’isopensione).

 



Alcune prestazioni sanitarie sono rimborsabili secondo dei limiti normativi e tariffari. Per facilitare la lettura della normativa consigliamo di consultare la “guida alle principali prestazioni sanitarie” 

 


Le richieste di rimborso per le cure odontoiatriche devono essere completate da un dettagliato piano di cura (disponibile la relativa modulistica nella sezione “Cosa fare per“).

 

TITOLO 1 - DALL’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

  1. Il Testo Unico Assilt disciplina il rapporto associativo nelle sue vicende e definisce il contributo erogabile da Assilt per le prestazioni dallo stesso individuate, nonché gli altri interventi in favore dei Soci e dei Beneficiari, nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto.
  1. I Destinatari e i Soci sono definiti dall’art. 3 dello Statuto.
  2. Il venir meno della pensione – indiretta o di reversibilità – è causa di cessazione del rapporto associativo.
  3. I Destinatari possono iscriversi all’Associazione anche se fruiscono di altra forma, anche assicurativa, di assistenza sanitaria integrativa, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1910 1 del Codice Civile e dal successivo art. 14, comma 3.

[1] Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 2 - Commento:

Anno 2023

Semplificato il comma 1 e precisato che i dettagli relativi i Destinari e i Soci dell’Associazione sono descritti all’articolo 3 dello Statuto.

  1. In attuazione dell’art, 4 (“Beneficiari”), comma 2, dello Statuto, possono essere iscritti all’Associazione esclusivamente i seguenti soggetti viventi a carico del Socio secondo quanto previsto al comma 2 – non aventi diritto ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa erogata da altri Enti o forme assicurative – e appartenenti alla famiglia anagrafica del Socio stesso – come definita dall’art. 4 del DPR 223/1989 (a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 (per famiglia anagrafica si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”) – ovvero già appartenenti a questa e successivamente ricoverati presso Residenze Sanitarie Assistenziali [RSA]:

– il coniuge ovvero l’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

– i figli o equiparati (adottivi e affidati) di età inferiore ai 18 anni, anche se non appartenenti alla   famiglia anagrafica del Socio per motivi di studio o a causa di separazione legale o divorzio;

– i figli o equiparati (adottivi e affidati) maggiorenni fino al compimento del 26esimo anno di età, anche se non appartenenti alla famiglia anagrafica del Socio per motivi di studio o a causa di separazione legale o divorzio;

– i figli o equiparati (adottivi e affidati) maggiorenni, senza limiti di età che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge;

– i fratelli, le sorelle e i nipoti, senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori;

– entrambi i genitori, qualora almeno uno di essi si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, e nel caso in cui la somma dei redditi di ciascuno non superi la misura prevista dalle norme di cui ai commi 2 e 3;

– il genitore superstite in caso di decesso dell’altro qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge; nel caso di separazione legale o divorzio uno o entrambi i genitori verificando il limite di reddito nei confronti di ciascun soggetto, ferma restando la condizione di disabilità;

– il convivente di fatto ex lege n. 76/2016, previa presentazione della certificazione anagrafica della convivenza stessa, nonché i conviventi di fatto che risultino coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (stato di famiglia) da non meno di 12 mesi; sono in ogni caso esclusi i parenti del convivente;

– i fratelli, le sorelle e i nipoti e i genitori già iscritti al 31 dicembre 2018, nei limiti e alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti. Questa disposizione non trova applicazione nel caso di perdita dei requisiti per l’iscrizione.

Per i figli di genitori entrambi Soci, l’iscrizione può essere richiesta da un solo genitore; in caso di separazione o divorzio di genitori entrambi Soci, l’iscrizione dei figli è consentita al genitore in grado di certificarne la presenza nella propria famiglia anagrafica mediante Stato di Famiglia, fatta salva la fattispecie di non appartenenza relativa ai motivi di studio.

Il trasferimento di famiglia anagrafica dall’uno all’altro genitore di figli già Beneficiari è consentito previo consenso formalmente espresso nei confronti dell’Associazione da parte di entrambi i genitori ovvero su esplicita istanza del Giudice in caso di separazione o divorzio.

2.  Sono considerati viventi a carico del Socio i soggetti di cui al comma 1, con esclusione dei figli o equiparati di età inferiore ai 18 anni, per i quali sia accertato, al momento della prima iscrizione e al 1 luglio di ogni anno per i Beneficiari già iscritti, un reddito fiscale imponibile complessivo – secondo quanto previsto al comma 5 – non superiore a quello fissato dal Consiglio di Amministrazione. Tale reddito, escluso quello riconducibile all’abitazione principale, è al lordo degli oneri deducibili e comprende eventuali redditi soggetti a tassazione agevolata o separata (ad esempio, cedolare secca, TFR). Il limite di reddito è rivalutato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [F.O.I. (nt) 3.3] relativo all’anno precedente.

3.Per i Beneficiari che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, il limite reddituale è in misura tripla rispetto a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4.L’efficacia della prima iscrizione di un Beneficiario maggiorenne è subordinata, oltre che agli adempimenti della normativa in tema di Privacy, alla presentazione dal parte del Socio di una dichiarazione del Beneficiario stesso relativa ai requisiti reddituali di cui ai commi 2 e 3. Per le iscrizioni effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno la dichiarazione è relativa ai redditi dell’anno fiscale precedente meno 1; per le iscrizioni effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre la dichiarazione è relativa all’anno fiscale precedente. Presentata la dichiarazione il diritto alle prestazioni decorre dai termini di cui all’art. 6, comma 7.

5. Per il mantenimento dell’iscrizione dei Beneficiari maggiorenni già iscritti, al 30 giugno di ogni anno il Socio convalida i requisiti anagrafici (appartenenza alla famiglia anagrafica) e quelli reddituali. In difetto, il rapporto associativo è risolto con effetti dallo scadere del 30 giugno.

6. Il Socio comunica tempestivamente all’Associazione ogni modifica di carattere anagrafico che rileva ai fini della corretta applicazione del presente Testo Unico. In difetto il comportamento del Socio è oggetto di valutazione a fini sanzionatori.

 

Art. 3 - Commento:

Nota bene:

Non possono essere iscritti all’Associazione i Beneficiari se aventi diritto ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa erogata da Enti o forme assicurative.


Anno 2023

Dal 1 gennaio 2023 per i Beneficiari che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, il limite reddituale è in misura tripla (non più doppia) rispetto a quello fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 eliminato il riferimento al “diritto alla pensione di superstiti” che ostacola l’iscrizione dei fratelli, sorelle o nipoti, senza limiti di età, con invalidità al 100% certificata e orfani di entrambi i genitori.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’art 5 (“Modalità di adesione”) dello Statuto, l’adesione è subordinata all’accettazione dei principi contenuti nel Codice Etico del Welfare. All’atto dell’adesione il Destinatario comunica all’Associazione, oltre alle generalità, il Codice IBAN, un indirizzo e-mail e un numero di cellulare per le comunicazioni da e verso l’Associazione stessa.
  2. Nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Testo Unico è in facoltà dei Soci Lavoratori aderire all’Associazione in qualità di Soci Pensionati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, autorizzando l’Azienda di appartenenza alla trattenuta corrispondente alla contribuzione dovuta all’Associazione. In tali casi il diritto alle prestazioni prosegue senza soluzione di continuità (cd. Iscrizione in continuità). Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga sino allo scadere del 30 giugno l’iscrizione in continuità ha effetto fino al 31 dicembre dello stesso anno; qualora la cessazione avvenga dopo il 30 giugno l’iscrizione produce effetto fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
  1. Dal 1 gennaio 2015 le aliquote di finanziamento a favore dell’Associazione sono così determinate:
    1. 1,75% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dovute ai Lavoratori iscritti all’Associazione, a carico dell’Azienda Socia;
    2. 0,60% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, a carico del Socio Lavoratore;
    3. 1,70% dell’importo annuo lordo della pensione o dell’isopensione o dell’indennità ai sensi dell’art.41, comma 5 bis del D.Lgs.n.148/2015,  a carico del Socio Pensionato.
  2. La contribuzione di cui alle lett. b) e c) del comma precedente non può essere inferiore a 91 euro in ragione d’anno, fermo restando quanto stabilito all’art. 10
  3. La percentuale di cui alla lett. c) del comma 1 è applicata dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato percepito per un intero anno solare il trattamento di pensione o di isopensione o dell’indennità ai sensi dell’art.41, comma 5 bis del D.Lgs.n.148/2015, fino a quella data il contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura forfettaria, in base alla contribuzione media dovuta dai Soci Pensionati percettori di pensione o di isopensione.
  4. Il versamento del contributo di cui alle precedenti lettere a) e b) avviene da parte delle Aziende mediante bonifico bancario mensile; il versamento del contributo di cui al punto c), di carattere annuale per anno solare, avviene in unica soluzione anticipata, mediante bollettino postale ovvero addebito bancario; è in facoltà del Socio Pensionato effettuare il versamento della quota annuale in quattro rate trimestrali (dicembre, marzo, giugno e settembre).

Art. 5 - Commento:

Anno 2022 – 2023

Il Consiglio di Amministrazione il 21 settembre 2022 ha approvato le modifiche al comma 1 lettera c e al comma 3 dell’articolo 5  per consentire ai Soci dipendenti di mantenere il diritto all’iscrizione associativa in continuità in linea con quanto contenuto negli accordi sottoscritti tra TIM S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali in data 28 luglio 2022.

    1. Per i Soci Lavoratori il diritto alle prestazioni decorre dal primo giorno del mese di effettiva contribuzione.
    2. Per i Soci Pensionati il diritto alle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva contribuzione.
    3. Non più in vigore dal 1° gennaio 2023.
    4. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto che siano cessati dal servizio in attuazione di specifici accordi collettivi in applicazione dell’art. 4 della Legge n. 92/2012 mantengono il diritto a iscriversi in continuità; contestualmente alla richiesta d’iscrizione autorizzano la Società datore di lavoro a comunicare ad ASSILT l’importo mensile lordo certificato e la data fine del trattamento della propria isopensione.
    5. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto che siano cessati dal servizio in attuazione di specifici accordi collettivi in materia di Licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex lege n. 223/1991 e che maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nel periodo di fruizione della NASPI mantengono il diritto ad iscriversi in continuità.
    6. La documentazione che convalida il diritto dei Soci Pensionati è il certificato di pensione o di isopensione che deve essere presentato immediatamente dopo la liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS e comunque, nei casi di cui al comma 3, non oltre il 65° mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora tale documentazione non sia idonea a confermare il diritto, lo stesso Socio Pensionato sarà tenuto a rimborsare all’Assilt le eventuali spese dalla stessa sostenute per il periodo in cui non sussisteva il diritto, con la maggiorazione degli interessi decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto
    7. Per i Beneficiari il diritto alle prestazioni decorre dalla data di presentazione all’Assilt della richiesta d’iscrizione da parte del Socio Lavoratore o Pensionato ovvero dal 1 luglio antecedente la data della richiesta per i Beneficiari maggiorenni, già cessati per mancata conferma della situazione reddituale che consente l’iscrizione del Beneficiario o per superamento dei limiti reddituali. La documentazione che convalida il diritto, se richiesta dall’Assilt, deve pervenire entro 30 giorni dalla data della richiesta. L’inadempimento comporterà per il Socio la sospensione dei rimborsi. Il Socio Lavoratore o Pensionato sarà in ogni caso tenuto a rimborsare all’Assilt le eventuali spese dalla stessa sostenute per il periodo in cui non sussisteva il diritto con la maggiorazione degli interessi, decorrente dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto. In ogni caso il diritto non potrà risultare anteriore alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni da parte del Socio Lavoratore o dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva contribuzione da parte del Socio Pensionato
    8. Nel caso di pagamento dell’intera quota annuale i Beneficiari dei Soci Pensionati deceduti mantengono il diritto alle prestazioni fino al 31 dicembre dell’anno del decesso. Le quote associative già versate non possono formare oggetto di richiesta di ripetizione da parte degli eredi.
    9. Non più in vigore dal 1° gennaio 2023.
    10. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto che siano cessati dal servizio in attuazione di specifici accordi collettivi in applicazione dell’art. 41, comma 5 bis del D.Lgs. n. 148/2015 mantengono il diritto ad iscriversi in continuità. Contestualmente alla richiesta d’iscrizione, i Soci autorizzano la Società datore di lavoro a comunicare ad ASSILT l’importo mensile lordo dell’indennità come determinata dall’INPS e la data fine del trattamento della propria indennità.

    11. I Soci di cui alle lett. b) e g) dell’art. 3 dello Statuto cessati dal servizio in seguito ad accordi di incentivazione all’uscita, e che entro 18 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro maturino il diritto alla pensione, mantengono il diritto ad iscriversi. L’iscrizione è subordinata al versamento, in un’unica soluzione al momento dell’uscita dall’azienda, del contributo di cui alle lettere a) e b) dell’art.5 comma 1. Tale contributo è relativo al periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto alla pensione, e verrà calcolato sulla media di quelli ricevuti dall’Associazione negli ultimi 12 per ogni posizione individuale.

Art. 6 - Commento:

Anno 2023

Chiuso al 31 dicembre 2022 il comma 3 e il comma 9 dell’articolo 6 in quanto riferiti ad accordi non più applicati (mobilità e pensione anticipata quota 100).

Introdotto il nuovo comma 11 che regola il mantenimento dell’iscrizione all’Associazione ai soci che cessano dal servizio a seguito di accordi di incentivazione all’uscita che entro 18 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro maturino il diritto alla pensione.


Anno 2022

Il Consiglio di Amministrazione il 21 settembre 2022 ha approvato il nuovo comma 10 per consentire ai Soci dipendenti di mantenere il diritto all’iscrizione associativa in continuità in linea con quanto contenuto negli accordi sottoscritti tra TIM S.p.A. e dalle Organizzazioni Sindacali in data 28 luglio 2022.

  1. Assilt può disporre – anche in via preventiva rispetto all’erogazione del contributo – verifiche funzionali ad accertare l’ammissibilità e la congruità delle prestazioni richieste dai propri Soci, nonché la regolarità formale e sostanziale della documentazione di spesa o dell’iscrizione del Socio o del Beneficiario.
  2. In tali casi i Soci e i Beneficiari hanno l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti, di aderire alle relative convocazioni e di presentare la documentazione anagrafica e il certificato della situazione reddituale. Il Socio riconosce altresì ad Assilt la facoltà di richiedere il certificato reddituale all’Agenzia delle Entrate tramite apposita delega che il Beneficiario sottoscriverà a favore di persone incaricate dall’Associazione anche ai fini della normativa in materia di Privacy. La documentazione richiesta dall’Associazione deve pervenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
  3. L’impossibilità del fruitore della prestazione sanitaria di presentarsi all’accertamento nel luogo, giorno e orario definito dall’Associazione, oppure di esibire la documentazione richiesta, deve essere motivata per iscritto e provata dal Socio.
  4. Assilt si riserva la facoltà di accettare o meno tale giustificazione.
  5. Nel caso di rifiuto, senza giustificato motivo, da parte dei Soci e dei Beneficiari di sottoporsi ai suddetti accertamenti o di esibire la documentazione richiesta, il Consiglio di Amministrazione delibera per i Soci le sanzioni previste dall’art. 67. I Soci non hanno il diritto di ripetere da Assilt i contributi associativi già versati. Analogamente nell’eventualità che dalle verifiche emergessero a loro carico fatti o comportamenti non conformi con quanto previsto dallo Statuto, dalle altre fonti normative dell’Associazione, nonché dal Codice Etico del Welfare. Resta fermo quanto previsto dall’art. 19 (“Delegati”), comma 2, lett. b, n. 2, dello Statuto.
  6. Per i Soci risultati inadempienti, l’Assilt provvederà, inoltre, all’immediato recupero degli importi erogati, con la maggiorazione degli interessi decorrenti dalla data delle erogazioni, nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto.
  7. La documentazione sanitaria e di spesa in originale dovrà essere conservata dal Socio per almeno cinque anni, fermo restando quanto stabilito all’art. 19, comma 7, per le cure odontoiatriche e ortognatodontiche (i referti diagnostici relativi a tali cure devono essere conservati per 7 anni).

 

  1. Nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 7, nonché nelle altre fattispecie a queste assimilabili, a tutela del patrimonio associativo Assilt procede alla sospensione cautelativa del diritto alle prestazioni. Detta sospensione – che non può essere superiore a 12 mesi e non interrompe l’obbligo contributivo – decorre dalla conoscenza dell’evento da parte dell’Associazione.
  2. Cessata la causa della sospensione, è ripristinato il diritto alle prestazioni con effetto dalla data della sospensione stessa. Nel caso di applicazione di sanzioni conservative i relativi effetti decorrono dalla data di efficacia della sospensione di cui al comma 1. Qualora sia deliberata l’esclusione la sospensione cautelativa conserva i suoi effetti.
  1. In caso di cessazione in corso d’anno del rapporto associativo possono essere liquidate, sulla base delle norme del presente testo unico, le richieste di contributo già presentate alla data di cessazione del rapporto associativo stesso, nonché quelle – non ancora presentate – che si riferiscono a un documento di spesa anteriore alla data di effetto della cessazione stessa. I termini di presentazione delle richieste sono quelli di cui all’art. 14, comma 7.
  2. Il recesso dall’Associazione, ai sensi dell’art. 7 (“Cessazione della qualità di Socio”), comma 3, dello Statuto, deve essere comunicato dal Socio per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno e ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo anche qualora la data di efficacia ivi indicata sia anteriore a tale data. Il recesso comunicato in epoca successiva al 30 settembre e sino al 31 dicembre dello stesso anno produrrà effetti dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello della sua comunicazione.
  3. Il Socio può annullare il recesso già trasmesso entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno; decorso tale termine si applica la disciplina della nuova adesione di cui all’art. 11.
  4. I Soci Lavoratori e Pensionati il cui rapporto associativo è cessato non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio di Assilt.
  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 (“Sospensione del rapporto di lavoro”) dello Statuto, nei casi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, il diritto alle prestazioni permane per il Socio Lavoratore e i relativi Beneficiari. In tali fattispecie, fermo restando il minimale di cui all’art. 5, comma 2 (si tratta dei 91 euro in ragione d’anno di cui all’Accordo del 13 ottobre 2014.), il Socio Lavoratore è tenuto al versamento all’Associazione di un importo aggiuntivo pari a 265 euro in ragione d’anno solare a titolo di contributo associativo e secondo i medesimi termini e modalità. Tali disposizione non si applica qualora l’assenza non retribuita riguardi eventi di maternità o paternità, congedo parentale, malattia bambino, malattia e infortunio per un periodo massimo di un anno.
  2. Su istanza documentata del Socio Lavoratore e previo parere del Delegato, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione totale o parziale della quota aggiuntiva per i periodi di assenza non retribuita connessi a eventi di carattere personale di particolare gravità di durata non inferiore a un mese e fino a sei mesi.

 

  1. La nuova adesione è definita dall’art.7, comma 9, dello Statuto.
  2. La nuova adesione è subordinata, comunque, al versamento da parte del lavoratore o del pensionato, già Socio, di un contributo aggiuntivo una tantum determinato come segue:

– Per il lavoratore esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del lavoratore richiedente, fino a un massimo di cinque anni precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. E’ prevista la possibilità di rateizzazione del contributo per periodi multipli di sei mesi fino a un massimo di 84 mensilità con un minimale mensile di 15 euro.

– Per il pensionato esso è pari alla media, maggiorata del 75%, dei contributi versati dai Soci Pensionati iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario richiedente, fino a un massimo di dodici mesi precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti (per effetto dell’applicazione dell’art. 3, comma 4, dello Statuto, il periodo di riferimento non potrà comunque superare i 12 mesi). In entrambi i casi il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 del presente Testo Unico.

  1. Non possono presentare richiesta di nuova adesione i Soci esclusi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. A), n. 5, e lett. B). n. 3, dello Statuto. Non è del pari ammissibile la richiesta di nuova adesione presentata da parte del Socio cessato per morosità se non alle seguenti condizioni:

– che effettui il pagamento della contribuzione non versata,

– che dimostri che l’inadempimento derivi da fatto a lui non imputabile.

Art. 11 - Commento:

Anno 2023

Semplificato l’iter operativo per l’accoglimento delle richieste di nuova adesione (comma 1).

 

  1. Il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dello Statuto che intenda aderire all’Associazione, trascorsi sei mesi dopo l’acquisizione della qualità di Destinatario, è tenuto al versamento all’Associazione stessa di un “contributo aggiuntivo una tantum di tardiva iscrizione”.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla media maggiorata del 50% dei contributi versati dai Soci Lavoratori iscritti nel periodo di non adesione del Destinatario, fino ad un massimo di 5 anni precedenti la richiesta, assumendo quale base di calcolo quanto risultante dall’ultimo Bilancio di Esercizio approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti. E’ prevista la possibilità di rateizzazione del contributo per periodi multipli di sei mesi fino ad un massimo di 84 mensilità con un minimale mensile di 15 euro.
  3. I Soci Pensionati che non hanno pagato la quota “in continuità” mediante trattenuta sull’ultima busta paga possono presentare domanda di adesione all’Associazione non oltre il dodicesimo mese dalla cessazione pagando l’intera quota dovuta.
  4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il diritto alle prestazioni decorre, rispettivamente, dai termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 del presente Testo Unico.

TITOLO 2 - PRESTAZIONI SANITARIE

  1. Gli organi e uffici associativi e i loro componenti nonché le Linee Associative (Amministrativa e Sanitaria) sono tenuti, ciascuno per la loro competenza e responsabilità e senza deroga alcuna, alla corretta attuazione delle disposizioni Statutarie e delle altre cui lo Statuto rinvia.
  2. Le prestazioni specialistiche non erogate in ambito pubblico sono monitorate dai Delegati d’intesa con la Linea sanitaria di riferimento e annualmente proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali modifiche contributive o integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 dello Statuto.

1.Assilt fornisce ai Soci indicazioni e informazioni funzionali ad assicurare la migliore fruizione delle prestazioni del S.S.N. e, in conformità all’art. 2 dello Statuto, eroga contributi in forma indiretta per prestazioni rese nel territorio nazionale secondo le modalità e nei limiti previsti per ogni prestazione.

2.Assilt eroga contributi per le prestazioni sanitarie di seguito indicate.
a) prestazioni sanitarie per le quali è riconosciuto il contributo nei limiti e alle condizioni per ciascuna stabilite dagli artt.19 – 37:
– odontoiatria e ortodonzia
– oculistica – occhiali da vista e lenti a contatto
– protesi e presidi sanitari
– prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici
– esami di laboratorio
– farmaci e vaccini
– ticket sanitari
– terapia infiltrativa, iniettiva, agopuntura e nucleolisi
– visite specialistiche, visite dei professionisti della terapia psicologica, consulenze nutrizionistiche
– fecondazione assistita in regime privato
– terapie fisiche, – logopedia – training del linguaggio e terapia mio-funzionale
– ostetricia

b) Prestazioni sanitarie per le quali l’accesso al contributo è subordinato all’autorizzazione da parte della Linea Sanitaria Assilt, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite, per ciascuna prestazione, dall’art. 39 – 65:
– psicoterapia
– assistenza sanitaria domiciliare o ospedaliera
– ricoveri post-acuti e cronici
– prestazioni riabilitative e assistenza ai portatori di disabilità
– visite mediche specialistiche di alta consulenza
– visite mediche specialistiche ulteriori
– interventi chirurgici di alta qualifica
– terapie oncologiche
– disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi comportamentali
– gravi patologie Oro-dentali
– edentulia o perdita di elementi dentali pilastro
– chirurgia maxillo-facciale
– trattamenti ortodontici pre-protesici, nuovi periodi di cura ortodontica
– occhiali da vista e lenti a contatto speciali, casi di particolare interesse sanitario
– riabilitazione da dipendenze da alcool, da droghe, da gioco
– alimenti specifici per gravi patologie
– ventilatori per respirazione assistita, apparecchi nebulizzatori e ossigenoterapia iperbarica
– terapia fisica – Casi di particolare interesse sanitario
– erogazioni straordinarie
– trasporto in autoambulanza
– interventi chirurgici in regime privato
– interventi chirurgici per menomazioni funzionali in regime privato
– chirurgia oculistica in regime privato
– ausili per incontinenza
– misuratore glicemico.

3.Il contributo erogato dall’Assilt per ogni prestazione sommato a quello eventualmente riconosciuto dal S.S.N., dalle Regioni, dalle province autonome, dai Fondi Sanitari Integrativi o dalle Assicurazioni non potrà superare la spesa sostenuta dal Socio.
Il contributo viene erogato senza tenere conto dell’importo pagato per l’imposta di bollo.

4. Non sono ammesse a contributo le seguenti prestazioni:
– le visite mediche non specialistiche;
– i controlli medici a carattere aspecifico, i check-up e le prestazioni di carattere estetico;
– le cure non controllabili e quelle non previste dalla terapia o farmacopea ufficiale, salvo quelle richiamate negli articoli precedenti;
– le prestazioni sanitarie già oggetto di rimborso al Socio da parte di altri Enti, forme assicurative ovvero soggetti collettivi o individuali, pubblici o privati. Per le prestazioni rimborsate parzialmente, l’esclusione riguarda la quota già ristorata.

5.Assilt riconosce contributi dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida a norma dell’art. 16, anche emessa da Onlus, Cooperative e Associazioni no profit. Non sono rimborsabili le ricevute per oblazioni, donazioni o offerte.

6. La possibilità di fruire di anticipazioni e prestiti, secondo le modalità specificate nei successivi articoli, è prevista esclusivamente per i Soci Lavoratori e i relativi Beneficiari.

7.Le richieste di contributo, incluse quelle di erogazione straordinaria, devono essere trasmesse in ordine cronologico e, in ogni caso, non oltre il bimestre successivo all’anno solare nel quale sono state rilasciate le documentazioni di spesa che comprovano le prestazioni effettuate. Tale limite potrà essere superato per la documentazione di spesa ortodontica (art. 22, comma 7), nonché nel caso di cui all’art. 8, comma 2, primo periodo. E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere al contributo prestazioni il cui documento di spesa sia stato presentato oltre il termine sopra indicato qualora il superamento del termine stesso sia stato determinato da eventi eccezionali (lunghi periodi di ricovero, decesso del Socio o Beneficiario) che ne abbiano reso impossibile il rispetto. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’ammissione, previo parere del Delegato competente per territorio; tale parere contiene le allegazioni sulle quali si è formato, nonché le altre informazioni acquisite dalla Linea Sanitaria e Amministrativa in ordine alla riconoscibilità del contributo da parte dell’Associazione per ragioni di merito. Qualora da tali informazioni il contributo risulta non erogabile il Delegato ne dà comunicazione al Socio e la procedura decade.

  1. Laddove espressamente indicato, l’erogazione del contributo è soggetta a limiti temporali. Il limite temporale può essere mobile, ovvero riferirsi all’anno solare ovvero all’intero rapporto associativo (cd. una tantum).
  2. Il limite è “mobile” quando il numero massimo di prestazioni ammesse a contributo è determinato andando a ritroso dall’ultimo documento fiscale presentato per il numero di mesi previsto per ciascuna prestazione.
  3. Il limite è ad “anno solare” qualora il numero massimo di prestazioni erogabili è definito per l’arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre dello stesso anno.
  4. Per “intero rapporto associativo” si intende tutto l’arco temporale che decorre dalla prima iscrizione all’Associazione, indipendentemente dai periodi di interruzione o risoluzione del rapporto associativo seguiti dalla cessazione della causa di interruzione o da nuova iscrizione. Gli stessi criteri si applicano ai fini di cui al commi 2 e 3.
  5. Il contributo alla spesa sanitaria viene erogato da Assilt nei limiti delle percentuali e dei massimali previsti per ciascuna prestazione.
  6. Per alcune tipologie di prestazioni, specificatamente indicate, è fissato un massimale complessivo di contributo e di numero di prestazioni erogabile in un arco di tempo predefinito (plafond). In tali ipotesi l’arco di tempo di riferimento è determinato a decorrere dalla prima fattura emessa in avanti e, per i periodi successivi, dalla prima fattura emessa dopo l’arco di tempo indicato per ciascuna prestazione. Tale massimale è efficace nei confronti di ciascun singolo Socio o Beneficiario.
  1. Salvo espressa diversa indicazione contenuta nelle norme che seguono e fermo restando quanto previsto all’art. 14, comma 2, lett. b), Assilt riconosce contributi per le prestazioni sanitarie solo se prescritte da medici generici o medici specialisti ed effettuate dagli stessi o da professionisti abilitati a esercitare le professioni sanitarie non mediche ai sensi della legislazione in materia.
  2. Le specializzazioni e le figure professionali che Assilt ha scelto di riconoscere, al fine dell’erogazione dei contributi, sono tassativamente definite per ogni tipologia di prestazione; tanto sia ai fini della prescrizione della prestazione che della effettuazione della medesima. La prescrizione medica deve essere allegata alla relativa documentazione di spesa, laddove prevista, e non può essere utilizzata per più di una volta per richiedere contributi per la stessa prestazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.La validità della prescrizione medica è specificatamente indicata in questo testo normativo.
  3. Per le prestazioni fruite in ambito pubblico o privato deve essere emessa fattura o altro documento di spesa equipollente direttamente dai medici, dai professionisti sanitari abilitati o da strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione regionale.
  4. La documentazione fiscale è intestata a un Socio o a un Beneficiario e riporta:- cognome, nome e codice fiscale (o luogo e data di nascita) del fruitore delle prestazioni; ciascuna fattura deve recare le prestazioni di un unico fruitore;- tipologia e quantità delle prestazioni eseguite;- indicazione del costo di ogni singola prestazione; nel caso di pluralità di prestazioni effettuate in un unico contesto è riportato il costo di ogni specifica prestazione, fatto salvo quanto indicato all’art. 29, comma 6, nonché all’art. 34, comma 3 (si tratta di “pacchetti” di prestazioni specialistiche e di diagnostica, nonché di prestazioni diagnostiche eseguite nel corso di una visita e non fatturate in maniera distinta).
  5. Per tutte le tipologie di documentazione fiscale è indispensabile che sia indicata la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto emittente. Non sono erogabili contributi per documentazioni di spesa prive di tale indicazione, ad eccezione delle ricevute relative le spese logistiche e le ricevute di spesa relative le prestazioni per le quali sono erogabili contributi anche se eseguite al di fuori del territorio nazionale, a norma dell’art. 18.
  6. Fermo restando quanto previsto all’art. 19, comma 3 (l’articolo richiamato nel testo fa riferimento ai requisiti richiesti per le fatture “odontoiatriche”), la documentazione fiscale, inoltre, deve riportare chiaramente:

    –  l’indicazione del nominativo del medico e della relativa specializzazione (ovvero solo la specializzazione se effettuate presso strutture pubbliche in regime di intramoenia); ovvero

    –  l’indicazione del nominativo del professionista abilitato e della relativa professione sanitaria non medica; ovvero

    –  la denominazione della struttura sanitaria pubblica o accreditata (Aziende Sanitarie Locali, Ospedali, Strutture accreditate e via dicendo); ovvero

    –  la denominazione della struttura sanitaria privata e l’indicazione del medico specialista (ovvero solo la specializzazione) o del professionista che ha effettuato la prestazione (ovvero la relativa professione sanitaria non medica); in alternativa, il nominativo del Medico Responsabile del personale sanitario che opera nella struttura sanitaria privata (Direttore tecnico/sanitario) oppure il numero di Autorizzazione regionale; ovvero

    –  la denominazione del rivenditore in caso di acquisti on-line; sono ammessi contributi solo qualora si tratti di rivenditori con Sede sul territorio nazionale, non anche rivenditori che pur in possesso di Partita IVA valida in Italia abbiano Sede all’estero.

    – in caso di spese di pernottamento, autorizzate dalla Linea Sanitaria secondo quanto indicato all’Art.66, prenotate on-line attraverso società che operano in questo ambito con una sede legale non necessariamente presente nel territorio nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Airbnb e similari) la documentazione di spesa deve riportare chiaramente l’effettuazione del pernottamento nonché le seguenti informazioni:
    a. il nome e il cognome del fruitore;
    b. il luogo del pernottamento e la spesa totale sostenuta;
    c. attestazione dell’avvenuto pagamento.

    7.Nei limiti di quanto indicato per ogni singola prestazione nel presente Testo Unico Normativo sono erogabili contributi:

    a) anche per acquisti effettuati presso rivenditori autorizzati “on-line” per le prestazioni di seguito indicate, fermo restando che non sono in nessun caso rimborsabili le spese di spedizione; per l’ammissione al contributo si applica inoltre quanto stabilito dall’ultimo alinea del precedente comma 6.

    – Lenti a contatto (sferiche, torica, multifocali, monouso);

    – Lenti graduate per protesi oculistiche acquistate on line direttamente dall’ottico;

    – contenitori elastici speciali, presidi per la deambulazione, presidi anti-acaro;

    – farmaci omeopatici;

    – alimenti specifici per gravi patologie (Prodotti dietetici per leucinosi e mucoviscidosi; Latte ipoallergenico; Prodotti dietetici aproteici; Prodotti dietetici privi di glutine);

    – ventilatori per la respirazione assistita e apparecchi nebulizzatori;

    – acido ialuronico.

    b) per gli accertamenti diagnostici eseguiti in regime di ricovero solo in caso di intervento chirurgico.

 

  1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse utilizzando le applicazioni dedicate7 (App Assilt, Web Fax Server e Fax con apposita copertina per i soci pensionati), salvo i casi in cui la normativa richieda la valutazione da parte della Linea Sanitaria Assilt. In questi casi potranno essere seguite diverse modalità di trasmissione della documentazione secondo quanto concordato con la Linea Sanitaria stessa.

[7] Attualmente App Assilt, Web Fax Server, FAX con apposita cover (solo per i Soci Pensionati).

  1. Assilt, nei limiti di quanto indicato per ogni singola prestazione nel presente Testo Unico, nonché in coerenza con quanto previsto dal S.S.N., rimborsa le seguenti prestazioni sanitarie eseguite nell’ambito dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, nello Stato della Città del Vaticano e nei Paesi della ex-Jugoslavia (Stati indipendenti di Croazia, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica di Serbia e di Montenegro):
    – visite mediche specialistiche ed eventuali accertamenti eseguiti nell’ambito della visita stessa;
    – interventi chirurgici;
    –  prestazioni odontoiatriche.
  2. Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1 Assilt non riconosce contributi per le spese di locomozione e pernottamento sostenute dai Soci.
  3. Assilt rimborsa le spese sanitarie sostenute nella Repubblica di San Marino con le stesse modalità applicate al territorio italiano.
  4. Assilt nei limiti della presente normativa rimborsa tutte le prestazioni sanitarie eseguite all’Estero ai soci dipendenti ivi operanti per conto delle Società associate.
  5. Qualora motivate esigenze di carattere sanitario – preventivamente autorizzate dal Consulente Sanitario Nazionale – indichino la necessità di un intervento chirurgico presso una struttura di eccellenza estera, Assilt riconoscerà contributi secondo quanto previsto all’art. 45  (l’articolo disciplina gli interventi di Alta Qualifica).
  6. La documentazione sanitaria e di spesa dovrà essere sempre accompagnata da una traduzione in italiano:
    – a cura del socio, e da lui sottoscritta, in caso di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo;
    – per documentazione di spesa con un importo totale superiore ai 200 euro da una traduzione giurata se redatte in altre lingue.

Art. 18 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 individuato un importo di spesa (euro 200) entro il quale non è necessaria la traduzione giurata per le prestazioni sanitarie fatturate in una lingua diversa dalla lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo.

  1. Assilt eroga un contributo pari al 90% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo erogabile per ogni singola prestazione indicato nel Tariffario Odontoiatrico (Allegato A), che è parte integrante del Testo Unico, il massimale di contributi erogabili per ciascun Socio o Beneficiario è di 10.000,00 Euro ogni 18 mesi.
  2. I contributi sono erogabili per prestazioni effettuate e fatturate da medici specialisti in Odontostomatologia oppure da Medici Odontoiatri. Sono erogabili contributi anche per prestazioni rese da medici specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale purché iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
    Sono erogabili contributi per prestazioni di Ablazione tartaro, Levigatura delle radici, Fluoro-profilassi, Sigillatura dei solchi effettuate e fatturate da igienisti dentali iscritti allo specifico Albo professionale.
  3. La ricevuta di spesa deve essere emessa:
    – dal medico odontoiatra che ha effettuato la terapia;
    – dallo Studio Associato odontoiatrico o Associazione Professionale dentistica, da cui si rilevi il nominativo del medico odontoiatra o del Direttore Sanitario. Si potrà procedere alla lavorazione della richiesta di contributo esclusivamente se risultano iscritti all’Albo Professionale degli Odontoiatri.
    – strutture ospedaliere pubbliche, accreditate, o private. In questo caso non è indispensabile il nominativo del medico odontoiatra curante.
  4. La documentazione di spesa deve riportare la tipologia e la quantità delle prestazioni odontoiatriche, i singoli costi e gli elementi dentali interessati e deve essere inoltrata alla Linea Amministrativa dopo l’effettuazione delle cure.
  5. In caso di fatturazioni che anticipino l’esecuzione della terapia (a copertura totale o parziale della spesa), la richiesta del contributo può essere presentata solo al termine della terapia stessa con un’ulteriore fattura definitiva “a saldo”, fatte salve le eccezioni indicate all’art. 22.
    Conclusi i lavori, se non fosse possibile presentare un documento “a saldo”, in quanto la fattura emessa a inizio cura è relativa al piano terapeutico definitivo, è possibile corredare tale fattura con una dichiarazione del dentista curante che attesti la data effettiva in cui si sono conclusi i lavori e che tutte le prestazioni realizzate corrispondono a quanto fatturato.
    Anche in questo caso la richiesta del contributo può essere presentata solo al termine della terapia stessa.
    Assilt per questi casi – anche preliminarmente all’erogazione dei relativi contributi – può disporre accertamenti odontoiatrici volte a verificare la corrispondenza tra le cure eseguite e quelle fatturate e dichiarate dal dentista curante.
  6. .Nel caso in cui le prestazioni eseguite siano elencate in un piano di lavori, quest’ultimo deve contenere l’indicazione apposta da parte del medico che “la/e fattura/e n._______ del _______ sono relative alle prestazioni esposte nel piano dei lavori”.
  7. Per i controlli che potrebbero essere disposti dall’Associazione (cfr. art. 7) il Socio è tenuto a conservare per sette anni i referti diagnostici radiologici e strumentali eventualmente eseguiti durante le cure odontoiatriche o ortognatodontiche (Tac, Ortopanoramica, Cone Beam Tac, Tracciato cefalometrico o altro esame).

Art. 19 - Commento:

Anno 2023

Introdotta la radiografia “Bitewing” con lo stesso contributo previsto per la radiografia endorale.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 l’ulteriore fattura a “saldo” delle cure eseguite, che completa la fattura definita emessa all’inizio delle cure, può essere sostituita da una dichiarazione del dentista curante che attesti la conclusione del piano di cura fatturato.
Assilt considera conclusi i lavori indicati nel piano di cura e nella dichiarazione del medico dentista e può disporre, anche preliminarmente l’erogazione dei contributi, accertamenti odontoiatrici volti a valutare la congruità della fatturazione e della dichiarazione rispetto ai lavori realmente eseguiti.

E’ consigliabile conservare sempre tutta la documentazione sanitaria e di spesa originale per almeno 7 anni come indicato all’articolo 7 comma 7 di questo testo normativo. L’Associazione può in qualsiasi momento disporre verifiche atte ad accertare l’ammissibilità e la congruità delle prestazioni per le quali sono richiesti i contributi.


Dal 1 gennaio 2020 nelle ricevute di spesa emesse da una struttura sanitaria pubblica non deve essere necessariamente indicato il nominativo di un medico odontoiatra. E’ sempre indispensabile il dettaglio delle cure, gli elementi dentali trattati e il costo di ogni prestazione.

  1. Se richiesto dal Socio Lavoratore per sé o per i suoi Beneficiari, Assilt procede, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione, a erogare un anticipo pari al 50% del contributo previsto qualora esso superi:
    –  1.500,00 euro per le cure odontoiatriche,
    –  600,00 euro per ogni anno di cura ortodontica.
  2. In tal caso, il Socio dovrà presentare all’Associazione:
    – un dettagliato preventivo di spesa compilato dal presidio sanitario curante;
    – una dichiarazione di impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 3, nonché l’autorizzazione di cui al comma 4;
    – una dichiarazione del medico dentista curante che attesti l’avvenuto inizio delle terapie di cui al primo alinea.
  3. Entro un mese dall’erogazione della somma di cui al comma 1, il socio deve presentare la documentazione di spesa relativa all’importo riconosciuto a titolo di anticipo, nonché la documentazione completa a saldo delle cure effettuate entro 12 mesi dalla predetta erogazione.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni che precedono, il Socio autorizza l’Azienda di appartenenza a prelevare dalle competenze mensili e versare all’Assilt gli importi erogati con la maggiorazione degli interessi decorrenti dalle date di erogazione nella misura del tasso deliberato dal Consiglio di Amministrazione maggiorato di un punto, ferma restando la valutazione del comportamento del Socio a fini sanzionatori (artt. 67 – 70).
  5. Il riconoscimento dell’anticipo non consente la liquidazione di fatture relative ad altre cure odontoiatriche fino alla chiusura dell’anticipo erogato.
  6. A prestazione effettuata, qualora rimanga a carico del Socio Lavoratore (per sé o per un suo Beneficiario) un importo superiore a 258,50, su richiesta del Socio stesso Assilt eroga una somma corrispondente, al massimo, a quanto previsto a titolo di contributo (al netto dell’eventuale anticipo di cui ai commi che precedono). La somma può essere richiesta solo contestualmente alla richiesta del relativo rimborso o, in casi di impossibilità documentata, entro 30 giorni dall’erogazione del contributo.
  7. Assilt provvede a recuperare la quota eccedente il contributo a proprio carico, sulle competenze del Socio Lavoratore, come segue:
    da Euro    258,50  a  Euro    516,50     n. 6 rate con interessi
    da Euro    516,51  a  Euro 1.033,00     n. 12 rate con interessi
    da Euro 1.033,01  a  Euro 1.549,50     n. 18 rate con interessi
    da Euro 1.549,51  a  Euro 2.066,00    n. 24 rate con interessi
    da Euro 2.066,01  a  Euro 2.582,50   n. 30 rate con interessi
    oltre Euro 2.582,51   n. 48 rate con interessi
  8. E’ possibile comunque l’estinzione del prestito in n. 3 rate senza interessi.
  9. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 il Socio autorizza l’Azienda di appartenenza a prelevare dalle competenze mensili e versare all’Assilt gli importi ivi stabiliti.

Art. 20 - Commento:

Il Consiglio di Amministrazione il 20 gennaio 2021 ha deliberato l’adeguamento del tasso di interesse applicato al recupero delle anticipazioni riconosciute ai soci lavoratori per le cure odontoiatriche che scende all’1%.

A. Visite specialistiche e predisposizione piano di cura

Non sono erogabili contributi per le visite specialistiche e la predisposizione del piano di cura.

B. Trattamenti conservativi o endodontici

–  Qualora per un elemento dentale sia stato erogato un contributo per trattamenti conservativi, non sono erogabili per lo stesso elemento contributi per eventuali trattamenti conservativi o endodontici successivi se non trascorsi almeno 5 anni dalla precedente contribuzione.

–  La prestazione ODCA0001 (V classe) è rimborsabile anche se eseguita sullo stesso elemento dentario sul quale sia già stata eseguita una qualsiasi altra prestazione conservativa, indipendentemente dalla presenza di vincoli di temporizzazione ancora vigenti. Da quel momento per tale prestazione parte la temporizzazione dei 5 anni.

– Nel caso in cui nel piano di cura non venga precisata la classe di Black non è possibile erogare contributi che potrebbero risultare più conveniente per il socio. In tal caso sarà riconosciuto un contributo corrispondente alla I classe (Allegato A – Tariffario Odontoiatrico). E’, invece, sempre indispensabile specificare gli elementi dentali interessati alla cura.

–  Nel caso in cui il dente sottoposto a terapia endodontica (codici ODEN0001-02-03) sia ricostruito con una otturazione della cavità di accesso, è possibile riconoscere la contemporanea erogazione di un contributo per le prestazioni di odontoiatria conservativa comprese nei codici ODCN0001 – 2 – 4 – 5.

–  Nei limiti temporali sopra indicati, la prestazione “Ricostruzione moncone in materiale composito o amalgama” (ODCN0008) è erogabile per la terapia conservativa eseguita contemporaneamente alla terapia endodontica prima di posizionare un manufatto protesico (corone di qualsiasi tipo, onlay, intarsio).

– Le prestazioni di “conservativa” non sono sovrapponibili nello stesso piano di cura e per lo stesso elemento dentale con le seguenti prestazioni:

  • ricostruzione moncone in materiale composito e amalgama,
  • corone” di qualsiasi tipo,
  • onlay o inlay” (intarsio).

– Per i seguenti trattamenti conservativi/endodontici non sono previste erogazioni di contributi oltre il 12esimo anno di età:

  • sigillatura dei solchi  per dente (contributo erogabile una sola volta per elementi dentali mai sottoposti ad alcuna terapia conservativa, endodontica o protesica);
  • trattamento chimico della ipersensibilità con oligoelementi (per arcata – ogni 18 mesi);
  • amputazione coronale della polpa (per elemento dentale – contributo erogabile una  sola volta);
  • apecificazione (un unico contributo).

C. Igiene orale, Parodontologia e trattamenti

–  Assilt non riconosce contributi per levigatura delle radici, curettage gengivale, legatura dentale, molaggio selettivo, gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, amputazioni radicolari, chirurgia ossea resettiva e lembi liberi o peduncolati a iscritti di età inferiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico (cfr. art. 48 – l’articolo si riferisce alle “Gravi patologie oro-dentali”).

–  Assilt riconosce contributi una sola volta per ogni socio per le prestazioni di molaggio selettivo, gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, amputazioni radicolari, chirurgia ossea resettiva e lembi liberi o peduncolati, salvo autorizzazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico (cfr. art. 48).

–  Per le prestazioni di ablazione tartaro, levigatura delle radici e legature dentali, Assilt non riconosce altre prestazioni parodontali sullo stesso dente se non trascorsi 12 mesi dalla precedente contribuzione.

–  Le prestazioni di ablazione tartaro e levigatura delle radici e/o courettage gengivale sono alternative tra loro nello stesso piano di cura.

–  Le prestazioni di molaggio selettivo, gengivectomia, lembo gengivale e muco gengivale, chirurgia ossea resettiva e lembi liberi o peduncolati, non sono sovrapponibili nello stesso piano di cura.

D. Denti soprannumerari

Sono erogabili contributi per l’estrazione dei denti “soprannumerari” se opportunamente documentati con certificato del dentista curante.

E. Protesi ed implantologia

–  In caso di erogazione di un contributo per la ricostruzione o sostituzione di un elemento dentale, sia in protesi fissa che rimovibile, devono trascorrere almeno 7 anni dal precedente trattamento protesico per l’erogazione di un nuovo contributo per intervento protesico sullo stesso dente.

–  Il limite dei 7 anni non sarà considerato nei casi di erogazioni riferite a riparazioni o ribasamenti della protesi totale e/o riparazione della copertura in resina/composito/ceramica.

–  Assilt non riconosce contributi in caso di perdita di un elemento pilastro di tipo impianto osteointegrato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 49.

–  Il contributo per la “Protesi fissa di ricostruzione dell’arcata edentula su impianti osteointegrati” è erogabile per ogni arcata una sola volta nella vita associativa.

–  In caso di realizzazione di un manufatto protesico “corona o elemento di ponte in ceramica, in Lega Preziosa e ceramica, titanio e ceramica, zirconio e ceramica” va allegato alla documentazione di spesa il certificato di conformità rilasciato dal dentista che contenga anche l’indicazione del materiale con cui è stato realizzato il manufatto protesico.

–  Nel caso in cui dal certificato si evinca che il manufatto protesico è stato realizzato con un materiale diverso rispetto a quanto fatturato verrà riconosciuto l’importo corrispondente al materiale realmente utilizzato.

–  Sono erogabili contributi per la “protesi scheletrata” (ODSH0001 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) distinti da quelli previsti per gli “elementi in resina” (ODPR0064).

–  Nella documentazione di spesa dovranno, pertanto, essere indicati separatamente il costo della struttura e il costo degli elementi.

–  Se dalla documentazione di spesa non si evince il costo della struttura (protesi mobile parziale provvisoria o fissa, protesi scheletrata o Maryland Bridge) distinto da quello degli elementi dentali, sarà riconosciuto un contributo minore (vedi Allegato A – Tariffario Odontoiatrico), in quanto non potrà risultare più conveniente per il socio rispetto a quanto Assilt erogherebbe nel caso in cui le prestazioni venissero dettagliate. E’ comunque indispensabile specificare gli elementi dentali interessati.

–  Sono erogabili contributi per gli “attacchi” e per i “ganci” solo nel caso in cui vengano realizzati manufatti protesici tipo protesi parziale o protesi scheletrata.

–  Sono erogabili contributi per massimo 2 impianti per emiarcata in caso di protesi totale mobile su arcata edentula.

–  Sono erogabili contributi per massimo 3 impianti per emiarcata in caso di protesi fissa di ricostruzione per arcata edentula.

F. Interventi di chirurgia implantologica e di piccola chirurgia

–  Assilt prevede un contributo erogabile “una sola volta nella vita associativa per emiarcata” per gli interventi di piccolo rialzo e grande rialzo del seno mascellare e per gli interventi di distrazione osteo-alveolare mandibolare, sulla base di quanto indicato dal Tariffario.

–  Nuovi contributi per “altri interventi di chirurgia implantologica”, potranno essere corrisposti trascorsi almeno 7 anni dall’ultimo contributo erogato.

–  Gli interventi di “piccolo rialzo” e “grande rialzo” del seno mascellare sono alternativi tra loro nello stesso piano di cura e per la stessa emiarcata.

–  Il contributo per la “Distrazione osteo-alveolare” è erogabile ad emiarcata e per la sola arcata inferiore. Nello stesso piano di cura sono concedibili contributi per entrambe le emiarcate inferiori previo parere Consulente Nazionale Odontoiatrico che valuterà la presenza di “edentulia bilaterale posteriore” opportunamente documentata da un supporto diagnostico (radiografica ortopanoramica) e da una dettagliata dichiarazione del dentista curante.

–  Per l’intervento di rimozione di cisti mascellare o mandibolare va allegata alla documentazione di spesa, la copia del referto dell’esame istologico; diversamente è riconosciuto il contributo previsto per l’asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie (ODAS0005).

 

Art. 21 - Commento:

L’erogazione dei contributi previsti per le corone in ceramica sono erogabili anche per le corone in “zirconio”.

  1. Non sono erogabili contributi per le visite specialistiche e la predisposizione dei piani di cura.
  2. Assilt eroga per la terapia ortognatodontica contributi per un periodo non superiore a tre anni di cura attiva e per entrambe le arcate. Le prestazioni eseguite in regime privato durante le diverse fasi del trattamento ortodontico (prestazioni di diagnostica, apparecchio intercettivo, ogni anno di terapia attiva e contenzione) devono essere fatturate “separatamente”.
  3. I contributi per check up ortodontico, terapia preventiva intercettiva, terapia attiva e contenzione possono essere concessi “una tantum” (una sola volta nel rapporto associativo) con le modalità sotto indicate.
  4. Se il Socio è in possesso di fatture che si riferiscono a più periodi di cura, potranno essere erogati contributi soltanto nel caso in cui il medico certifichi l’inizio e la fine di ogni singolo periodo di cura, a conferma che le terapie sono state effettivamente eseguite.
  5. In caso di problemi all’articolazione temporo-mandibolare, opportunamente documentati, Assilt eroga contributi per bite/placca funzionalizzata per due volte nel rapporto associativo.
  6. Nel periodo che precede l’inizio del trattamento ortodontico attivo sono erogabili contributi per:

– un “check up ortodontico” (cfr. analoga voce del Tariffario);

– un trattamento di tipo “preventivo-intercettivo”; tale contributo è distinto da quello previsto per la terapia attiva e non può, pertanto, essere fatturato insieme ad altri periodi di trattamento ortodontico attivo.

     7. Durante i periodi di cura attiva il contributo è erogabile alle seguenti condizioni:

– la documentazione di spesa (acconto e saldo) deve essere inoltrata al fine della liquidazione del rimborso in modo distinto per ogni anno di cura; ovvero

– la documentazione di spesa a saldo del “primo” anno di cura ortodontica attiva dovrà essere datata a terapia già iniziata; nella documentazione di spesa a saldo, o nel relativo preventivo di spesa, dovrà comparire la data di inizio e fine del primo anno di cura attiva. La documentazione di spesa a saldo del “secondo” e “terzo” anno di cura attiva potrà essere presentata con un anticipo massimo di 60 giorni rispetto alla data della fattura dell’anno precedente; nella documentazione di spesa a saldo del “secondo” e del “terzo” anno, o nel relativo preventivo di spesa, dovrà comparire la data di inizio e fine del secondo, del terzo anno o dell’ultimo semestre di cura attiva.

–   Assilt non riconosce contributi per semestri di cura tranne a fine della terapia attiva nella documentazione di spesa a saldo dovrà comparire la data di inizio e fine del semestre di cura attiva;

– per la contenzione è previsto un unico contributo per entrambe le arcate; tale contributo è “una tantum” (una sola volta nella vita associativa) ed è erogabile durante la terapia attiva o successivamente alla terapia preventiva intercettiva.

–   si intendono esclusi dalle fasi di terapia attiva e di conseguenza da qualsiasi forma di rimborso, i periodi di attesa della permuta dentale.

–   per le richieste di contributo relative alla correzione di una anomalie di 2a e 3a classe, è necessario allegare alla documentazione di spesa relativa il primo anno di cura, copia del tracciato ed analisi cefalometrica.

–   per la 2a e 3a classe in assenza della copia del tracciato e dell’analisi cefalometrica sarà riconosciuto un contributo minore (cfr. Allegato A – Tariffario odontoiatrico), in quanto non potrà risultare più conveniente per il socio rispetto a quanto Assilt erogherebbe nel caso in cui venissero presentati i documenti richiesti.

­   – tra il primo e il secondo anno di cura ortodontica sono ammessi cambi di classe scheletrica soltanto se alla documentazione di spesa è allegata la copia del tracciato ed analisi cefalometrica. Non sono, invece, ammessi cambi di classe scheletrica l’ultimo periodo di cura ortodontica (terzo anno o ultimo semestre).

–   durante il ciclo di cura ortodontica la richiesta di contributo connesso a un cambio di classe scheletrica (dalla 1a alla 2a oppure dalla 2a alla 3a classe) non è ammissibile in carenza di copia del tracciato e dell’analisi cefalometrica che lo dimostri.

–   Assilt non riconosce nuovi contributi per cicli di terapia attiva tranne particolari casi da sottoporre alla Linea Sanitaria Assilt (cfr. art. 51 10 – disciplina i “Nuovi periodi di cura ortodontica).

[10] L’art. 51 disciplina i “Nuovi periodi di cura ortodontica”.

 

Art. 22 - Commento:

1. Il Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre 2018 ha precisato che l’erogazione dei contributi per “Bite o placca funzionalizzata” (dal 1 gennaio 2019 due volte nella vita associativa) tiene conto delle erogazioni avvenute negli anni precedenti.

2. L’impossibilità di riconoscere contributi per i “cambi di classe scheletrica” senza la copia del tracciato ed analisi cefalometrica si applica alle fatture datate 2019 e anni precedenti in quanto non è ammissibile una cambiamento di questa tipologia senza la documentazione diagnostica che lo convalidi.

  1. Per le cure odontoiatriche e le terapie ortodontiche eseguite in una struttura sanitaria pubblica possono essere concessi i previsti contributi  nei limiti normativi e tariffari indicati in questo testo normativo, anche dietro presentazione di fatture a saldo che anticipano la realizzazione delle terapie.
  2. Il Socio dovrà presentare una dichiarazione (anche redatta dalla struttura sanitaria) che egli stesso o un suo Beneficiario sta eseguendo le terapie fatturate indicando la data presunta di fine cura.
    Trascorsi 18 mesi dalla data della fattura, Assilt considera conclusi i lavori e può disporre i relativi accertamenti odontoiatrici.
    Nel caso in cui le cure non venissero completamente eseguite il socio è tenuto ad informare tempestivamente l’Associazione ed a restituire i contributi eccedenti.
  1. E’ riconosciuto un contributo pari al 80% della spesa sostenuta, entro il limite massimo indicato in tabella a, per gli occhiali volti a correggere un difetto visivo. Sono esclusi contributi per l’acquisto di lenti non graduate salvo che queste non siano necessarie a completare una protesi.
  2. Per ottenere il contributo il Socio deve presentare la seguente documentazione:
    – prescrizione del medico oculista con l’indicazione del difetto visivo (indispensabile per tutte le tipologie di lenti);
    – documentazione di spesa (scontrino fiscale o fattura) rilasciata dall’ottico oppure on line (articolo 16 comma 7) con l’indicazione del tipo di protesi acquistata: lenti da vicino, da lontano (con o senza correzione prismatica), prismatiche, bifocali, multifocali o progressive e per afachici. In alternativa nella documentazione di spesa va precisato dall’ottico che sono state acquistate lenti da vista; in via ancora alternativa alla documentazione di spesa va allegato il “certificato di conformità”, debitamente compilato, a garanzia che gli occhiali sono stati confezionati nel rispetto della prescrizione del medico oculista.
  3. Nel caso di acquisto di più di un occhiale da vista deve essere precisato a quale tipologia si riferisce il certificato di conformità (occhiale da vicino, office, lontano, bifocali, multifocali).
  4. Nel caso in cui il Socio presenti, oltre alla fattura, anche uno o più scontrini fiscali, per la liquidazione del relativo contributo e della temporizzazione è presa in considerazione la data dell’ultima ricevuta di spesa emessa dall’ottico.
  5. In caso di acquisti presso ipermercati, ferme restando la necessità della prescrizione di cui al primo alinea del comma 2 e di una documentazione di spesa dettagliata in termini di spesa, è necessario allegare copia del certificato di conformità rilasciato anche dall’ipermercato stesso a condizione che risulti iscritto nell’elenco dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura con sede legale in Italia (elenco allegato al Decreto Legislativo n. 46/1997 e successive modificazioni e integrazioni).
  6. Al fine della determinazione del contributo e della temporizzazione gli occhiali da vista “office” sono equiparati a occhiali da vista da vicino.

Tabella a – Contributi occhiali da vista

(Il contributo include il costo della montatura ed eventuale lente neutra che completa la protesi)

Occhiali Monofocali per lontano o per vicino – Occhiali “office” (equiparati a occhiali monofocali da vicino)

Montatura e lenti (lontano, vicino, permanenza, office). Contributo dell’80% della spesa fino ad un importo massimo di 200,00 euro
Montatura e lenti (lontano, vicino, permanenza, office) per correzioni superiore a +/- 6 sfera o +/- 2,50 cilindro. Contributo del 80% della spesa fino ad un importo massimo di 400,00 euro

Occhiali Bifocali – Multifocali o progressivi con correzione per lontano e per vicino

Montatura e lenti (bifocali, multifocali o progressive). Contributo dell’80% della spesa fino a un importo massimo di 400,00 euro

Occhiali con lenti per Afachici

Montatura e lenti per afachici. Contributo dell’80% della spesa fino a un importo massimo di 400,00 euro

Art. 24 - Commento:

Anno 2023

Nuovo comma 6 per definire che al fine della determinazione del contributo e della temporizzazione gli occhiali da vista “office” sono equiparati a occhiali da vista da vicino.


Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 200 e 400 euro secondo la tipologia di occhiali da vista.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 nella ricevuta di spesa rilasciata dall’ottico è sufficiente che ci sia l’indicazione che le lenti acquistate sono da vista, senza ulteriori riferimenti alla prescrizione del medico oculista allegata se negli altri documenti trasmessi (come il certificato di conformità delle lenti ) è chiaro il tipo di lente acquistata.

E’ consigliabile conservare tutta la documentazione originale per almeno 5 anni come indicato all’articolo 7 comma 7 di questo testo normativo. L’Associazione può disporre verifiche atte ad accertare l’ammissibilità e la congruità delle prestazioni per le quali sono richiesti i contributi.

  1. I contributi per le lenti per afachici sono erogabili solo se dalla prescrizione medica si evince la patologia.
  2. I contributi per gli occhiali con lenti office è alternativo agli occhiali con lenti per vicino
  3. Non sono riconosciuti contributi per lenti colorate non graduate e per variazione visive o caratteristica della protesi prima dei limiti temporali previsti.
  4. Il rinnovo dei contributi avverrà secondo i seguenti limiti temporali:
    – fino al compimento degli 8 anni, ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15 – l’articolo regola le temporizzazioni, i massimali e i plafond);
    – dagli 8 anni fino al compimento dei 21 anni, ogni 18 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15  – l’articolo regola le temporizzazioni, i massimali e i plafond);
    – dai 21 anni, ogni 36 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15 – l’articolo regola le temporizzazioni, i massimali e i plafond).
  5. In questo arco di tempo potranno essere riconosciuti contributi nel seguente modo:
    – un paio di occhiali con lenti bifocali, multifocali/progressive;
    o in alternativa
    – un paio di occhiali con correzione da vicino;
    – un paio di occhiali con correzione da lontano.
  6. Trascorsi i limiti temporali sopra riportati, per corrispondere nuovi contributi è indispensabile allegare alla documentazione di spesa una nuova prescrizione del medico oculista.
  7. I Soci e Beneficiari ai quali è stato erogato un contributo per intervento di chirurgia refrattiva non possono essere destinatari di ulteriori contributi per occhiali da vista per un periodo di 36 mesi dalla data della fattura.
  8. Ai soci affetti da patologie oculari i quali a seguito di intervento chirurgico (cataratta, cheratoplastica, distacco di retina) o a seguito di un trauma subiscono variazioni della correzione visiva tale da necessitare di nuovi occhiali da vista prima dei limiti temporali previsti, potranno essere riconosciuti ulteriori contributi previa autorizzazione della Linea Sanitaria (cfr.art.52 –  l’articolo fa riferimento a nuovi contributi per occhiali da vista e lenti a contatto speciali).

 

Art. 25 - Commento:

A soci di età compresa tra i 21 e i 50 anni una volta riconosciuto un contributo per l’intervento di chirurgia refrattiva non potranno essere erogati contributi per occhiali da vista o lenti a contatto per i 36 mesi successivi (a partire dalla data indicata nella fattura dell’intervento).

  1. Sono riconosciuti contributi per le lenti a contatto (sferiche, toriche, multifocali, monouso) funzionali a correggere un difetto visivo certificato dal medico oculista.
  2. Il contributo – per entrambi gli occhi – è pari al 60% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 340,00 euro ogni 36 mesi (plafond – cfr. Art. 15).
  3. Assilt non eroga contributi per l’acquisto di lenti colorate.
  4. Per ottenere il contributo il socio dovrà presentare la seguente documentazione:
    ­- prescrizione del medico oculista con l’indicazione della correzione visiva;
    – documentazione di spesa rilasciata dall’ottico o del rivenditore autorizzato per gli acquisti on line (secondo quanto precisato all’Art. 16 13– Documentazione sanitaria e fiscale), dalla documentazione si deve poter evincere che sono state acquistate lenti corretive;
    – copia della confezione delle lenti a contatto da cui evincere la data di scadenza e il numero del lotto. In alternativa una dichiarazione redatta dall’ottico da cui evincere le stesse informazioni sopra indicate.
  5. Per i controlli che potrebbero essere disposti dall’Associazione il Socio è tenuto a conservare la documentazione di cui agli alinea che precedono, in originale, per almeno 5 anni.

[13] L’art. 16 disciplina la Documentazione sanitaria e fiscale necessaria per i contributi.

Art. 26 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021  nella ricevuta di spesa rilasciata dall’ottico è sufficiente che ci sia l’indicazione che le lenti a contatto acquistate sono correttive se negli altri documenti trasmessi (come la copia della confezione delle lenti) è chiaro il tipo di lente acquistata.

Inoltre, in alternativa alla copia della confezione delle lenti a contatto può essere presentata una dichiarazione redatta dall’ottico da cui evincere la data di scadenza e il numero del lotto delle lenti acquistate.

E’ consigliabile conservare tutta la documentazione originale per almeno 5 anni come indicato all’articolo 7 comma 7 di questo testo normativo. L’Associazione può disporre verifiche atte ad accertare l’ammissibilità e la congruità delle prestazioni per le quali sono richiesti i contributi.

  1. Il contributo, per ogni tipologia di lenti a contatto graduate (sferiche, toriche, multifocali, monouso) è erogato ogni 36 mesi senza distinzione di età, nel limite del massimale di cui in Tabella b). Trascorso tale arco temporale la erogazione di contributi è subordinata, in ogni caso a una nuova prescrizione del medico oculista.
  2. Per le lenti speciali si applica quanto previsto all’art. 52 (Occhiali da vista e lenti a contatto speciali).
  3. Soci e Beneficiari ai quali è stato erogato un contributo per intervento di chirurgia refrattiva non possono essere destinatari di ulteriori contributi per lenti a contatto per un periodo di 36 mesi dalla data della fattura.

Tabella b – Contributi lenti a contatto
Lenti a contatto (sferiche, toriche, multifocali, monouso). Contributo del 60% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 340,00 euro per entrambi gli occhi (plafond ogni 36 mesi – cfr. art.15 )

  1. Assilt riconosce un contributo pari al 75% della spesa sostenuta nei limiti temporali e di quantità definiti per ogni tipologia di protesi e presidi, se prescritti dal medico specialista indicato nelle lettere che seguono.
  2. Le protesi ortopediche e i presidi sanitari devono essere confezionati da laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, venduti in negozi di articoli sanitari e ortopedici o da rivenditori autorizzati per gli acquisti on line (cfr. art. 16).
    Sono concedibili contributi anche per le protesi e i presidi sanitari (escluse le calzature ortopediche su misura, gli apparecchi acustici, gli impianti cocleari, le parrucche e i presidi anti-acaro) acquistati presso le Farmacie e le Parafarmacie purché sia identificabile il prodotto acquistato (non è sufficiente la semplice indicazione “dispositivo medico) e che si tratta di un dispositivo a marcatura CE (elenco dei presidi consultabile nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute).
  3. La prescrizione del medico specialista deve essere allegata a ogni richiesta di rimborso e deve essere rinnovata nei termini di seguito descritti.
  4. In caso di patologie croniche certificate da una struttura pubblica la prescrizione del medico specialista non ha un limite di validità.

A. Calzature ortopediche su misura (calzature, plantari, rialzi, accessori)

  1. Si intendono calzature ortopediche i presidi confezionati su misura da laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati.
  2. La prescrizione, valida per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in ortopedia, fisiatria, neurochirurgia, reumatologo o endocrinologia (per i soci affetti da piede diabetico). I plantari e rialzi su misura possono essere realizzati e fatturati anche da tecnici ortopedici o podologo.
  3. Il contributo è pari al 75%  della spesa sostenuta fino a un massimo di 300,00 euro per ogni fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art.15).
  4. Nel caso in cui l’acquisto di tali presidi sanitari sia fatturato dal medico specialista che li ha prescritti deve essere prodotta la dichiarazione medica, o del laboratorio, che confermi che il presidio sanitario fornito è stato confezionato su misura.
  5. Non sono erogabili contributi per:
    – le calzature di serie o predisposte all’uso dei plantari;
    – le calzature post-intervento chirurgico per alluce valgo;
    – la cura del piede eseguita da un podologo.

B. Contenitori elastici speciali

  1. Si intendono contenitori elastici speciali (monocollant, cavigliere, ginocchiere, polsiere, gomitiere e ventriere) quelli acquistati presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, negozi di articoli sanitari e ortopedici, farmacie e parafarmacie.
  2. La prescrizione, valida per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, ginecologia, oncologia, ortopedia, fisiatria, reumatologia, geriatria e medicina interna.
  3. Sono erogabili contributi per i contenitori elastici pre o post intervento chirurgico, solo se connessi all’intervento chirurgico; pertanto non sono soggetti a contributo i contenitori elastici acquistati per problemi diversi dall’esecuzione di un intervento chirurgico, fatta eccezione per i contenitori elastici funzionali a prevenire o curare le patologie flebitiche, nonché la trombosi venosa profonda o il linfedema primario congenito o secondario; per le patologie flebitiche è necessario che la prescrizione riporti la chiara indicazione della compressione che deve essere almeno di 18 mmHg (equivalente alla 1°classe di compressione).
  4. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 150,00 euro per ogni fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr.art.15).

C. Presidi sanitari

  1. Si intendono presidi sanitari quelle protesi [per arto, oculare, tracheo-faringea, mammaria (incluso reggiseno per protesi mammaria), per ano, per prolasso uterino, per palatoschisi] e ortesi ortocranica per la plagiocefalia acquistate presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, inclusi i negozi di articoli sanitari e ortopedici, le Farmacie e le Parafarmacie come indicato al comma 2 di questo articolo.
    Sono considerati presidi sanitari anche i dispositivi elettronici che contrastano il russamento e le apnee notturne attraverso la terapia posizionale (Night Shift – Sleep Positione o similari) e i dispositivi meccanici Vacuum Device necessario a seguito di intervento chirurgico di prostatectomia totale.
  2. La prescrizione, che ha validità per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in chirurgia generale, chirurgia maxillo facciale e stomatologia, gastroenterologia, ginecologia, oculistica, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia e urologia.
  3. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500,00 euro per ogni fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art.15).

D. Apparecchi ortopedici

  1. Si intendono apparecchi ortopedici quei presidi (per arti, per collo, per tronco) acquistati presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati o fatturati da tecnico ortopedico. Il collare munito di marchio CE può essere acquistato anche in Farmacia o Parafarmacia.
  2. La prescrizione, valida per 12 mesi, è redatta da un medico specialista in chirurgia generale, ortopedia, fisiatria, neurochirurgia, oncologia e reumatologia.
  3. Il contributo per apparecchio ortopedico per arto e collo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250,00 euro per ogni fattura (massimo 2 forniture ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art.15).
  4. Il contributo per apparecchio ortopedico per il tronco è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500,00 euro per ogni fattura (massimo 1 fornitura ogni 24 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art.15).

E. Apparecchio acustico e ricevitore per impianto cocleare

  1. La prescrizione, che ha 36 mesi di validità, è redatta da un medico specialista in otorinolaringoiatria e deve essere corredata dall’esame audiometrico.
  2. Per i soci sino a 18 anni di età il contributo per l’acquisto, presso centri specializzati o tecnico audioprotesista, di due apparecchi acustici ogni 18 mesi è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 2.000,00 euro per ciascun apparecchio; per gli altri soci il contributo è erogabile ogni 36 mesi (temporizzazione mobile – cfr.art.15);
  3. Per la spesa residua – al netto del contributo del SSN – relativa all’acquisto del ricevitore per impianto cocleare, il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500,00 euro ogni 36 mesi (temporizzazione mobile – cfr.art.15);
  4. Per la riparazione o la sostituzione dei componenti l’apparecchio acustico, il contributo è pari 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 150,00 euro per apparecchio acustico (senza limiti temporali).

F. Presidi per la deambulazione

  1. Si intendono presidi per la deambulazione quei presidi (carrozzine, stampelle, deambulatori e similari) acquistati o noleggiati presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati, nonché presso farmacie e parafarmacie.
  2. La prescrizione, che ha validità 12 mesi, è redatta da un medico specialista in fisiatria, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, geriatria e reumatologia.
  3. Il contributo è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 350,00 euro per ogni fattura erogabili ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr.art.15).
  4. Nell’arco dei 12 mesi il contributo è riconosciuto per l’acquisto o il noleggio di massimo 2 presidi per la deambulazione di diversa tipologia (carrozzina e stampelle; carrozzina e deambulatore; deambulatore e stampelle).

G. Parrucche

  1. Il contributo – riconosciuto ai soci per i quali sia certificata una pregressa o attuale terapia oncologica (chemioterapia) oppure una alopecia cicatriziale acquisita o primitiva o areata – è pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 400,00 euro per ogni fattura (massimo 1 fornitura ogni 24 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15).

H. Presidi anti acaro

  1. Si intendono presidi anti acaro il copricuscino, il coprimaterasso e il copripiumino acquistati presso laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati.
  2. La patologia allergica deve essere in ogni caso certificata da una struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
  3. La prescrizione, valida per 24 mesi, è redatta da un medico specialista in pneumologia, allergologia o pediatria. Per le forniture successive alla prima è sufficiente la prescrizione del medico curante.
  4. Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino a un massimo di 130,00 euro (per l’acquisto fino a tre presidi) ogni 24 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15).

 

Art. 28 - Commento:

Anno 2023

  • Incluse le Farmacie e le Parafarmacie per l’acquisto delle protesi e dei presidi sanitari ad esclusione di quelli che devono essere realizzati su misura in quanto necessitano di laboratori o negozi ortopedici specializzati.
  • Inserito al comma 2 il riferimento alla “Banca dati dei dispositivi medici” utile per identificare i dispositivi medici rimborsabili (solo quelli a marcatura CE). Questa informazione é necessaria anche al fine della dichiarazione che l’Associazione invia annualmente al sistema tessera sanitaria (prestazioni sanitarie detraibili).
  • Alla lettera C “Presidi sanitari” tra i medici specialsiti che Assilt ammette come prescrittori di tali presidi introdotta la specializzazione in Pneumologia e Urologia in quanto dal 1 gennaio 2023 sono ammessi a rimborso i presidi per il russamento e le apnee notturne (Night Shift – Sleep Positione o similari) e i dispositivi meccanici Vacuum Device necessario a seguito di intervento chirurgico di prostatectomia totale.

Anno 2021

In caso di patologie croniche certificate da una struttura pubblica la prescrizione del medico specialista non ha un limite di validità.

I contributi per il materiale monouso per i soci con colostomia sono erogabili secondo le indicazioni dell’articolo 63 (Ausili per incontinenza).

Nell’arco temporale previsto di 12 mesi é possibile acquistare o affittare per la deambulazione due diverse tipologie di presidi (carrozzina – stampelle; carrozzina – deambulatore; stampelle – deambulatore).


Anno 2019

La nuova temporizzazione di 18 mesi per gli “apparecchi acustici” per i soci sino a 18 anni di età viene applicata a partire dal 1 gennaio 2019 (data delle fattura) e tiene conto delle precedenti erogazioni.

  1. Per le prestazioni di diagnosi e cura effettuate in regime privato Assilt eroga un contributo in percentuale sulla spesa sostenuta nel  limite e quantità massimi indicati nella tabella c.
  2. Ai fini del presente Testo Unico le prestazioni sanitaria ammesse sono suddivise nelle aree della Chirurgia Generale e Ambulatoriale, Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia, Medicina Nucleare e Radiologia.
  3. Per l’erogazione del contributo occorre:
    – la prescrizione del medico curante o dello specialista; ai fini del presente Testo Unico essa è valida per 12 mesi;
    –  la documentazione fiscale di spesa, secondo quanto indicato nell’art. 16 che precede (Documentazione sanitaria e fiscale).
  4. La prescrizione medica non è necessaria qualora gli accertamenti diagnostici siano effettuati durante lo svolgimento di una visita medica specialistica e siano funzionali rispetto alla diagnosi o alla cura.
  5. I Soci sono, inoltre, esonerati dalla presentazione della prescrizione medica, nel caso in cui le prestazioni fruite siano presenti su documentazioni fiscale che contestualmente attesti anche il pagamento di spese per ticket sanitari.
  6. Sono erogabili contributi per pacchetti di prestazioni specialistiche e di diagnostica previste dal presente Testo Unico per le quali sono applicati degli sconti senza la precisazione del costo della singola prestazione; qualora nel pacchetto risultino eseguite prestazioni non previste dal Testo Unico il contributo non è erogabile per l’intero pacchetto.
    Se presenti in fattura più esami diagnostici di cui alcuni temporizzati al fine della determinazione del contributo sarà attribuito l’importo totale della spesa sostenuta dal socio alla prestazione per la quale è prevista la contribuzione più favorevole.
    Se presente in fattura una visita medica specialistica e uno o più esami diagnostici temporizzati (incluse le asportazioni dermatologiche) al fine della determinazione del contributo verrà applicato quanto indicato al comma 3 dell’articolo 34 (Visite Specialistiche) per quanto riguarda la visita medica specialistica e sarà attribuito all’esame diagnostico temporizzato la spesa residua.
  7. La disposizione di cui al primo inciso del comma che precede si applica a condizione che il contributo sia inferiore a quello che l’Associazione erogherebbe nel caso in cui le prestazioni fossero fatturare in modo analitico.
  8. Nel caso di prestazioni specialistiche eseguite presso strutture sanitarie, dove il costo dell’utilizzo dello studio e del materiale sia fatturato separatamente dalla prestazione stessa, l’importo delle due fatture potrà essere sommato ai fini del contributo qualora le spese di cui alle fatture stesse siano documentalmente correlate, fermo restando che l’importo massimo erogabile è quello della prestazione.
  9. Sono erogabili contributi per le asportazioni e le terapie dermatologiche con e senza esame istologico secondo quanto indicato nella tabella C. È indispensabile la prescrizione medica da allegare ad ogni ricevuta di spesa con l’indicazione della diagnosi e del trattamento consigliato. Per l’esame istologico, se fatturato separatamente e non incluso nel costo della prestazione dermatologica, è erogabile il contributo indicato nella tabella C. Non è necessario presentare la copia dell’esame istologico se dalla documentazione di spesa presentata al fine del rimborso è rilevabile che tale esame è stato eseguito.

    Tabella c
    Per tutte le prestazioni indicate nella presente tabella C i contributi sono concessi con un limite massimo di erogazione ogni 12 mesi (temporizzazione mobile cfr. Art.15).
    In caso di particolari esigenze opportunamente documentate la Linea Sanitaria valuterà la possibilità di autorizzare l’effettuazione di ulteriori prestazioni oltre i limiti individuati.

    Tabella C – Elenco delle prestazioni rimborsabili

 

 

 

Art. 29 - Commento:

Anno 2023

  • Introdotto per tutte le prestazioni un limite di quantità in modo da erogare contributi per ogni esame o prestazione e non più secondo l’importo totale del documento fiscale.
    La quatità di prestazioni erogabili é specificatamente indicato per ogni voce e il limite di tempo é ogni 12 mesi (cosidetta “temporizzazione mobile” indicata all’articolo art.15*).
    Ulteriori necessità – opportunamente documentate – saranno valutate dalla Linea Sanitaria.
    Non varia il contributo massimo erogabile.
  • Definita al comma 6 la modalità di riconoscimento dei contributi per le fatture contenenti prestazioni a “pacchetto” o “scontate” prive quindi del previsto dettaglio dei costi.
  • Introdotte nuove prestazioni quali la RM – DWB (risonanza magnetica Diffusion Whole Body), la terapia ozono/ossigeno per le ulcere degli arti inferiori, la valutazione eseguita dal Logopedista, la EGDS (esofago-gastro-duodenoscopia) eseguita con colonscopia e la Risonanza Magnetica multiparametrica per la valutazione prostatica.

*Dall’art.15: Il limite è “mobile” quando il numero massimo di prestazioni ammesse a contributo è determinato andando a ritroso dall’ultimo documento fiscale presentato per il numero di mesi previsto per ciascuna prestazione.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 introdotto un contributo per le mutazioni delle neoplasie utile a definire un piano terapeutico immunologico con inibitori delle tirosinchinasi.

Inoltre, introdotto un contributo per le terapie per induratio penis plastica o Sindrome di La Peyronie prescritte ed eseguite da un medico specialista in Andrologia, Urologia o Endocrinologia.


Nota bene

Nell’ambito delle “prestazioni specialistiche” se all’interno della fattura emessa da un Radiologo – in occasione di un esame diagnostico mammografico – vi sia il riferimento alla visita senologica si darà luogo alla corresponsione del contributo utilizzando la voce radiologica “Esame clinico e strumentale delle mammelle”.


Anno 2019

Dal 1 gennaio 2019 gli interventi di “chirurgia dermatologica” (crioterapia, dermoabrasione, puva, fototerapia, microfototerapia, chemiochirurgia della cute, terapia fotodinamica, diatermocoagulazione, laser dermatologico, peeling chimico) sono erogabili con il codice “Asportazione ambulatoriale – qualsiasi tecnica” con un limite di 5 asportazioni ogni 12 mesi (temporizzazione mobile).

Le prestazioni non puramente di diagnostica (riabilitazione cardiologica, del pavimento pelvico, del cieco, esercizi respiratori e mobilizzazione incruenta di rigidità di piccole grandi articolazioni) sono state spostate nella branca di “terapia fisica”.

  1. Per tutti gli esami di laboratorio in vitro su liquidi biologici (sangue, urine, saliva, sudore, secrezioni e così via) effettuati in regime privato è riconosciuto un contributo pari al 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 350,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15) previa presentazione di una prescrizione medica – che ha validità 12 mesi e non può essere utilizzata per più di una volta per richiedere contributi per la stessa prestazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge – e della relativa ricevuta di spesa. Per gli esami di oncologia molecolare indicati nella Tabella d la prescrizione medica deve essere redatta da un Genetista o da un Oncologo.
  2. Tra gli esami del sangue sono inclusi quelli allergologici prescritti ed effettuati da medici di base (anche pediatri) o da specialisti in Allergologia, Immunologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Dermatologia e Otorinolaringoiatria.
  3. Per gli esami genetici indicati nella Tabella d effettuati in regime privato, fermo restando quando previsto dal comma 1, il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa sostenuta fino a un massimo di 600,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15)
  4. Per la consulenza effettuata su campioni istologici o citologici consigliati da medici che si avvalgono dei servizi di Anatomia Patologica in regime privato è riconosciuto un contributo pari al 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 350,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15) previa presentazione di una prescrizione medica – che ha validità 12 mesi – e della relativa ricevuta di spesa.
  5. Per i tamponi antigenici, tamponi molecolari, test sierologici sono erogabili contributi pari al 65% della spesa sostenuta entro il plafond massimo indicato al comma 1 e per massimo di 2 esami di ogni tipologia al mese con presentazione della prescrizione medica (validità 12 mesi e non può essere utilizzata per più ricevute di spesa).
    La prescrizione medica non è richiesta nel caso in cui il tampone (antigenico o molecolare) sia necessario per eseguire un esame diagnostico o un intervento chirurgico.
    I tamponi molecolari, i tamponi antigenici e i test sierologici possono essere eseguiti presso strutture sanitarie o, nel caso dei tamponi antigenici, anche presso le farmacie.

Tabella d – Elenco esami genetici previsti

Analisi di mutazione del DNA con PCR e ibridazione con sonde
Cromatina Sessuale, Cariotipo su sangue periferico (Mappa cromosomica), FISH con altre sonde, FISH su liquido seminale.
Ricerca delle mutazioni del gene per: Acondroplasia, Anemia Falciforme, Aneuploidie Molecolari, Atassie Spinocerebellari, Atassia di Friedreich, Atassia Telangectasia, Distonia Primaria, Distrofia Miotonica, Distrofia Muscolare, Emocromatosi, Huntington, MCDA Deficit  Sordità congenita, SBMA, X Fragile
Ricerca delle mutazioni del gene per: Alzheimer familiare, Epidermolisi bullosa, Fenilchetonuria, Retinite pigmentosa, alfa1antitripsina, Atrofia spinale Muscolare tipo 1.
Genotipizzazione del locus ApoE dell’Alzheimer
Analisi del gene del fattore VIII per l’emofilia A
Fibrosi cistica 31 mutazioni, Fibrosi cistica 100 mutazioni, Fibrosi cistica 200 mutazioni, Fibrosi cistica intero gene CFTR
Ricerca delle mutazioni del gene MECP2 Sindrome di Rett
SRY (Sex determining Region)
Ricerca delle principali mutazioni geniche nelle Endocrinopatie  congenite 21idrossilasi, 5alfareduttasi, Aromatasi p450, Ipoplasia  surrenale congenita, recettore androgenico, recettore estrogenico, Thyroid Hormone Receptor
Analisi di mutazione del gene VDR della Vitamina D, Analisi di mutazione del collagene di tipo 11
Ricerca di mutazioni di geni per malattie cardiovascolari: ACE, AGT, Fattore V di Leiden, Fattore II Protrombina,MTHFR-C677T, MTHFR1298A/C, Ipercolesterolemia familiare, Iperlipoproteinemia familiare tipo III
Ricerca di mutazioni di geni per Trombofilia, Ricerca del pannello di mutazioni per Trombofilia/Ipertensione
Microdelezioni del cromosoma Y(AZF), Recettore Androgenico AR, Polimorfismo 5T introne 8 gene CFTR
HLA
Test di frammentazione DNA/Halosperm (mutazioni del gene per Aneuploidie)
Analisi su Blastociti per anomalie numeriche

Oncologia Molecolare (prescritta da Genetista o Oncologo)

Ricerca di una specifica mutazione, Sequenziamento diretto del gene, Analisi di mutazione del gene mRNA PSA qualitativo, mRNA PSA quantitativo, mRNA Tirosinasi qualitativo, mRNA Tirosinasi quantitativo, mRNA MART Qualitativo, mRNA MART Quantitativo, mRNA MGB Qualitativo, mRNA MGB Quantitativo

 

Art. 30 - Commento:

Il Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2019 ha definito che nell’ambito dei contributi previsti per gli esami di laboratorio rientrano anche le consulenze sui vetrini citologici e istologici eseguite dai centri di Anatomia Patologica necessarie ad individuare l’esatta natura delle cellule e la relativa terapia.

  1. Il Prontuario Assilt (Allegato B) contiene l’elenco dei farmaci di elevato valore terapeutico non acquisibili attraverso il S.S.N., secondo quando definito in via insindacabile del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il contributo per i farmaci di cui al comma 1 è pari al 60% del costo del farmaco con un importo massimo erogabile ogni 12 mesi pari a 250,00 euro (plafond – cfr. art. 15) ed è riconosciuto dietro presentazione della prescrizione medica (che ha una validità di 12 mesi) intestata al Socio o al Beneficiario, e dello “scontrino fiscale parlante” (l. 296 del 27/12/2006) rilasciato dalla farmacia o dalla parafarmacia con la quantità, il prezzo e il codice del prodotto acquistato. In caso di difformità tra il prodotto riportato nella prescrizione e quello acquistato, il contributo è erogabile solo qualora il farmacista attesti che il farmaco acquistato è equivalente a quello prescritto.
  3. Non sono erogabili contributi se nello scontrino fiscale non si evince il codice fiscale del Socio o del Beneficiario per il quale sono stati prescritti i farmaci. Possono essere, invece, riconosciuti contributi nel caso in cui nello scontrino fiscale sia inserito il codice fiscale del socio e i farmaci siano prescritti a un figlio minorenne iscritto all’Associazione.
  4. Per i prodotti omeopatici è riconosciuto un contributo pari 60% della spesa , fino a un importo massimo di 250,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15), dietro presentazione della prescrizione medica (che ha una validità di 12 mesi), della fattura, dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, dalla parafarmacia, dalle strutture commerciali abilitate o dal rivenditore autorizzato per gli acquisti on line (secondo quanto precisato all’art. 16). La documentazione di spesa deve essere corredata da una dichiarazione riportante il nome del farmaco acquistato e l’identificazione della categoria di “farmaco omeopatico” a meno che non sia rilevabile dallo scontrino stesso.
  5. La visita del medico omeopata non viene rimborsata.
  6. Per l’acquisto e la somministrazione degli estratti desensibilizzanti è erogabile un contributo complessivo pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 600,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15). Il contributo è ammesso solo per i Soci e Beneficiari con patologia allergica certificata che presentino la prescrizione (della validità di 12 mesi) di un Allergologo, Immunologo, Dermatologo, Pediatra, Internistica, Pneumologo, Otorino e la relativa documentazione di spesa.
  7. Per l’acquisto e la somministrazione di preparati a base di cannabis è erogabile un contributo complessivo pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 250,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15). Il contributo è ammesso solo per i Soci e Beneficiari con una patologia certificata dalla struttura pubblica con la specifica indicazione all’uso di tali preparati a scopo terapeutico (della validità di 12 mesi).
  8. Per le vaccinazioni anti-meningococco, anti-pneumococco, anti-HPV e anti- Herpes Zoster eseguite presso strutture sanitarie pubbliche e private è riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta.
    Per l’erogazione del contributo sono ammesse tutte le tipologie di ricevuta di spesa (inclusi bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari o altre ricevute emesse da sistemi automatici di pagamento) senza la necessità di allegare la prescrizione medica.
    È sufficiente che sia rilevabile dalla ricevuta di pagamento il fruitore della prestazione e la vaccinazione eseguita, diversamente, è necessaria la copia della “Scheda vaccinale” da cui rilevare la vaccinazione eseguita.
  9. Per l’acquisto di fermenti lattici e probiotici specifici per quanti affetti dal Morbo di Crohn certificato, è riconosciuto un contributo pari 60% della spesa, fino a un importo massimo di 250,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15).
    Il contributo è ammesso solo per i Soci e Beneficiari con patologia certificata da struttura pubblica e dietro presentazione della prescrizione medica (che ha una validità di 12 mesi), della fattura o scontrino fiscale rilasciato dalla Farmacia o dalla Parafarmacia.
    La documentazione di spesa deve essere corredata da una dichiarazione riportante il nome del prodotto acquistato e l’identificazione della categoria di “fermenti lattici o probiotici” a meno che non sia rilevabile dallo scontrino stesso.

Art. 31 - Commento:

Anno 2023

  • Introdotta la possibilità di riconoscere contributi per l’acquisto di fermenti lattici e di probiotici specifici agli iscritti affetti dal Morbo di Crohn certificato da struttura pubblica.
  • Introdotto nell’elenco dei farmaci rimborsabili il collirio “Glamidolo” appartenente alla categoria dei farmaci Antiglaucoma non previsto dal S.S.N. (collirio di fascia C).

Anno 2022

Introdotte le vaccinazioni anti-meningococco, anti-pneumococco, anti-HPV e anti- Herpes Zoster eseguite presso strutture sanitarie pubbliche e private


Anno 2021

Introdotti preparati a base di cannabis con patologia certificata dalla struttura pubblica e specifica indicazione all’uso di tali preparati a scopo terapeutico.


Prontuario Farmaceutico Integrativo ASSILT – 1 gennaio 2021

L’elenco dei farmaci e delle molecole/principi attivi per i quali sono erogabili contributi a partire dal 1° gennaio 2021 (data ricevuta di spesa) é stato rivisitato nel seguente modo:

1. aggiornato l’elenco con i nuovi farmaci deliberati dal CdA il 9 dicembre 2020. In particolare l’elenco é stato integrato con i principali colliri antibiotici erogabili solo se prescritti a seguito di intervento chirurgico oculistico. Nella prescrizione dovrà essere chiaro il motivo per cui viene prescritto il collirio antibiotico (non decongestionante).

2. eliminazione del lattitolo e lattulosio. Non sono farmaci ma prodotti che possono determinare richieste anche di dolcificanti per diete ipocaloriche;

3. sostituzione della molecola “corticosteroide” troppo generica con il nome del principio attivo di ogni farmaco previsto;

4. sostituzione della molecola “Estrogeni e progestinici” troppo generica  con il nome del principio attivo di ogni farmaco previsto. Si tratta di terapie ormonali sostitutive e non anticoncezionali.

Infine si precisa che:

i farmaci indicati nel Prontuario Farmaceutico Integrativo Assilt sono soggetti ai cambiamenti delle case farmaceutiche che ne aggiornano con frequenza nome commerciale, posologia e costo. Per questo motivo il Prontuario Farmaceutico Integrativo Assilt contiene, oltre al nome commerciale del farmaco, la relativa molecola o principio attivo. Non tutti i farmaci che le contengono, tuttavia, sono sempre rimborsabili. Sono, infatti, erogabili contributi solo per quelli che contengono la molecola (o principio attivo) così come é denominata nel Prontuario Farmaceutico Integrativo. Farmaci con molecole o principi attivi “simili” non sono ammessi a rimborso.


Dal 1 gennaio 2021 introdotta la terapia a base di cannabis erogabile in caso di patologia certificata dalla struttura pubblica con la specifica indicazione all’uso di tali preparati a scopo terapeutico.


Il contributo degli “estratti desensibilizzanti” è erogabile anche per la somministrazione oltre che per l’acquisto del prodotto.

  1. E’ riconosciuto un contributo pari al 90% delle spese sostenute dai Soci per Ticket sanitari (tabella e) riferiti a:
    –  prestazioni specialistiche e di diagnostica fruite in regime pubblico o accreditato (escluse quelle di cui all’art. 14, comma 4 che elenca le prestazioni per le quali con è ammesso un contributo);
    –  cure termali;
    – pronto soccorso o ricovero.
  2. I soci sono esonerati dalla presentazione della prescrizione medica; è invece necessario presentare una dettagliata documentazione di spesa.
  3. Per le “quote a ricetta” specificatamente indicate nella documentazione di spesa è erogato lo stesso contributo previsto per i Ticket sanitari.
  4. Nel caso in cui il pagamento del ticket sanitario avvenga tramite bonifico bancario, conto corrente postale o altri sistemi automatizzati occorre che nella ricevuta di spesa si rilevi il fruitore della prestazione e l’importo versato a titolo di ticket; nel caso in cui tali elementi non siano espressamente indicati è indispensabile la prescrizione medica o il riepilogo della prenotazione per identificare il fruitore delle prestazioni eseguite.
  5. Per le prestazioni sanitarie effettuate presso strutture sanitarie pubbliche con il pagamento di un importo per la prestazione resa, e non del “ticket sanitario – partecipazione alla spesa pubblica”, è riconosciuto a titolo di contributo quanto previsto per ogni tipologia di prestazione allo specifico capitolo di spesa del presente Testo Unico.
  6. Nella fecondazione assistista con pagamento di “ticket sanitario”, per l’atto operativo, i farmaci e le terapie ormonali connesse eseguita in Italia in regime pubblico, secondo la legislazione vigente, è riconosciuto un contributo a Socie o Beneficiarie pari al 90% della spesa sostenuta previa presentazione di dettagliata documentazione di spesa che riporti la prestazione effettuata. Il contributo può essere erogato senza limiti di atti.

Tabella e

Contributo del 90% della spesa sostenuta per le seguenti prestazioni:

    • Odontoiatria
    • Visite specialistiche
    • Terapia Fisica
    • Prestazioni specialistiche
    • Analisi cliniche
    • Radiologia
    • Pronto soccorso, ricovero
    • Cure termali
    • Fecondazione assistita
    • Quota ricetta

 

  1. Assilt riconosce un contributo per le seguenti terapie infiltrative ambulatoriali eseguite solo a scopo antalgico (non anche estetico) prescritte e fatturate da medici specialisti in Ortopedia, Reumatologia, Fisiatria, Oncologia, Ginecologia, Neurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia, Anestesia e Rianimazione (Terapia del Dolore), nonché Chirurgia Generale:
    – Terapia infiltrativa articolare (tutte le articolazioni),
    – Terapia infiltrativa perinervosa (nervi periferici, radici spinali),
    – Terapia infiltrativa peritendinea (tendini).
    Il contributo è riconosciuto per la somministrazione di farmaci anti infiammatori, anestetici locali, alcol, ozono, ossigeno, acido ialuronico, pappa piastrinica, cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo ed è pari, complessivamente, al 65% della spesa sostenuta per acquisto – o preparazione nel caso della pappa piastrinica e delle cellule staminali – e somministrazione della sostanza terapeutica, della pappa piastrinica o delle cellule staminali fino a un massimo di 500,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15), dietro presentazione della prescrizione (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa dei medici specialisti di cui al primo capoverso.
    Lo stesso contributo è riconosciuto anche per terapie eco-guidate.
    Nel contributo sono incluse le spese sostenute per la preparazione del siero autologo (pappa piastrinica) o per il prelievo di cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo.
    In caso di somministrazione di ozono medicale – ossigeno/ozono – per via percutanea nel disco intervertebrale è ammessa anche la specializzazione medica in Radiologia diagnostica e interventistica.
  2. Assilt riconosce un contributo per le seguenti terapie iniettive ambulatoriali prescritte e fatturate da medici specialisti in Ortopedia, Reumatologia, Fisiatria, Oncologia, Neurologia, Chirurgia Generale, Oculistica, Anestesia e Rianimazione (Terapia del dolore):
    – Iniezioni endoarteriose,
    – Iniezioni periarteriose,
    – Iniezioni sottocongiuntivali
    – Mesoterapia.
    Tale contributo è riconosciuto esclusivamente per le terapia prescritte a scopo curativo (non anche estetico).
    Il contributo – riconosciuto per la terapia iniettiva ambulatoriali di farmaci anti infiammatori (acquisto e somministrazione) – è pari al 65% della spesa sostenuta per ogni seduta (per un massimo di 5 sedute ogni dodici mesi) nel limite di 50,00 euro per ciascuna (temporizzazione mobile – cfr. art.15), dietro presentazione della prescrizione (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa dei medici specialisti di cui primo capoverso.
  3. Assilt riconosce altresì un contributo per le seguenti terapie iniettive ambulatoriali e domiciliari di farmaci diversi da quelli di cui ai commi che precedono eseguite a scopo antalgico o curativo (non anche estetico) prescritte e fatturate da un medico specialista o dal medico curante:
    – Iniezioni endovenose,
    – Iniezioni intramuscolari,
    – Iniezioni sottocutanee,
    – Fleboclisi.
    Il contributo – riconosciuto per acquisto e somministrazione – è pari al 65% della spesa sostenuta per ogni seduta (per un massimo di 10 sedute ogni dodici mesi) nel limite di 20,00 euro per ciascuna (temporizzazione mobile – cfr. art. 15), dietro presentazione della prescrizione che indichi la diagnosi (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa emessa dai medici di cui al primo capoverso ovvero, per le terapie iniettive di cui agli alinea 2 e 3 dello stesso comma, anche da infermieri professionali iscritti al relativo albo (nella fattura va riportato il numero di iscrizione).
  4. Assilt riconosce per l’agopuntura prescritta dai medici specialisti indicati all’art. 34 (Visite specialistiche) e eseguita da operatori abilitati in Italia, Laureati in Medicina e Chirurgia, un contributo pari al 65% della spesa sostenuta per ogni seduta (per un massimo di 10 sedute ogni dodici mesi) nel limite di 35,00 euro per ciascuna (temporizzazione mobile – cfr. art. 15), dietro presentazione della prescrizione (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa dei predetti medici.
  5. Assilt riconosce un contributo per la nucleolisi prescritta e fatturata da medici specialisti in Neurochirurgia, Neuroradiologia, Anestesia e Rianimazione (Terapia del Dolore).
    Il contributo – riconosciuto per la somministrazione della sostanza sotto guida TAC – è pari al 65% della spesa sostenuta (per un massimo di un intervento ogni dodici mesi) nel limite di 500,00 euro per ciascuna (temporizzazione mobile – cfr. art. 15) dietro presentazione della prescrizione (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa dei predetti medici.
  6. Assilt riconosce un contributo per le infiltrazioni di tossina botulinica per i soggetti affetti da iperidrosi primaria idiopatica (o essenziale), certificata da struttura pubblica.
    In nessun caso sono ammessi contributi per la somministrazione di tale tossina con fine diverso dall’azione mirata all’attività delle ghiandole sudoripare.
    Tali terapie infiltrative ambulatoriali devono essere prescritte e fatturate da medici specialisti in Chirurgia Generale o Dermatologia.
    Il contributo – riconosciuto per l’acquisto e la somministrazione della sostanza – è pari al 65% della spesa sostenuta per un ciclo di infiltrazioni nel limite di 500,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15) dietro presentazione della prescrizione (con validità di 12 mesi) e della ricevuta di spesa dei già menzionati medici.

Art. 33 - Commento:

Anno 2023

Introdotti contributi per le infiltrazioni di tossina botulinica per i soggetti affetti da iperidrosi primaria idiopatica (o essenziale) certificata da struttura pubblica.
In nessun caso sono ammessi contributi per la somministrazione di tale tossina con fine diverso dall’azione mirata all’attività delle ghiandole sudoripare.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021  in caso di somministrazione di ozono medicale – ossigeno/ozono  per via percutanea nel disco intervertebrale è ammessa anche la specializzazione medica in Radiologia diagnostica e interventistica.


Anno 2018

Il Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 ha definito che per le autorizzazioni concesse fino al 31/12/2018 (lettera di autorizzazione già prodotta e inviata ai soci) e le richieste in corso di lavorazione pervenute entro la stessa data relativamente alla Branca “IB – Acido ialuronico o pappa piastrinica”, saranno riconosciuti i contributi secondo la normativa in vigore fino al 31/12/2018 anche con fatture datate anno 2019.
Il nuovo plafond di spesa erogabile a partire dal 1/1/2019 per tutte le terapie infiltrative (incluso le infiltrazioni con acido ialuronico e pappa piastrinica), per questi soci, sarà erogabile una volta concluso il ciclo di cura autorizzato dalla Linea Sanitaria.

Il Consiglio di Amministrazione del 9/4/2019 ha definito che il nuovo plafond previsto per tutte le terapie infiltrative (somministrazione di anti infiammatori, anestetici locali, alcol, ozono, ossigeno, acido ialuronico, pappa piastrinica) è erogabile a partire dal 1 gennaio 2019 senza tenere conto delle erogazioni dell’anno 2018.
Unica eccezione riguarda i soci che nel corso dell’anno 2019 stanno percependo contributi per “iniezioni di acido ialuronico o pappa piastrinica” per un numero di sedute autorizzate dalla Linea Sanitaria secondo la normativa e i contributi in vigore fino al 31/12/2018. Il nuovo plafond per questi soci sarà erogabile una volta concluso il ciclo di terapia infiltrativa autorizzato.

  1. Assilt riconosce per un massimo di 4 visite specialistiche (anche eseguite a distanza) per anno solare un contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino a un limite, per ciascuna visita, di 85,00 per quelle ambulatoriali e 90,00 euro per quelle domiciliari; Assilt riconosce altresì senza limite quantitativo, un contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 90,00 euro per le visite mediche specialistiche di cardiologia o pediatria d’urgenza domiciliari festive o notturne.
  2. Sono erogabili contributi per 6 visite specialistiche ginecologiche-ostetriche, nel periodo di gravidanza, nella misura di cui al primo inciso del comma 1. Lo stato di gravidanza deve essere certificato o indicato specificatamente nel documento di spesa.
  3. Se durante il corso della visita vengono effettuati degli esami diagnostici, il documento di spesa deve recare in maniera distinta il costo della visita e quello di ciascun singolo esame.
    In mancanza il contributo è così determinato:
    – 80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 85,00 euro per la visita medica specialistica, presumendo che il valore della visita stessa sia di 106,25 euro;
    – per la spesa residua verrà riconosciuto il 50% della spesa sostenuta fino al limite massimo di 250,00 euro (il 70% della spesa sostenuta fino al limite massimo 400,00 euro per le prestazioni di ostetricia di cui all’art. 37 (Ostetricia – cfr. tabella h) e, comunque, in misura non superiore a quello che l’Associazione erogherebbe qualora il costo delle prestazioni fosse stato riportato in fattura in modo analitico.
  4. Per le visite specialistiche non è necessaria la prescrizione medica; il documento di spesa deve in ogni caso riportare espressamente il nominativo del medico e la relativa specializzazione (cfr. art. 16 – Documentazione sanitaria e fiscale).
  5. Nel caso in cui nel corso della visita medica specialistica vengano effettuate prestazioni si applica quanto indicato nell’art. 29, comma 4 (l’articolo, nel disciplinare gli accertamenti diagnostici, precisa, al comma 4, che la prescrizione non è necessaria qualora l’accertamento sia eseguito durante lo svolgimento della visita specialistica e sia funzionale alla diagnosi o alla cura).
  6. Nel caso di visite mediche specialistiche eseguite presso strutture sanitarie in cui il costo dell’utilizzo dello studio sia fatturato separatamente dalla prestazione sanitaria, se dalle due ricevute risulta che le spese sono correlate, ai fini del contributo, l’importo delle due fatture può essere sommato, fermo restando che l’importo massimo erogabile è quello della visita specialistica effettuata.
  7. Non sono previsti contributi per le seguenti visite mediche specialistiche e per gli accertamenti a carattere aspecifico (cfr. art. 14, comma 4 – Contributo alla spesa sanitaria):
    1. Odontoiatriche,
    2. Omeopatiche,
    3. di Medicina Legale e delle Assicurazioni,
    4. di Medicina dello Sport,
    5. di Medicina del Lavoro,
    6. Medico Turistiche,
    7. Visite effettuate per check up.
  8. Ai fini del contributo sono ammesse le sole visite eseguite dai medici specialisti in:
    Allergologia e Immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia – Rianimazione e Terapia Intensiva, Audiologia e Foniatria,
    Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia dell’apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia Bariatrica, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare,
    Dermatologia e Venereologia,
    Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio,
    Fisiatria,
    Gastroenterologia, Genetica medica, Geriatria, Ginecologia ed Ostetricia,
    Infettivologia,
    Medicina tropicale, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina nucleare, Nefrologia, Neurologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria infantile, Neurochirurgia, Oculistica, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria,  Pediatria, Pneumologia, Psichiatria,
    Radioterapia, Reumatologia,
    Scienza dell’alimentazione,
    Urologia.
  9. Assilt riconosce, nell’ambito delle visite mediche specialistiche indicate al comma 1, per due visite ambulatoriali per anno solare, eseguite da professionisti della terapia psicologica di struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, o in attività intramoenia, un contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino a un limite, per ciascuna visita, di 85,00 euro.
    Per tali visite non è necessaria la prescrizione medica; il documento di spesa deve in ogni caso riportare quanto espressamente indicato all’articolo 16.
    Il contributo è erogabile anche per i colloqui che precedono un trattamento psicoterapeutico e nel contributo è inclusa la relazione del professionista.
    Nel caso in cui vengano effettuati test di valutazione neurologica si applica quanto indicato nell’art. 29, tabella c; mentre per la terapia psicoterapica che dovesse rendersi necessaria si applica quanto indicato all’art. 39.
  10. Assilt riconosce – per un massimo di dodici consulenze nutrizionistiche (ogni 36 mesi) – un contributo pari al 80% della spesa sostenuta per la consulenza eseguita da un Medico specialista in Scienze dell’Alimentazione o da professionisti iscritti alla sezione A dell’Ordine Nazionale dei Biologi, fino ad un limite, per ciascuna consulenza, di 25,00 euro.
    Per tali consulenze non è necessaria la prescrizione medica. Il documento di spesa deve in ogni caso riportare quanto espressamente indicato all’articolo 16. Il contributo include eventuali test eseguiti per definire il piano nutrizionale.

Tabella f – Visite mediche specialistiche, visite dei professionisti della terapia psicologica, consulenze nutrizionistiche

Visita medica specialistica ambulatoriale. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 85,00 euro
Prestazioni specialistiche effettuate nel corso della visita specialistica e non fatturate analiticamente. Contributo del 50% della spesa fino ad un massimo erogabile di 250,00 euro
Visita medica specialistica domiciliare. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 90,00 euro
Visita medica specialistica ostetrico – ginecologiche. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 85,00 euro (massimo 6 visite per tutto il periodo di gravidanza)
Prestazioni specialistiche effettuate nel corso della visita specialistica ostetrico – ginecologiche e non fatturate analiticamente. Contributo del 70% della spesa fino ad un massimo erogabile di 400,00 euro
Visite mediche specialistiche domiciliari pediatriche notturne o festive. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 90,00 euro
Visite mediche specialistiche domiciliari cardiologiche notturne o festive. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 90,00 euro
Visita medica specialistica ambulatoriale e visite dei professionisti della terapia psicologica. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 85,00 euro
Consulenza nutrizionistica. Contributo dell’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 25,00 euro (massimo 12 consulenze ogni 36 mesi – temporizzazione mobili – cfr art. 15)

 

Art. 34 - Commento:

Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 85 euro per le visite mediche specialistiche ambulatoriali e 90 euro per le visite mediche specialistiche domiciliari, notturne, festive.

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La visita medica specialistica Bariatrica rientra tra le visite mediche previste.

Le visite mediche specialistiche possono essere eseguite anche a distanza.

  1. Per l’atto operativo, nonché e le terapie ormonali e farmacologiche da quello dipendenti, eseguito alle donne Socie o Beneficiarie in Italia, secondo la vigente legislazione, è riconosciuto un contributo pari al 90% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 2.000,00 euro per atto, previa presentazione – in unica soluzione – di dettagliata documentazione di spesa che riporti le prestazioni effettuate e i relativi costi.
  2. Per le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche effettuate agli uomini Soci o Beneficiari correlate a una fecondazione assistita è riconosciuto un contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 400,00 euro. La documentazione di spesa deve riportare il dettaglio delle prestazioni eseguite e corredata da prescrizione medica dalla quale risulti la citata correlazione.
  3. Per la biopsia dell’embrione eseguita sul blastocisto per definire una diagnosi preimpianto è riconosciuto un contributo a tutti i Soci e Beneficiari pari al 90% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 800,00 euro, previa presentazione di dettagliata documentazione di spesa che riporti la prestazione effettuata e il relativo costo da presentare in unica soluzione unitamente alla documentazione di spesa indicata al comma 1.
  1. E’ riconosciuto un contributo pari al 65% della spesa sostenuta per massimo 20 sedute ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15) per le prestazioni individuali o collettive di terapia fisica di cui al comma 5 prescritte da medici specialisti e fatturata da medici, da fisiochinesiterapisti o da figure equipollenti riconosciute dal Ministero della Salute.
    Il contributo per seduta non può superare i 24,00 euro per le terapie individuali e i 12,00 euro per quelle collettive.
  2. In caso di gravi e rilevanti patologie croniche del sistema nervoso, osteo-articolare, cardiaco, linfatico e respiratorio con deficit di mobilità possono essere riconosciuti ulteriori contributi secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 56  (l’articolo definisce le condizioni di accesso a ulteriori sedute di terapia fisica). In caso di intervento chirurgico ortopedico con un piano di riabilitazione rilasciato da struttura sanitaria curante possono essere riconosciuti ulteriori contributi secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 56.
  3. Ai fini del contributo sono ammesse le prestazioni prescritte o fatturate da medici specialisti in Ortopedia, Fisiatria, Medicina Fisica e Riabilitativa, Angiologia – Angiochirurgia, Anestesia, Chirurgia vascolare, Cardiologia, Medicina Interna, Neurologia – Neurochirurgia, Reumatologia, Chirurgia Generale, Oncologia. Inoltre, Otorinolaringoiatria per la ginnastica vestibolare; Pneumologia per la riabilitazione respiratoria; Ginecologia, Urologia – Nefrologia per la riabilitazione del pavimento pelvico.
  4. Le figure professionali ammesse per la fatturazione sono i Terapisti della riabilitazione, i Tecnici fisioterapisti della riabilitazione, i Terapisti della riabilitazione dell’apparato motorio, i Massofisioterapisti e anche gli Ostetrici per la riabilitazione del pavimento pelvico e i Tecnici Audiometristi per la ginnastica vestibolare.
    Per rilevare la figura professionale, nel caso in cui non sia indicata nella documentazione di spesa, è consultabile il sito della Federazione Nazionale Ordine dei TSRM (www.tsrm.org).
  5. Le terapie ammesse a rimborso sono:
    – Fisiochinesiterapia (strumentale, attiva, passiva);
    – Tecar terapia;
    –  Terapia a scopo antalgico.
  6. Per l’erogazione del contributo è necessaria la presentazione della prescrizione delle terapie (che ha validità 12 mesi) recante la diagnosi nonché il documento di spesa contenente la terapia eseguita (individuale o collettiva) e il numero delle sedute fatturate.
  7. Assilt riconosce 40 sedute complessive di logopedia, training disfasia, training discalculia e dislessia, terapia mio-funzionale prescritte da medici specialisti in Pediatria, Neurologia – Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Otorinolaringoiatria – Foniatria e Logopedisti e fatturate dagli stessi professioniusti.
    La prescrizione delle terapie (valida per 12 mesi) deve contenere la diagnosi e il dettaglio delle sedute. Per l’erogazione del contributo occorre la ricevuta di spesa dettagliata per prestazione, numero di sedute e costo per seduta. Il contributo è pari al 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 25,00 euro per seduta (massimo 40 sedute complessive ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr.art.15).
    Questo nuovo comma sostituisce l’articolo 64 -Logopedia, Training del linguaggio e Terapia mio-funzionale che prevedeva per tali prestazioni l’autorizzazione della Linea Sanitaria.

Tabella g – Terapia fisica – Logopedia – Training del linguaggio – Terapia mio funzionale
Terapia fisica – seduta individuale. Contributo del 65% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 24,00 euro a seduta
Terapia fisica – seduta collettiva. Contributo del 65% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 12,00 euro a seduta
Logopedia, training disfasia, training discalculia, training dislessia, terapia mio-funzionale. Contributo del 65% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 25,00 euro a seduta

Art. 36 - Commento:

Anno 2023

  • Al comma 4 precisato che tra i profesisonisti ammessi per la fatturazione della riabilitazione del pavimento pelvico ci sono anche (e non esclusivamente) gli Ostetrici. Introdotta, inoltre, la possibilità di rimborsare le sedute di ginnastica vestibolare fatturata dai Tecnici Audiometristi.
  • Per le terapie logopediche, il training del linguaggio e le terapie mio-funzionali introdotta la figura del Logopedista per la prescrizione e l’esecuzione delle terapie (comma 7).

Albo Fisoterapisti

Il Consiglio di Amministrazione il 1 febbraio 2023 essendo stato istituito nel mese di settembre 2022 l’Ordine della professione sanitaria di Fisioterapisti ha definito che sono erogabili contributi per prestazioni rese da terapisti iscritti allo specifico ordine professionale FNOFI (https://www.fnofi.it/).


Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 24 euro per le sedute di terapia fisica individuali e pari a 12 euro per quelle collettive.


Anno 2022

Dal 1° gennaio 2022 l’art. 64 – Logopedia, training del linguaggio e terapia mio funzionale viene sostituito dall’art. 36 che prende la denominazione “Terapie fisiche, Logopedia, terapia del linguaggio e terapia mio funzionale”.


Anno 2021

La figura professionale che ha eseguito le terapie (fisiochinesiterapisti o da figure equipollenti riconosciute dal Ministero della Salute), nel caso in cui non sia indicata nella documentazione di spesa, è verificabile attraverso il sito della Federazione Nazionale Ordine dei TSRM (www.tsrm.org).


Anno 2020

Normativa

Dal 1° gennaio 2020 il limite di tempo che regola il riconoscimento dei contributi per le sedute di terapia fisica è “mobile” (a ritroso di 12 mesi dalla data del documento fiscale presentato al fine del rimborso) per un massimo di 20 sedute di terapia individuale o collettiva.

Prima di trasmettere una nuova richiesta di rimborso è consigliabile, quindi, verificare la data della fattura e la quantità di sedute per le quali sono stati percepiti i contributi negli ultimi 12 mesi.

Ricordiamo, infine, che nell’area personale di questo portale associativo www.assilt.it (sezione: “i miei servizi – storico prestazioni – scegliere la Branca) sono rilevabili le prestazioni liquidate e gli estremi delle fatture presentate per il rimborso per tutte le prestazioni soggette a limiti di erogazione (terapia fisica, psicoterapia, visite mediche specialistiche e così via).

Modalità di liquidazione

Ribadendo la necessità di far indicare nel documento di spesa il costo di ogni tipologia di prestazione effettuata, il C.d.A. del 30 gennaio 2020 ha definito che a partire dal 1/1/2020 (data fattura) – nel caso di documenti fiscali riportanti diverse tipologie di prestazioni senza il dettaglio dei costi – verranno erogati contributi attribuendo come spesa per ogni prestazione il totale pagato suddiviso il numero delle sedute eseguite.


Anno 2019

A partire dal 1 gennaio 2019 sono erogabili contributi per sedute di “terapia fisica” (individuali oppure collettive) di qualsiasi tipologia (Fisiochinesiterapia strumentale, attiva, passiva, tecar terapia, terapia a scopo antalgico) e qualsiasi tecnica tenendo conto delle sedute erogate precedentemente (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/18).
Rimane invariato il limite di sedute e il tipo di temporizzazione precedentemente previsto (20 sedute ogni 12 mesi).

La modifica normativa consente l’accoglimento delle fatture rilasciate per prestazioni “scontate o a pacchetto” prive del costo analitico in quanto è sufficiente che nella documentazione di spesa sia indicato se si tratta di sedute individuali o collettive.

Le specializzazioni già previste per la prescrizione e fatturazione di tali prestazioni sono state implementate con le figure professionali specifiche delle terapie prima contemplate nella branca diagnostica (come l’ostetrica per la riabilitazione del pavimento pelvico oppure il medico pneumologo per la riabilitazione respiratoria e l’otorino per la ginnastica vestibolare).

  1. E’ riconosciuto un contributo per le prestazioni ostetriche eseguite nel periodo di gravidanza, previa presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza medesimo, salvo che la circostanza non sia chiaramente indicata nella relativa documentazione fiscale.
  2. Le prestazioni ammesse a contributo, sono indicate in tabella h. Per il contributo non è necessaria la prescrizione medica.
  3. Per gli esami genetici e le visite specialistiche si rinvia, rispettivamente, all’art. 30, comma 3 (Esami di laboratorio), e art. 34 comma 2 e seconda alinea del comma 3 (l’articolo 30, comma 3,  e l’articolo 34, commi 2 e 3 definiscono i contributo erogabili, rispettivamente, per gli esami genetici e per le visite ginecologico-ostetriche).
  4. Per il parto naturale in strutture pubbliche, private o a domicilio, e per quello cesareo eseguito in strutture pubbliche o private è previsto il contributo di cui in tabella h, dietro presentazione della seguente documentazione:

­-  la pagina della cartella clinica che riporta il nominativo della Socia o Beneficiaria, il periodo di ospedalizzazione e la motivazione del ricovero; nei casi di parti domiciliari è necessaria la sola certificazione redatta dall’équipe ostetrica;

­-  la dettagliata documentazione di spesa rilasciata dalla struttura di ricovero (convenzionata o privata) o dall’équipe ostetrica o chirurgica.

Tabella h – Ostetricia

Ecografie ostetriche. Contributo per singola prestazione pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 100,00 euro per ogni ecografia
Ecografia morfologica. Contributo per singola prestazione pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 120,00 euro per ogni ecografia
Amniocentesi (atto operativo ed esami sul liquido amniotico). Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 700,00 euro a fattura
Studio dei villi coriali (analisi completa). Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 500,00 euro a fattura
Ecocardiogramma (fetale). Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 110,00 euro a fattura
Ecoflussimetria doppler qualsiasi distretto (fetale). Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 90,00 euro per ogni fattura
Cardiotocografia CTG. Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di Euro 50,00 a fattura
Corso di preparazione al parto (intero corso). Contributo pari al 75% della spesa sostenuta con un massimo di 200,00 euro per l’intero corso
Anestesia peridurale in travaglio di parto. Contributo del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 500,00 euro a fattura (tutto incluso)

Tabella h – Parto naturale e cesareo

Parto naturale

Equipe ostetrica. Contributo del  60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 3.000,00 euro
Sala parto. Contributo del  50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 700,00 euro
Comfort alberghiero. Contributo del 40 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 350,00 euro
Degenza (assistenza, diagnostica, farmaci e materiale vario di medicazione). Contributo del 40 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 350,00 euro

Parto cesareo

Equipe chirurgica. Contributo pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 3.000,00 euro
Sala operatoria. Contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 700,00 euro
Comfort alberghiero. Contributo del 40 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 350,00 euro
Degenza (assistenza, diagnostica, farmaci e materiale vario di medicazione). Contributo del 40 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 350,00 euro

Art. 37 - Commento:

Per la Branca di ostetricia sono equiparati – solo in termine di contributo – gli esami genetici eseguiti in gravidanza a quelli effettuati fuori da tale periodo. Il contributo è quello previsto all’articolo 30 – Esami di laboratorio.

  1. Oltre ai casi previsti nella tabella c (in calce all’art. 29 prevede l‘autorizzazione della Linea Sanitaria per alcuni esami diagnostici quali le ecografie, le radiografie, le risonanze magnetiche, l’esame doppler, la tomografia computerizzata e l’OCT in oculistica) per il riconoscimento dei contributi previsti negli articoli che seguono è necessaria l’autorizzazione della Linea Sanitaria. Pertanto all’atto della richiesta del contributo va trasmessa, nelle modalità indicate nel presente Testo Unico, oltre alla citata documentazione di spesa, l’atto autorizzativo rilasciato dalla Linea Sanitaria.
    Resta fermo, per quanto attiene alla valutazione della documentazione di spesa quanto stabilito all’art. 16 (l’articolo precisa le caratteristiche della documentazione sanitaria e fiscale).
    Per il rinnovo delle autorizzazioni a favore dei soci affetti da invalidità totale o patologie croniche certificate dalla struttura pubblica la Linea Sanitaria definirà la documentazione necessaria secondo le diverse necessità.

 

 

Art. 38 - Commento:

Anno 2023

Precisato che per il rinnovo delle autorizzazioni a favore dei soci affetti da invalidità totale o patologie croniche certificate dalla struttura pubblica sarà la Linea Sanitaria a concordare con gli iscritti la documentazione necessaria secondo le diverse necessità.

  1. Previa autorizzazione della Linea Sanitaria è riconosciuto un contributo per la psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo) pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 42,00 euro per ogni seduta nel seguente modo:
  • 10 sedute erogabili ogni 36 mesi consecutivi a decorrere dalla prima fattura prescritte dal medico o pediatra di base o da Psicoterapeuta (temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
  • 100 sedute erogabili ogni 60 mesi consecutivi a decorrere dalla prima fattura prescritte da professionisti della terapia psicologica di struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali o Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia (temporizzazione mobile – cfr. art. 15).

Una nuova autorizzazione potrà essere richiesta trascorsi:

  • per il ciclo di 10 sedute, trascorsi 36 mesi consecutivi dalla prima fattura e se non è stato concesso un ciclo di 100 sedute.
  • per il ciclo di 100 sedute, trascorsi 60 mesi consecutivi dalla prima fattura e se non è stato concesso un ciclo di 10 sedute.

    2.La documentazione sanitaria e di spesa richiesta è la seguente:

  • certificazione rilasciata dal medico o pediatra di base o da Psicoterapeuta per il ciclo di 10 sedute (validità 36 mesi);
  • certificazione rilasciata da uno dei professionisti della terapia psicologica di struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali o Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia per il ciclo di 100 sedute; essa ha validità 60 mesi.
  • ricevuta di spesa rilasciata da professionisti iscritti nell’Elenco degli Psicoterapeuti.
    In caso di ricevute emesse da una struttura sanitaria competente che opera in ambito pubblico non deve essere necessariamente indicato che si tratta di uno Psicoterapeuta.

Art. 39 - Commento:

Anno 2023

  • Semplificata la norma per concedere –  se autorizzati dalla Linea Sanitaria – cicli di 10 sedute ogni 36 mesi prescritti dal medico/pediatra di base e cicli di 100 sedute ogni 60 mesi con certificazione rilasciata da uno dei professionisti della terapia psicologica di struttura pubblica.
    La temporizzazione é di tipo “mobile” a partire dalla prima fattura presentata per il rimborso (per maggiori dettagli sulla temporizzazione mobile consultare l’articolo 15).
    I cicli da 10 e da 100 sedute sono alternativi tra di loro.
  • Introdotta la figura dello Psicoterapeuta che affianca il medico o pediatra di base per la prescrizione del ciclo di 10 sedute.

Nota bene: Nell’area personale di questo portale alla sezione: “i miei servizi – storico prestazioni sono rilevabili le prestazioni liquidate e gli estremi delle fatture presentate per il rimborso per tutte le prestazioni soggette a limiti di erogazione tra cui la psicoterapia.


Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 42 euro per le sedute di psicoterapia.


Anno 2021

Preliminarmente all’autorizzazione di un piano di cura di 100 sedute é concedibili un primo ciclo di 10 sedute di psicoterapia prescritte dal medico o pediatra di base.
Questo ciclo non può essere riconosciuto nella fase di sospensione tra un ciclo di terapia e il successivo (sospensione di 24 mesi).

Si ricorda che il periodo che comprende la cura e la sospensione é di 60 mesi decorrenti dalla data della prima fattura presentata al fine del rimborso di cui: 36 mesi di cura più  24  mesi di sospensione.


Anno 2020

Normativa

Il C.d.A. ha precisato che il limite di tempo che regola il riconoscimento dei contributi per le sedute di psicoterapia autorizzate dalla Linea Sanitaria è a “plafond” e decorre dalla data della prima fattura presentata al fine del rimborso per il numero di mesi indicati nella normativa in vigore (100 sedute in 36 mesi).

Gestione delle autorizzazioni concesse nel corso del 2019

Il C.d.A., considerando che la nuova norma prevede un’unica autorizzazione, ha definito la modalità di gestione di quanto concesso nel corso del 2019 nel seguente modo:

  • ai soci con un 2° anno di cura psicoterapica autorizzato nel 2019 sarà concesso di presentare le ricevute di spesa per un massimo di 50 sedute entro i 24 mesi decorrenti dalla data della prima fattura presentata per il rimborso del secondo periodo di cura.
  • ai soci con un 1° anno di cura psicoterapica autorizzato nel 2019 saranno integrate le sedute già erogate alla data del 31 gennaio 2020 con un numero di sedute necessarie a raggiungere le 100 attualmente erogabili. Il limite entro il quale effettuare le relative ricevute di spesa è di 36 mesi dalla data della prima fattura presentata per il rimborso.

Essendo la data della prima fattura indispensabile per verificare il diritto a richiedere contributi, ai soci sopra indicati sarà trasmessa una specifica comunicazione riportante: sedute residue e tale data.

Si precisa, inoltre, che per tutti i soci un nuovo periodo di cura potrà essere autorizzato trascorsi 60 mesi dalla data della prima fattura (36 mesi di cura e 24 mesi di sospensione).

Ricordiamo, infine, che nell’area personale di questo portale associativo www.assilt.it (sezione: “i miei servizi – storico prestazioni – scegliere la Branca) sono rilevabili le prestazioni liquidate e gli estremi delle fatture presentate per il rimborso per tutte le prestazioni soggette a limiti di erogazione (terapia fisica, psicoterapia, visite mediche specialistiche e così via).


Anno 2019

Il Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 2019 ha definito la modalità di gestione delle autorizzazione concesse secondo la normativa in vigore fino al 31/12/2019 nel modo seguente:

Per i soci che non hanno mai fruito di psicoterapia verrà applicata la nuova normativa in vigore dal 1/1/2020.

Nuove richieste di autorizzazioni

Ai soci che hanno già fruito dei due anni di cura negli anni precedenti verrà concessa una nuova autorizzazione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore dal 1/1/2020 verificando i contributi concessi nei 24 mesi precedenti.

Soci con un 1° anno di cura concesso nel corso del 2019

Verranno integrate le autorizzazioni già concesse con la quantità di sedute e il periodo di cura indicato dalla nuova normativa (100 sedute ogni 36 mesi).

2° anno di cura concesso nel corso del 2019

Un nuovo periodo di cura sarà autorizzabile trascorso un periodo di 24 mesi dall’ultima erogazione concessa.

  1. Assilt assicura, presso il domicilio, le cure occorrenti al Socio o al Beneficiario con compromessa capacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana (grave livello di ADL) a causa di specifiche patologie invalidanti (neurologiche, cardio-respiratorie, muscolo-scheletriche).
  2. La Linea Sanitaria in concorso con la struttura sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici di Base) predispone un piano di cura secondo i bisogni del malato, che viene periodicamente aggiornato dagli Assistenti Sanitari anche con visite domiciliari.
  3. Le prestazioni ammesse a contributo – dietro certificazione medica che ha una validità di 24 mesi e autorizzazione della Linea Sanitaria che ne determina comunque i limiti – sono le visite e le prestazioni specialistiche, le prestazioni infermieristiche diurne ovvero notturne, le terapie della riabilitazione, le indagini strumentali e di laboratorio.
  4. I contributi sono riconosciuti come di seguito indicato:
    –  visite specialistiche domiciliari: 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 120,00 euro per ogni visita specialistica domiciliare nel limite di una visita al mese;
    – le prestazioni infermieristiche diurne (alternative alle notturne): 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 15,00 euro l’ora nel limite di 10 ore (garantita anche nel caso di periodi di ricovero ospedaliero);
    – le prestazioni infermieristiche notturne (alternative alle diurne): 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 10,00 euro l’ora nel limite di 10 ore (garantita anche nel caso di periodi di ricovero ospedaliero);
    – le terapie della riabilitazione: 80% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 6.000,00 euro ogni 12 mesi (plafond – anno solare – cfr. art. 15);
    – le prestazioni specialistiche, le indagini strumentali e di laboratorio con un contributo pari al 80% della spesa sostenuta con un massimo di 200,00 euro a prestazione.
  5. Il riconoscimento dei contributi per le prestazioni autorizzate sopra descritti è subordinato alla presentazione della documentazione di spesa di medici specialistici o di professionisti sanitari abilitati non medici recante il dettaglio delle prestazioni, dei giorni e del numero delle ore giornaliere eseguite.
  6. In presenza di eventi morbosi acuti Assilt eroga contributi per un periodo di tempo limitato a 90 giorni complessivi all’anno (temporizzazione mobile – cfr. art. 15), per l’assistenza infermieristica ospedaliera o domiciliare, previa autorizzazione della Linea Sanitaria. A tal fine il Socio presenta idonea documentazione medica (valida per tre mesi) che attesti la necessità dell’assistenza in relazione alla gravità dell’evento morboso. Il contributo è pari al 80% della spesa fino a un massimo di 15,00 euro l’ora nel limite di 7 ore giornaliere.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e 6, nel caso di ricevute rilasciate dagli infermieri professionali è necessario che sia indicato il numero di iscrizione al Collegio Professionale; qualora le ricevute siano rilasciate da Associazioni o Cooperative abilitate il documento di spesa deve riportare il professionista che ha eseguito la prestazione.
  8. In caso del ricovero ospedaliero per i casi di cui al comma 6, Assilt riconosce un contributo per il pernottamento di un familiare pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 75,00 euro al giorno; l’erogazione del contributo è subordinato alla valutazione da parte della Linea Sanitaria della documentazione medica che attesti la necessità dell’assistenza del familiare. Per il Socio o il Beneficiario di età inferiore a 14 anni, qualora l’assistenza sia data da entrambi genitori, è sufficiente il certificato di ricovero ed è riconosciuto il solo contributo per il pernottamento.
  9. Le autorizzazioni concesse dalla Linea Sanitaria hanno una validità di 24 mesi.

Art. 40 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 le autorizzazioni concesse dalla Linea Sanitaria hanno una validità di 24 mesi.

  1. Per le cure successive a un periodo di ricovero per patologie in fase acuta (esclusi day hospital), su proposta del medico curante che ha validità 3 mesi e autorizzazione della Linea Sanitaria è riconosciuto un contributo per le spese relative al ricovero presso strutture sanitarie abilitate (Ospedali, Case di cura o Centri di riabilitazione) per un periodo massimo di 45 giorni per ogni evento di ricovero ordinario e di importo pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 75,00 euro giornalieri. A tal fine la documentazione richiesta per ogni caso di ricovero è la seguente:
    – cartella clinica del ricovero ordinario o relazione di dimissione da dove si evinca la necessità di ulteriori cure presso strutture sanitarie;
    – dettagliata documentazione di spesa rilasciata dalla struttura sanitaria.
  2. Per le cure necessarie in caso di ricovero per patologie croniche con perdita dell’autosufficienza, su proposta del medico curante che ha validità 12 mesi e autorizzazione della Linea Sanitaria è riconosciuto un contributo per le spese relative al ricovero presso strutture sanitarie abilitate per un periodo massimo di 180 giorni annui e di importo pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 75,00 euro giornalieri. A tal fine la documentazione richiesta per ogni caso di ricovero è la seguente:
    – relazione che certifichi la patologia, il livello di non autosufficienza e le cure per le quali si rende necessario il ricovero;
    – dettagliata documentazione di spesa rilasciata dalla struttura sanitaria di ricovero.
  3. Sono esclusi da ogni contributo spese i ricoveri presso centri aventi caratteristiche di “Soggiorno”, “Case di Riposo” “Medical-Hotel”.
  4. Ai Soci o Beneficiari con grave non autosufficienza, invalidità del 100% e con indennità di accompagnamento, Assilt eroga un contributo per i ricoveri presso le strutture residenziali extra ospedaliere finalizzate a fornire prestazioni sanitarie, di recupero e trattamenti riabilitativi (cd. RSA), di importo pari al 40% della spesa sostenuta fino a un massimo di 6.000,00 euro ogni 12 mesi (plafond -anno solare – cfr. art. 15). A tal fine la documentazione richiesta per ogni caso di ricovero è la seguente:
    –  relazione medica dettagliata con certificazione della patologia e l’indicazione del livello di non autosufficienza (con validità di 24 mesi);
    –  documentazione attestante l’invalidità totale con assegno di accompagnamento;
    –  documentazione di dettaglio delle spese rilasciata dalla struttura sanitaria di ricovero.
  1. Per le prestazioni riabilitative ai portatori di disabilità con invalidità certificata dagli organi competenti di almeno il 74% (al di sotto dei 18 anni e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3), la Linea Sanitaria, in concorso con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni, (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica), predispone un piano di cura – periodicamente aggiornato – secondo i bisogni del Socio o del Beneficiario portatore di disabilità. Per le prestazioni riabilitative (Esercizi di riabilitazione motoria, Esercizi di riabilitazione motoria in acqua, Riabilitazione per disturbi del linguaggio, prestazioni di terapia fisica) effettuate presso centri od operatori specializzati (Fisiatri, Fisioterapisti e Logopedisti), Assilt eroga un contributo pari al 80% della spesa sostenuta su presentazione di regolare documentazione di spesa.
  2. Nel caso in cui il Socio o il Beneficiario debba eseguire le terapie riabilitative al di fuori del Comune di residenza, la Linea Sanitaria valuta la necessità di autorizzare i contributi per le spese di locomozione e pernottamento (cfr. art. 66  l’articolo disciplina le spese logistiche) del Socio o del Beneficiario e di un accompagnatore (due per Soci o Beneficiari di età inferiore ai 18 anni).
  3. Previa autorizzazione della Linea Sanitaria, Assilt eroga un contributo per la psicoterapia (individuale o di gruppo) ai portatori di disabilità con invalidità certificata di almeno il 74% (al di sotto dei 18 anni e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3) e ai loro familiari Beneficiari, pari al 90% della spesa sostenuta fino a un massimo di 50,00 euro a seduta per un massimo di 100 sedute ogni 24 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15). A tal fine la documentazione sanitaria e di spesa necessaria è la seguente:
    – prescrizione rilasciata da struttura di Neurologia – Neuropsichiatria pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia;
    – ricevuta di spesa rilasciata da professionisti iscritti nell’Elenco degli Psicoterapeuti.
  4. Assilt, previa autorizzazione della Linea Sanitaria, eroga un contributo per la terapia cognitivo – comportamentale (ABA) e psicomotricità ai portatori di disabilità con invalidità totale certificata del 100% (al di sotto dei 18 anni e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3), pari all’80% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro ogni anno (plafond – anno solare – cfr. art.15).
    Fino a 6 anni di età non é richiesta la certificazione di disabilità.
    La Linea Sanitaria in concorso con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica), predispone un piano di cura, periodicamente aggiornato, secondo i bisogni del Socio o Beneficiario portatore di disabilità. Ai fini del contributo la documentazione sanitaria e di spesa necessaria è la seguente:- prescrizione rilasciata da struttura pubblica/accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia;- ricevuta di spesa rilasciata da Psicoterapeuti (Professionisti iscritti nell’Elenco degli Psicoterapeuti), Psicologi, Psicologi clinici, Psicoterapisti a indirizzo cognitivo comportamentale, Psicomotricisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità in età evolutiva, Tecnici ABA, Pedagogisti, Terapisti occupazionali, Terapisti di riabilitazione psichiatrica, Analisti comportamentali e Educatori professionali.
  5. Assilt, previa autorizzazione della Linea Sanitaria, eroga un contributo per la permanenza e frequenza di strutture di accoglienza o dei soggiorni diurni-semiresidenziali regolarmente autorizzate dalle ASL, ai portatori di disabilità con invalidità totale certificata del 100% (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3). Il contributo è pari al 80% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond – anno solare – cfr. art. 15). La Linea Sanitaria in concorso con la Struttura Sanitaria richiedente le prestazioni (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica), predispone un piano di cura – che viene periodicamente aggiornato – secondo i bisogni di mantenere o migliorare le capacità funzionali, comportamentali, cognitive, affettive e relazionali del Socio o del Beneficiario portatore di disabilità. La documentazione sanitaria e di spesa necessaria ai fini del contributo  è la seguente:- prescrizione rilasciata da struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Azienda Unità Sanitarie Locali e Ospedali Accreditati) o in attività intramoenia.- dettagliata ricevuta di spesa.
  6. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce contributi per le terapie non convenzionali (ippoterapia, musicoterapia, ecc.) che, affiancate alle terapie tradizionali, sono di stimolo ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3) pari al 65% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 3.000,00 euro ogni anno (plafond – anno solare – cfr. art. 15). A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:
    – documentazione attestante l’invalidità totale;
    – indicazione dei trattamenti consigliati da parte di strutture sanitarie pubbliche (Aziende Ospedaliere, Ospedali, Medici specialisti di struttura pubblica);
    – dettagliata documentazione di spesa.
  7. Assilt, previo parere favorevole della Linea Sanitaria, riconosce nuovi contributi prima dei limiti temporali previsti indicati all’art.28 per i presidi sanitari necessari ai portatori di disabilità con invalidità certificata di almeno il 74% (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3) pari al 80% della spesa sostenuta.
    Il presidio sanitario per il quale si concede l’autorizzazione deve essere attinente alla patologia da cui è affetto il socio.
    Assilt ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave”), previa autorizzazione della Linea Sanitaria eroga contributi per l’acquisto della carrozzina elettrica pari all’80% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 2.000,00 euro.
    Per le altre condizioni normative e il contributo massimo erogabile per ogni prestazione autorizzata si applica quanto indicato all’art. 28 (Protesi e Presidi sanitari).
  8. Assilt ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3), previa autorizzazione della Linea Sanitaria eroga contributi per l’acquisto di integratori o prodotti alimentari acquistati presso farmacie o parafarmacie o rivendite autorizzate.Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino a un importo massimo di 150,00 euro ogni 12 mesi (plafond – cfr. art.15).
  9. Assilt ai portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata (al di sotto dei 18 anni di età e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave” – Legge 104/92 art. 3 comma 3), previa autorizzazione della Linea Sanitaria e del Consulente Nazionale Oculistico, autorizza nuovi contributi per gli occhiali da vista secondo i seguenti limiti temporali:
    – fino al compimento degli 8 anni, ogni 6 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15);
    – dagli 8 anni fino al compimento dei 21 anni, ogni 9 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15);
    – di 21 anni, ogni 18 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15).
    Per le altre condizioni normative e il contributo massimo erogabile si applica quanto indicato all’articolo 25 (Oculistica – Occhiali da vista – Limiti e temporizzazioni).

 

Tabella i – Prestazioni riabilitative e assistenza disabili

Esercizi di riabilitazione motoria – Esercizi di riabilitazione motoria in acqua – Riabilitazione per disturbi del linguaggio. Contributo pari al 80% della spesa sostenuta

 Terapia fisica (sedute individuali o collettive). Contributo pari al 80% della spesa sostenuta

Psicoterapia ai portatori di disabilità e loro familiari beneficiari. Contributo pari al 90% della spesa sostenuta fino a un massimo di 50,00 euro a seduta per un massimo di 100 sedute ogni 24 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15).

Terapia cognitivo – comportamentale. Contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 8.000,00 euro annui (plafond – anno solare – cfr. art.15).

Strutture di accoglienza (permanenza e frequenza). Contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro annui (plafond – anno solare – cfr. art. 15).

Trattamenti riabilitativi non convenzionali. Contributo pari al 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 3.000,00 euro annui (plafond – anno solare – cfr. art.15)

Protesi e presidi sanitari. Contributo pari al 80% della spesa sostenuta (per i limiti normativi e di contributo cfr. art. 28).

Carrozzina elettrica. Contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 2.000 euro

Integratori, prodotti alimentari. Contributo pari al 60% della spesa sostenuta fino a massimo 150,00 euro ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art.15)

Occhiali da vista. Contributo secondo i limiti normativi e tariffari indicati all’ art. 28 ed entro i limiti temporali indicati al comma 9 di questo art.42.

Art. 42 - Commento:

Anno 2023

  • innalzati i contrbuti per la psicoterapia ed estesa la tutela ai familiari Beneficiari.
  • inserito un contributo per l’acquisto delle carrozzine elettriche per i portatori di disabilità con invalidità totale del 100% certificata.
  • introdotti nuovi limiti di temporizzazione per garantire agli iscritti con disabilità totale contributi per gli occhiali da vista in un periodo temporale più basso di quello previsto per gli altri iscritti (ogni 6 mesi fino a 8 anni, ogni 9 mesi fino a 21 anni e ogni 18 mesi oltre i 21 anni di età).
  • precisato che per gli iscritti d’età superiore ai 65 anni – come già fino ai 18 anni di età – deve essere certificato il grado di “Handicap” (grado “Grave”) anziché il grado di “invalidità”.
  • precisato che fino ai 6 anni di età per Assilt non é necessaria la certificazione di disabilità per fruire delle prestazioni previste in questo articolo 42.

Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 42 euro per le sedute di psicoterapia.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 precisato che per gli iscritti d’età inferiore ai 18 anni deve essere certificato il grado di “Handicap” (grado “Grave”) anziché il grado di “invalidità”. Gli organi competenti certificano l’invalidità in percentuale soltanto oltre i 18 anni di età.


Anno 2020

Dal 1 gennaio 2020 eliminati i limiti temporali per le protesi e i presidi sanitari necessari a soci con invalidità certificata.


Anno 2019

Dal 1 gennaio 2019 il limite di invalidità scende dall’80% al 74%.

Dal 1 gennaio 2019 per le “Protesi e presidi sanitari” necessarie ai soci con invalidità certificata (almeno del 74%) si applica la nuova copertura percentuale dell’80% – anziché 75% – della spesa sostenuta entro i limiti normativi e tariffari indicati all’articolo 28 – Protesi e presidi sanitari.

  1. In caso di dubbi diagnostici o terapeutici e, comuinque, solo dopo aver eseguito per la stessa patologia altre visite mediche specialistiche, Assilt, su autorizzazione della Linea Sanitaria, riconosce un contributo per le visite di Alta Consulenza (anche eseguite a distanza). A tal fine è necessaria una richiesta motivata di un medico specialista o del medico curante ovvero l’indicazione del Consulente Sanitario Territoriale. Il contributo previsto per la visita medica specialistica di Alta Consulenza e le prestazioni contestuali necessarie al completamento del quadro clinico – diagnostico è pari al 75% delle spese sostenute.
  2. Le specializzazioni per le quali è ammessa la visita di cui al comma 1 sono le seguenti:
    Allergologia e Immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia dell’apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Gastroenterologia, Genetica medica, Geriatria, Ginecologia ed Ostetricia, Infettivologia, Medicina tropicale  Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina nucleare, Nefrologia, Neurologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria infantile, Neurochirurgia, Oculistica, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione, Urologia.
  1. In caso di particolari patologie è riconosciuto al Socio o per il Beneficiario un contributo per visite ulteriori rispetto a quelle già previste dall’art. 34, comma 1, su autorizzazione della Linea sanitaria – alla quale va sottoposta, a fini valutativi, una motivata certificazione medica – e dietro presentazione della documentazione di spesa secondo quanto previsto dall’art. 16 (Documentazione sanitaria e di spesa).
  2. Le specializzazioni per le quali sono ammesse le visite di cui al comma 1 sono le seguenti:
    Allergologia e Immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia dell’apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Gastroenterologia, Genetica medica, Geriatria, Ginecologia ed Ostetricia, Infettivologia, Medicina tropicale  Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Medicina nucleare, Nefrologia, Neurologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria infantile, Neurochirurgia, Oculistica, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione, Urologia.
  1. In caso di interventi chirurgici di particolare interesse sanitario per i quali occorra il ricorso a operatori e strutture di particolare specializzazione e di alta qualifica, anche estere, Assilt eroga un contributo pari al 80% della spesa sostenuta per l’intervento, la degenza, i relativi accertamenti e le terapie necessarie per l’intero ricovero.
  2. L’erogazione dei contributi ha luogo su autorizzazione della Linea Sanitaria territoriale (previa conferma vincolante del Consulente Sanitario Nazionale).
  3. Per i soli Soci Lavoratori o i loro Beneficiari, qualora le spese complessive da sostenere risultassero superiori a 800,00 euro, Assilt, su richiesta scritta del Socio corredata dal preventivo di spesa rilasciato dalla struttura sanitaria, può concedere un anticipo di importo non superiore al 60% del contributo erogabile.
  4. Nel caso in cui il Socio o il Beneficiario debba eseguire le prestazioni al di fuori del Comune di residenza, la Linea Sanitaria valuterà la necessità di autorizzare i contributi per le spese di locomozione e pernottamento (cfr. art. 66 Spese Logistiche) del Socio o del Beneficiario e di un accompagnatore (due per Soci o Beneficiari di età inferiore ai 14 anni).

Su presentazione di una “relazione clinica” rilasciata dalla struttura di ricovero o dal medico specialista – sottoposta alla valutazione della Linea Sanitaria per la necessaria autorizzazione – e di una dettagliata documentazione di spesa riguardante le terapie eseguite sono erogati al Socio o per il Beneficiario contributi per le prestazioni e nei limiti di seguito indicati:

  • 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 120,00 euro per ogni visita medica specialistica eseguita da un Radioterapista Oncologo necessaria a valutare le modalità di effettuazione delle terapie radianti o dell’ipertermia;
  • 80% della spesa per i farmaci antiblastici, antiemetici, antidolorifici e farmaci necessari durante il trattamento;
  • 80% della spesa per gli integratori o prodotti alimentari acquistati presso farmacie o parafarmacie o rivendite autorizzate;
  • 80% della spesa per prodotti dermatologici o dispositivi medici necessarie a seguito della terapia radiante;
  • 80% della spesa sostenuta per le terapie oncologiche (chemioterapia, terapia radiante, ipertermia e radioterapia metabolica con iodio radio attivo) l’equipe chirurgica, il materiale; la struttura (ambulatorio chirurgico, sala operatoria, degenza e così via).

I contributi per i farmaci, gli integratori, i prodotti alimentari e i prodotti dermatologici sono erogabili soltanto per il periodo del trattamento oncologico.

 

Art. 46 - Commento:

Anno 2023

Introdotta tra le terapie oncologiche previste la radioterapia metabolica con iodio radio attivo.

  1. Assilt, previa autorizzazione della Linea Sanitaria, eroga un contributo pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 30,00 euro per ogni seduta nel limite di 100 sedute ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr.art.15) per i percorsi terapeutici necessari ai Soci e Beneficiari con disturbi specifici dell’apprendimento o disturbi comportamentali.
  2. La documentazione sanitaria e di spesa richiesta è la seguente:- piano terapeutico (valido per l’intero ciclo scolastico) rilasciato:

    a) da professionisti sanitari o medici di una struttura sanitaria pubblica di Neurologia, di Neuropsichiatria, di Neuropsicologia, da Medici Specialisti dei Dipartimenti di Salute Mentale del Servizio Sanitario Nazionale;
    b) da centri accreditati per rilascio certificati disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);

    –  nei disturbi specifici dell’apprendimento una ricevuta di spesa rilasciata Psicologi, Psichiatri, Psicomotricisti, Pedagogisti clinici e Logopedisti;

    nei disturbi comportamentali una ricevuta di spesa rilasciata da Psicologi, Psichiatri, Psicomotricisti, Pedagogisti clinici, Terapisti della Neuro e Psicomotricità, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Specialisti delle scienze e tecniche psicologiche.

Art. 47 - Commento:

Luglio 2022 

Dal 1 luglio 2022 sono erogabili i nuovi contributi pari a 30 euro per i percorsi terapeutici per disturbi dell’apprendimento o comportamentali.

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Dal 1 gennaio 2021 il piano terapeutico per i disturbi di apprendimento ha la validità dell’intero ciclo scolastico.

  1. Nel caso di particolari patologie sistemiche (neoplasie maligne dei tessuti orali, della lingua, della testa, del collo; gravi stati di compromissione dell’autonomia motoria derivanti da patologie neuronali, vascolari)  e patologie auto-immuni o nel caso di gravi patologie malformative genetiche o congenite del distretto oro-maxillo-facciale, previa valutazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico in collaborazione con la Linea Sanitaria di riferimento, il Consiglio di Amministrazione potrà concedere quanto segue:
    – un incremento dei contributi previsti in Odontoiatria, pari al 50% dei contributi stessi;
    – superamento dei limiti temporali previsti;
    – superamento dei limiti di età presenti per le prestazioni di parodontologia;
    – superamento del plafond massimo di spesa previsto in via ordinaria.
  2. Per la valutazione del Consulente Nazionale Odontoiatrico sono necessari i seguenti documenti:
    – dettagliata certificazione di un medico specialista di struttura pubblica che certifichi la patologia o copia della cartella clinica;
    – relazione dell’odontoiatra e dettagliato piano di cura;
    – idonea documentazione diagnostica che consenta di verificare le cure per le quali viene richiesta la valutazione riportante il nome e cognome del fruitore e la data di effettuazione (radiografie, fotografie intra-orali professionali, fotografie cliniche extra-orali).

Art. 48 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 introdotte le patologie auto immuni che danno diritto al riconoscimento di nuovi contributi prima dei limiti temporali previsti per le cure odontoiatriche.

  1. Il limite di 7 anni di cui all’art. 21, lett. E., terzo alinea (l’articolo disciplina le temporizzazioni per il riconoscimento dei contributi per le cure odontoiatriche), non si applica nei casi di sopravvenuta edentulia totale dell’arcata interessata o perdita di uno degli elementi naturali pilastro o di ancoraggio della protesi.
    A tal fine è necessaria l’autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Nazionale Odontoiatrico.
  2. I documenti richiesti per la valutazione sono:

    – dettagliata certificazione dell’odontoiatra;

    – dettagliato piano di cura;

    – idonea documentazione diagnostica (radiografica di fine cura o equipollente) che consenta di verificare le cure per le quali viene richiesta la valutazione.

 

Art. 49 - Commento:

La radiografia deve essere di fine cura, diversamente non é possibile valutare la richiesta di nuovi contributi prima dei limiti temporali previsti.

La documentazione diagnostica per essere considerata idonea per una corretta valutazione dei caso deve sempre riportare il nome del paziente e la data di effettuazione.

  1. Nei casi di gravi patologie malformative congenite, genetiche o in caso di gravi traumi del massiccio facciale tipo Lefort1, LeFort2, LeFort3, con interessamento del distretto maxillo-facciale, è riconosciuto un contributo su autorizzazione della Linea Sanitaria territoriale, previa valutazione positiva vincolante del Consulente Sanitario Nazionale Odontoiatrico.
  2. I contributi previsti sono quelli indicati nell’allegato C- Classi Interventi chirurgici in regime privato.
    In caso di pernottamento presso la struttura di ricovero per il comfort alberghiero, se autorizzato dalla Linea Sanitaria, è riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta fino a massimo 500 euro.
    Il comfort alberghiero non può essere riconosciuto in caso di interventi chirurgici eseguiti in ambito pubblico.
  3. I documenti sanitari richiesti per la valutazione sono:
    – certificazione del chirurgo maxillo-facciale;
    – dettagliato piano di cura;
    – idonea documentazione diagnostica (radiografica o simile).
  4. Per gli interventi di chirurgia maxillo-facciale non sono erogabili contributi a titolo di erogazione straordinaria.

Art. 50 - Commento:

La documentazione diagnostica per essere considerata idonea per una corretta valutazione dei caso deve sempre riportare il nome del paziente e la data di effettuazione.

  1. Nel caso di trattamento ortodontico pre-protesico a Soci e Beneficiari per i quali siano già stati riconosciuti contributi per un intero ciclo di terapia attiva, potranno essere erogati nuovi contributi su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Sanitario Nazionale Odontoiatrico. I documenti sanitari richiesti per la valutazione da parte del Consulente Nazionale Odontoiatrico sono:

– relazione dell’odontoiatra e dettagliato piano di cura del trattamento ortodontico e di quello protesico;

– idonea documentazione diagnostica (radiografica o equipollente).

2. Nel caso di particolari patologie sistemiche, gravi patologie genetiche, congenite, traumi del distretto oro-maxillo-facciale, a Soci e Beneficiari per i quali siano già stati riconosciuti contributi per un intero ciclo di terapia attiva, su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Sanitario Nazionale Odontoiatrico, potranno essere riconosciuti nuovi contributi per un ciclo di trattamento ortodontico attivo. I documenti sanitari richiesti per la valutazione da parte del Consulente Nazionale Odontoiatrico sono:- dettagliata certificazione di un medico specialista di struttura pubblica che certifichi la patologia o copia della cartella clinica;- dettagliata certificazione dell’odontoiatra;

– idonea documentazione diagnostica (radiografica o equipollente).

3. Per il riconoscimento del contributo per quanto indicato al comma 1 si applica quanto disposto dagli artt. 19 – 23 per il terzo anno di cura ortodontica. Per il riconoscimento del contributo per quanto indicato al comma 2 si applica quanto disposto dagli artt. 19 – 23 per il primo anno di cura ortodontica.

Art. 51 - Commento:

La documentazione diagnostica per essere considerata idonea per una corretta valutazione dei caso deve sempre riportare il nome del paziente e la data di effettuazione.

  1. Ai Soci e pei i Beneficiari, affetti da patologie oculari, sottoposti a intervento chirurgico (cataratta, cheratoplastica, distacco di retina) o a seguito di un trauma, con variazioni della correzione visiva che necessitano di nuovi occhiali da vista prima dei limiti temporali previsti, potranno essere riconosciuti ulteriori contributi, su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Nazionale Oculistico.
  2. La documentazione necessaria a fini valutativi è la seguente:
    – relazione del medico oculista che attesti il motivo della variazione del difetto visivo;
    – prescrizione del medico oculista della nuova protesi con l’indicazione del difetto visivo.
  3. Per il riconoscimento del contributo si applica quanto disposto dagli artt. 24 e 25 (gli articoli definiscono il contributo e la temporizzazione per gli occhiali da vista).
  4. Su autorizzazione della Linea Sanitaria, previa valutazione vincolante del Consulente Nazionale Oculistico, è riconosciuto un contributo per le lenti a contatto utilizzate a scopo terapeutico-protettivo (cheratopatie bollose e via dicendo), per quelle occlusorie (ambliopie, diplopie da deficit muscolari acquisiti e così via) o per quelle per afachia prescritte da un medico oculista. Il contributo erogabile è pari al 60% della spesa sostenuta per un contributo massimo di 60,00 euro per ogni lente acquistata (massimo due lenti ogni 6 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
  5. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, Assilt a quanti affetti da cheratocono riconosce un contributo per le lenti a contatto per cheratocono – accertato con esame topografico a colori con indice diagnostico specifico – pari al 60% della spesa sostenuta per un limite di 170,00 euro per ogni lente acquistata (massimo due lenti ogni 6 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15) e per le lenti a contatto sclerali – pari al 60% della spesa sostenuta per un limite di 480,00 euro per ogni lente acquistata (massimo due lenti ogni 6 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15).

 

 

Art. 52 - Commento:

Ai soci di età 21 – 50 una volta riconosciuto l’intervento di chirurgia refrattiva non potranno essere erogati contributi per occhiali da vista o lenti a contatto per i successivi 36 mesi (dalla data della fattura dell’intervento). Non potranno, quindi, essere sottoposte alla Linea Sanitaria richieste di nuovi contributi per occhiali da vista sottoposti a questo limite temporale.

  1. Assilt contribuisce alle spese sostenute dai soci per la riabilitazione da dipendenze da alcol, da droghe e da gioco, previa autorizzazione, nella misura del 80% delle spese sostenute fino a un massimo di 9.600,00 euro (plafond – anno solare – cfr. art.15).
  2. La documentazione necessaria è la seguente:
    – prescrizione del medico curante o di una struttura del sanitaria pubblica con l’indicazione del ciclo terapeutico;
    – dettagliata documentazione di spesa.
  3. Su esplicita richiesta della struttura riabilitativa, ai fini del completamento del trattamento terapeutico, Assilt riconosce, previa autorizzazione della Linea Sanitaria, le spese di locomozione e di pernottamento per 2 familiari (possibilmente genitori) per un massimo di due volte al mese. Tali spese sono riconosciute nel caso in cui la struttura riabilitativa si trovasse al di fuori del Comune di residenza secondo quanto previsto all’art. 66 (Spese Logistiche).

A. Prodotti dietetici per specifiche patologie (leucinosi e mucoviscidosi)

1.Per quanto non erogabile dal S.S.N. Assilt eroga un contributo pari al 80% della spesa sostenuta e documentata per l’acquisto, anche on line (cfr.art.16 comma 6), presso farmacie, parafarmacie o rivendite di prodotti dietetici specifici. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.

2.La documentazione necessaria è la seguente:
– certificazione della patologia redatta da struttura pubblica che ha validità di 24 mesi;
– fattura o “scontrino fiscale parlante” rilasciati da farmacie, parafarmacie o rivendite specializzate.

B. Latte ipoallergenico

1.Per l’acquisto – presso farmacie, parafarmacie o rivendite autorizzate – di latte ipoallergenico necessario all’alimentazione nei primi 24 mesi di vita degli iscritti affetti da intolleranza al lattosio è riconosciuto un contributo pari al 75% della spesa sostenuta. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea sanitaria.

2.La documentazione necessaria è la seguente:
– certificazione della patologia redatta da struttura pubblica;
– fattura o “scontrino fiscale parlante” rilasciati da farmacie, parafarmacie, rivendite specializzate oppure on line (cfr.art.16 comma 6).

C. Prodotti dietetici aproteici

1.Per quanto non erogabile dal S.S.N. Assilt eroga un contributo pari al 75% della spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti aproteici presso farmacie, parafarmacie o rivendite specializzate, necessari all’alimentazione di iscritti affetti da insufficienza renale cronica. Il contributo è subordinato alla valutazione della Linea Sanitaria.

2.La documentazione necessaria è la seguente:
– certificazione della patologia redatta da struttura pubblica che ha validità di 24 mesi;
– fattura o “scontrino fiscale parlante” rilasciati da farmacie, parafarmacie, rivendite di prodotti dietetici specifici oppure on line (cfr.art.16 comma 6).

D. Prodotti dietetici privi di glutine

1.A integrazione di quanto già fornito dal S.S.N., Assilt riconosce un contributo pari al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250,00 euro erogabile ogni 12 mesi (plafond  – cfr. art. 15) per l’acquisto di prodotti privi di glutine necessari all’alimentazione dei Soci o Beneficiari affetti da morbo celiaco certificato da un medico specialistica di struttura pubblica e agli iscritti fino ai 10 anni di età con una patologia ancora non certa, ma con certificazione medica specialistica di struttura pubblica di sensibilità al glutine.

2.Ai fini di cui al comma 1 i prodotti devono essere acquistati farmacie, parafarmacie, punti commerciali specializzati in tali prodotti oppure on line (cfr.art.16 comma 6)

3.E’ essenziale che dalla documentazione di spesa si evinca l’acquisto di un prodotto privo di glutine.

4.La documentazione necessaria è la seguente:

– certificazione della patologia e indicazione dell’ importo riconosciuto dal S.S.N. per l’acquisto mensile dei prodotti alimentari da fornire soltanto in occasione della prima autorizzazione;
– dettagliata fattura o “scontrino fiscale parlante”.

Art. 54 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 precisato che in caso di celiachia la certificazione della patologia rilasciata dalla struttura pubblica e indicazione dell’importo riconosciuto dal S.S.N. per l’acquisto mensile dei prodotti alimentari devono essere forniti alla Linea Sanitaria soltanto in occasione della prima autorizzazione.

  1. Per quanto non erogabile dal S.S.N., Assilt eroga un contributo (Tabella l) per l’acquisto ogni 5 anni (temporizzazione – cfr. art.15) o per l’affitto, presso rivendite specializzate e legalmente autorizzate di ventilatori (inclusi gli accessori) per la respirazione assistita oppure on line (art.16 comma 6), per le seguenti patologie:
    – sclerosi laterale amiotrofica (SLA),
    – malattie neuro-muscolari,
    – broncopneumopatie croniche ostruttive con insufficienza respiratoria,
    – ipoventilazione da obesità,
    – apnee notturne (OSAS).
    Il contributo è erogabile anche nel caso di acquisto o affitto del ventilatore per la respirazione assistita direttamente da un rappresentante di commercio legalmente riconosciuto (agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali),
    Nel caso di fornitura dell’apparecchio per la ventilazione assistita sono erogabili contributi per l’acquisto di ulteriori accessori pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 240,00 euro ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15).
  2. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
  3. La documentazione necessaria è la seguente:
    – certificazione della patologia e della prescrizione redatta da un medico specialista di una struttura pubblica/accreditata o in attività intramoenia (ha validità di 12 mesi);
    – documentazione di spesa (fattura o “scontrino fiscale parlante”).
  4. Assilt eroga un contributo pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 60,00 euro ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15) per l’acquisto di apparecchi nebulizzatori nei seguenti casi:
    – bronco-pneumopatie respiratorie croniche ostruttive con insufficienza respiratoria;
    – asma allergico.
  5. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
  6. La documentazione necessaria è la seguente:
    – certificazione della patologia e della prescrizione redatta da un medico specialista di una struttura pubblica/accreditata o in attività intramoenia che ha validità di 12 mesi;
    – documentazione di spesa, fattura o “scontrino fiscale parlante”, rilasciata da farmacie, parafarmacie o rivendite autorizzate.
  7. Assilt previa autorizzazione della Linea Sanitaria riconosce contributi per l’ossigenoterapia iperbarica prescritta e fatturata da medico specialista. Il contributo è pari al 65% della spesa sostenuta fino a massimo di 120,00 euro a seduta.

Tabella l – Ventilatori respirazione assistita, apparecchi nebulizzatori e ossigenoterapia iperbarica

Acquisto ventilatori per la respirazione assistita (inclusi gli accessori). Contributo del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 900,00 euro
Affitto ventilatori per la respirazione assistita (inclusi gli accessori). Contributo del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 200,00 euro mensili
Accessori ventilatore per la respirazione assistita. Contributo del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 240,00 euro ogni 12 mesi
Acquisto apparecchio nebulizzatore. Contributo del 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 60,00 euro ogni 12 mesi.
Ossigenoterapia iperbarica. Contributo del 65% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 120,00 euro a seduta

 

 

Art. 55 - Commento:

Anno 2023

Per l’ossigenoterapia iperbarica eliminata la specializzazione in Pneumologia. La Linea Sanitaria, in base alla patologia certificata dal medico specialista, valuterà la reale necessità anche in assenza di problemi respiratori. Ad esempio in caso di terapia iperbarica necessaria a pazienti con tetraparesi.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 é possibile acquistare i ventilatori per la respirazione assistita direttamente da un rappresentante di commercio legalmente riconosciuto (agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali).

  1. In caso di gravi e rilevanti patologie croniche del sistema nervoso, osteo-articolare, cardiaco e respiratorio con deficit di mobilità, o in caso di intervento chirurgico ortopedico complesso e invalidante (protesi ginocchio, anca, spalla, lesione dei legamenti), debitamente documentate, Assilt riconosce contributi per sedute ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 36 .
    Non potranno essere autorizzati ulteriori periodi di terapia fisica trascorsi tre mesi dall’esecuzione dell’intervento chirurgico ortopedico.
    Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria alla quale va sottoposta la seguente documentazione:-­ certificazione della patologia redatta da un medico specialista di una struttura pubblica o accreditata e relativi esami diagnostici;
    -­ dettagliata prescrizione della terapia fisica necessaria redatta da un medico specialista di una struttura pubblica o accreditata o in attività intramoenia;
    -­ referto di indagini diagnostiche o strumentali preventivamente eseguite relative al motivo per cui si richiedono cure fisioterapiche.Per gli interventi chirurgici ortopedici la documentazione è la seguente:- copia della cartella clinica o certificazione relativa l’intervento intervento chirurgico eseguito;
    -­ piano riabilitativo relativo l’intervento chirurgico rilasciato dalla struttura curante (pubblica, accreditata o privata).
  2. E’ in facoltà della Linea Sanitaria richiedere ulteriore documentazione funzionale al procedimento autorizzativo.
  3. Per quanto attiene ai medici e professionisti abilitati e alla documentazione di spesa si rinvia all’art. 36.
  4. Assilt eroga un contributo pari al 65% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 25,00 euro a seduta in caso di rieducazione neuromotoria domiciliare prescritta da medico specialista in Ortopedia, Fisiatria, Anestesia e Rianimazione – Algologia, Medicina Interna, Neurologia – Neurochirurgia, Reumatologia. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
  5. Per la documentazione di spesa, dettagliata per prestazione, si rinvia all’art. 36, comma 6 (l’’articolo 36 stabilisce i contributi per la terapia fisica).
  6. Assilt eroga un contributo pari al 65% della spesa sostenuta per l’affitto dell’apparecchio per Magnetoterapia o per la stimolazione biofisica fino a un massimo di 350,00 euro per l’intero ciclo di cura. Il contributo è erogabile anche nel caso di acquisto. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
    La documentazione necessaria è la seguente:
    – prescrizione del medico specialista in Ortopedia, Fisiatria, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Neurologia – Neurochirurgia, Reumatologia.
    – documentazione di spesa rilasciata da laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati.
  7. Assilt eroga un contributo pari al 65% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250,00 euro per l’intero ciclo di cura, per l’affitto del dispositivo meccanico per la mobilizzazione continua e passiva di un segmento articolare (CPM) in seguito a intervento chirurgico oppure per gravi patologie osteo-articolari debitamente certificate. Il contributo è subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
    La documentazione necessaria è la seguente:
    – prescrizione del medico specialista in Ortopedia, Fisiatria, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Neurologia – Neurochirurgia, Reumatologia;
    – documentazione di spesa rilasciata da laboratori ortopedici, specializzati e legalmente autorizzati;
    – documentazione di spesa rilasciata dal fisioterapista o dal tecnico ortopedico nel caso di magnetoterapia o stimolazione biofisica domiciliari.

 

 

Art. 56 - Commento:

Il Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 ha definito che per le autorizzazioni concesse fino al 31/12/2018 (lettere di autorizzazione già prodotte e inviate ai soci) e per le richieste in corso di lavorazione pervenute entro la stessa data relativamente alla Branca “TH – ulteriori sedute di terapia fisica” dovranno essere riconosciuti i contributi secondo la normativa in vigore fino al 31/12/2018 anche se fatturate nel 2019.
Nuovi cicli di terapia fisica saranno autorizzabili dalla Linea Sanitaria, per questi soci, esaurito il numero di sedute erogabili in via ordinaria (20 sedute ogni 12 mesi).

  1. In casi eccezionali, nell’ambito degli stanziamenti previsionali di bilancio, possono essere disposte dagli Organi e dagli Uffici associativi erogazioni straordinarie a favore dei Soci e Beneficiari che, a seguito di rilevanti spese sanitarie, solo in parte coperte dal S.S.N. o dall’Assilt, abbiano a proprio carico un rilevante onere residuo.
  2. La richiesta di erogazione è sottoposta al parere della Linea Sanitaria.
  3. I criteri di intervento per accedere alle erogazioni straordinarie sono i seguenti:

    – il limite minimo di spesa a carico del Socio dovrà essere di almeno 200,00 euro;

    – l’importo massimo erogabile dal Delegato, concertato con il Collegio di riferimento, non potrà superare 1.500,00 euro; per importi superiori la competenza è del Consiglio di Amministrazione;

    – la somma fra il contributo erogato a norma del presente Testo Unico e quello corrisposto a titolo di erogazione straordinaria non potrà in nessun caso superare il 80% della spesa sostenuta.

  4. Non sono ammissibili richieste di erogazione straordinaria per il superamento di vincoli normativi o temporali.
  5. Non sono, inoltre, ammesse richieste inerenti a oneri residui non coperti dal S.S.N. o dall’Assilt relativi a:
    1. prestazioni odontoiatriche;
    2. ricoveri post-acuti o cronici;
    3. assistenza infermieristica domiciliare o ospedaliera;
    4. interventi chirurgici per prestazioni estetiche;
    5. farmaci contemplati e non contemplati nel Prontuario Farmaceutico Integrativo Assilt;
    6. tutti gli interventi chirurgici effettuati in regime privato (con ricovero, in day hospital o ambulatoriali);
    7. spese di locomozione e pernottamento;
    8. protesi oculistiche.
  6. Ai soci portatori di disabilità con invalidità certificata del 100% (al di sotto dei 18 anni e oltre i 65 anni di età certificazione di Handicap di grado “Grave”) saranno concesse Erogazioni straordinarie per gli importi da 1.5001 euro a 5.000 euro previo parere favorevole del Delegato in concerto con il Collegio territorialmente competente, la Linea Sanitaria e con il parere vincolante del Consulente Sanitario Nazionale.
    Delle erogazioni concesse a questi soci verrà periodicamente informato il Consiglio di Amministrazione.
    Le erogazioni straordinarie a favore di tutti gli altri Soci e Beneficiari a partire da 1.501 euro e le erogazioni straordinarie a favore dei Soci portatori di disabilità con invalidità totale di importo superiore ai 5.000 euro sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 57 - Commento:

Anno 2023

Semplificato l’iter autorizzativo delle erogazioni straordinarie a favore degli iscritti portatori di disabilità con invalidità certificata del 100% (nuovo comma 6).

  1. Assilt riconosce un contributo pari al 80% della spesa sostenuta fino a un massimo di 200,00 euro ai Soci o per i Beneficiari con gravi problemi motori che necessitano del trasporto in autoambulanza o mezzi similari nei seguenti casi:
    – raggiungere il domicilio in seguito a dimissione ospedaliera;
    – raggiungere una struttura sanitaria per eseguire prestazioni sanitarie cliniche e diagnostiche;
    – raggiungere una struttura sanitaria per le necessarie cure.
  2. Tali richieste di erogazioni sono sottoposte all’autorizzazione della Linea Sanitaria.
  3. I documenti necessari sono:
    – una certificazione medica o la lettera di dimissione ospedaliera da cui si possa evincere la necessità della trasportabilità tramite ambulanza;
    – la documentazione di spesa.

La fine validità dell’articolo 59 é il 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 gli interventi chirurgici vengono regolamentati dagli specifici articoli del testo normativo secondo il tipo di intervento.

Art. 59 - Commento:

Anno 2022

Dal 1° gennaio 2022 gli interventi chirurgici eseguiti in regime privato – previa valutazione della Liena Sanitaria – vengono liquidati secondo la classe di appartenenza indicata nell’Allegato C del testo normativo.

Gli articoli che regolano il riconoscimento dei contributi per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privato sono l’articolo 50 (Chiurgia Maxillo facciale), l’articolo 60 (Interventi chirurgici generici), l’articolo 61 (interventi chirurgici per menomazioni funzionali) e l’articolo 62 (Chirurgia oculistica).

  1. Assilt nei casi di intervento chirurgico da effettuare in regime privato (esclusi interventi di odontoiatria), previa autorizzazione della Linea Sanitaria, riconosce un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per l’intervento, la sala operatoria, la degenza.La Linea Sanitaria nel concedere l’autorizzazione valuta la documentazione diagnostica fornita dal Socio e la tempistica di intervento rispetto alla patologia da trattare nelle strutture pubbliche sul territorio di residenza.
  2. Nell’Allegato C del presente testo normativo sono specificatamente indicati gli interventi chirurgici riconosciuti e la relativa classe di appartenenza.I contributi massimi erogabili per ogni classe sono i seguenti:- Classe 2: contributo massimo di 500,00 euro;
    – Classe 3: contributo massimo di 1.500,00 euro;
    – Classe 4: contributo massimo di 3.500,00 euro;
    – Classe 5: contributo massimo di 6.500,00 euro.
    La Classe 1 contempla le “Asportazione dermatologiche con o senza esame istologico” per le quali non è necessaria la valutazione della Linea Sanitaria.
    I limiti normativi e i contributi previsti sono specificatamente indicati al comma 9 dell’Articolo 29 di questo testo normativo.Gli interventi chirurgici non classificati nell’Allegato C o eventuali specificità degli stessi che possano determinare una classificazione diversa da quella prevista, saranno valutati dalla Linea Sanitaria per la corretta attribuzione alla classe di appartenenza.
  3. In caso di pernottamento presso la struttura di ricovero per il comfort alberghiero, se autorizzato dalla Linea Sanitaria, è riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa sostenuta fino a massimo 500 euro.
    Il comfort alberghiero non può essere riconosciuto in caso di interventi chirurgici eseguiti in ambito pubblico.
  4. La documentazione necessaria per la valutazione della Linea Sanitaria è la seguente:­ – la pagina della cartella dalla quale si possa evincere il nominativo, il periodo di ospedalizzazione ed il tipo di intervento;
    ­ – la dettagliata documentazione di spesa riguardante l’intervento rilasciata dalla struttura di ricovero.
  5. Restano confermate le previsioni di cui all’art. 50 per gli interventi di chirurgia maxillo facciale, all’art. 61 per gli interventi chirurgici per menomazioni funzionali e all’art. 62 per la chirurgia oculistica per quanto concerne la documentazione necessaria per la valutazione ed il riconoscimento dei contributi.

Art. 60 - Commento:

Anno 2023

Riclassificati gli interventi indicati nell’Allegato C e definita una nuova fascia di gravità intermedia tra la terza e la quarta classe. Per questa nuova classe il contributo previsto é pari al 60% della spesa fino a massimo 3.500 euro.
Gli interventi chirurgici sono così catalogati secondo 5 livelli e non più 4.

Nota bene:

  • La concessione di contributi per gli interventi chirurgici (classi 2, 3, 4 e 5) è sempre subordinata alla valutazione della Linea Sanitaria e alla verifica dei requisiti indicati negli articoli 50, 60 ,61, 62 del Testo Unico.
  • Nel caso in cui per un intervento chirurgico nell’Allegato C sia segnalata più di una classe di rimborso sarà la Linea Sanitaria a definire la classe in relazione a quanto rilevabile dalla documentazione presentata dal socio.
  • Se effettuati più interventi in un’unica seduta operatoria il rimborso riconosciuto dall’Associazione é unico anche in caso di bilateralità.

Anno 2022

Dal 1° gennaio 2022 gli interventi chirurgici vengono regolamentati secondo la classe di appartenenza (Allegato C del Testo normativo). Tale classificazione é frutto dell’articolo 78 Disposizione temporanea – Emergenza sanitaria (in vigore nell’anno 2021).

  1. Assilt, secondo quanto indicato all’articolo 60, eroga un contributo per le spese sostenute per interventi chirurgici effettuati in regime privato necessari per correggere specifiche menomazioni funzionali.
    Ai fini del presente Testo Unico per “menomazione funzionale” si intende quell’alterazione che riduce la funzionalità dell’organo o dell’apparato.
    Nel caso di interventi chirurgici di “blefaroplastica” l’autorizzazione è vincolata al parere del Consulente Nazionale Oculistico, inoltre è indispensabile presentare alla Linea Sanitaria un esame del campo visivo dal quale si evinca la presenza della menomazione funzionale.

     

Art. 61 - Commento:

Gli interventi di “Blefaroplastica” che necessitano della valutazione di un esame del campo visivo sono di competenza del Consulente Nazionale Oculista.

  1. 1.In via generale Assilt non riconosce contributi per gli interventi di Chirurgia Oculistica in regime privato. Fanno eccezione i casi di particolare urgenza e gravità (per glaucoma ovvero relativi alla retina, alla cornea, alle palpebre, alle vie lacrimali e all’orbita), previa autorizzazione della Linea Sanitaria, su parere vincolante del Consulente Nazionale Oculistico e secondo quanto indicato all’articolo 60.
  2. I documenti richiesti per la valutazione della Linea Sanitaria sono:­- una dettagliata certificazione redatta dal medico oculista attestante la patologia e il carattere di urgenza;
    ­ – idonea documentazione diagnostica (topografia corneale per la chirurgia refrattiva).
  3. Gli interventi ammessi a contributo alle condizioni sopra riportate, e salvo diversa indicazione, sono di seguito indicati.
  1. Chirurgia refrattiva 
    Eseguita a Soci o Beneficiari (di tutte le età) affetti da anisometropia (con differenza di almeno 3 diottrie fra i due occhi), leucomi (opacità della cornea) ovvero a Soci o Beneficiari con un difetto visivo superiore o uguale a +/- 3 diottrie di sfera o +/- 2,50 diottrie di cilindro oppure un equivalente sferico (valore della sfera sommato alla metà del valore del cilindro) superiore o uguale a 4,25 di età compresa tra i 21 e i 50 anni.
    Il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 750,00 euro per occhio.
    Le relative erogazioni avvengono su presentazione della documentazione di spesa e della certificazione del medico oculista attestante lo scopo terapeutico dell’intervento e la patologia.  I contributi sono erogabili una sola volta nell’intero rapporto associativo.
    Se l’intervento è eseguito presso strutture sanitarie che mettono a disposizione del medico oculista l’apparecchiatura laser fatturata separatamente, al fine del riconoscimento del contributo, sarà considerato anche il costo per l’utilizzo di tale attrezzatura.
    Il contributo complessivamente erogato è comprensivo dei controlli post-operatori (nei 30 giorni successivi l’intervento stesso).
    I Soci e Beneficiari ai quali è stato erogato un contributo per intervento di chirurgia refrattiva non possono essere destinatari di ulteriori contributi per occhiali da vista o lenti a contatto secondo i limiti indicati all’art. 25, comma 7, e art. 27, comma 3.
  2. Cataratta  
    Fermo restando quanto previsto al comma 1, il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 1.500,00 euro ad occhio (incluso l’eventuale costo del cristallino artificiale).
    Le relative erogazioni avvengono su presentazione della documentazione di spesa unitamente alla dettagliata certificazione del medico oculista attestante la patologia e il carattere di urgenza.
  3. Cross linking per il cheratocono  
    Fermo restando quanto previsto al comma 1, il contributo è pari al 60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 1.500,00 euro per occhio.
    Per il riconoscimento del contributo è necessaria la presentazione della prescrizione del medico oculista corredata dalla copia della topografia corneale, nonché la dettagliata documentazione di spesa riguardante l’intervento.
  4. Altri Interventi di chirurgia oculistica  
    Non più in vigore dal 1 gennaio 2023 in quanto già regolamentato nell’articolo 60 (Interventi chirurgici in regime privato)
  5. Interventi chirurgici oculistici  
    Non più in vigore dal 1 gennaio 2023 in quanto già regolamentato nell’articolo 60 (Interventi chirurgici in regime privato).
  6. Piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale
    Assilt riconosce contributi secondo quanto previsto dall’art. 29 (Tabella c)

Art. 62 - Commento:

Anno 2023

  • Eliminato quanto indicato alla lettera D e lettera E essendo già definito nell’articolo 60 (Interventi Chirurgici generici in regime privato).
  • Alla lettera A corretto un refuso: il valore dell’equivalente sferico (valore della sfera sommato alla metà del valore del cilindro) corrisponde a 4,25 e non a 6.

Anno 2021

  • Dal 1 gennaio 2021 sono erogabili contributi per gli interventi di Chirurgia refrattiva con un valore  della sfera che varia da +/- 6 a +/- 3. Non varia il valore del cilindro e l’equivalente sferico.
  • Il contributo per gli interventi di Cataratta include la lente applicata (neutra o cristallino artificiale graduato).
  1. A integrazione di quanto fornito dal S.S.N. in presenza di gravi situazioni di incontinenza Assilt riconosce, ai portatori di disabilità con invalidità certificata a partire dal 74%, oppure in caso di incontinenza urinaria o fecale a seguito di intervento chirurgico anche senza invalidità riconosciuta, un contributo per l’acquisto di materiale assorbente e monouso (traverse, pannoloni, cateteri, e sacche e ricambi per ano artificiale) presso farmacie, parafarmacie o rivendite specializzate (incluse le catene di distribuzione di prodotti per l’igiene).
  2. La documentazione necessaria per il riconoscimento del contributo è:

– documentazione attestante l’invalidità;

– certificazione della patologia redatta da medico specialista;

– fattura o “scontrino fiscale parlante” rilasciati da farmacie, parafarmacie o rivendite specializzate.

    3. Il contributo, subordinato all’autorizzazione della Linea Sanitaria, è pari al 75% fino a un massimo di 600,00 euro per anno solare.

Art. 63 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 ampliata la possibilità di riconoscere il materiale monouso in caso di incontinenza urinaria o fecale conseguente ad un intervento chirurgico anche senza invalidità riconosciuta.

Precisato che sono previsti contributi anche per il materiale monouso necessario in caso di colostomia.

 

Dal 1° gennaio 2022 l’art. 64 – Logopedia, training del linguaggio e terapia mio funzionale viene sostituito dall’art. 36 che prende la denominazione “Terapie fisiche, Logopedia, terapia del linguaggio e terapia mio funzionale”.

Art. 64 - Commento:

Anno 2022

La fine validità dell’articolo 64 é il 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 le prestazioni di logopedia, training e terapia miofunzionale sono regolamentate dell’articolo 36.


Anno 2021

Dal 1 gennaio 2021 introdotta la possibilità di avere un primo ciclo di 20 sedute senza la necessaria valutazione della Linea Sanitaria. Non variano i limiti normativi, tariffari e le figure professionali riconosciute.


Anno 2019

Dal 1 gennaio 2019 per “Logopedia, training del linguaggio e terapia mio-funzionale” è necessaria la preventiva valutazione della Linea Sanitaria che definirà – secondo la patologia – la quantità di sedute erogabili.

  1. Previa autorizzazione della Linea Sanitaria, Assilt riconosce ai Soci e per i Beneficiari affetti da Diabete Mellito insulino-dipendente di tipo instabile un contributo per l’acquisto del misuratore glicemico e i sensori di ricambio.
  2.  La documentazione necessaria per il riconoscimento del contributo è:

– certificazione medica che attesti la patologia ed una insulino-dipendenza con scarso controllo della glicemia, redatta da un uno specialista in diabetologia, medicina interna, endocrinologia, pediatria di struttura pubblica;

– fattura o “scontrino fiscale parlante” rilasciati da farmacie, parafarmacie o rivendite specializzate.

3. I contributi sono erogati come di seguito indicato nella tabella m.

Tabella m

Acquisto dell’apparecchio (tipo FreeStyle libre): contributo del 75 % della spesa sostenuta sino a 150,00 euro ad apparecchio (1 apparecchio ogni 12 mesi – temporizzazione mobile – cfr. art. 15);

Acquisto dei sensori di ricambio: contributo pari al 75 % della spesa sostenuta sino a un plafond massimo di 1.000,00 euro erogabile ogni 12 mesi (plafond – cfr. art. 15).

TITOLO 3 - ALTRE DISPOSIZIONI

  1. Ai fini del presente Testo Unico per spese logistiche si intendono quelle di locomozione e quelle di pernottamento sostenute dai Soci per sé o per i propri Beneficiari funzionali a dar corso a prestazioni sanitarie fuori dal Comune di Residenza (anche rese all’Estero). Di seguito sono indicati la tipologia di spesa, le condizioni applicative e il relativo contributo. Per la determinazione di quest’ultimo è preso in considerazione solo l’elemento della distanza; questa è determinata dal Comune di Residenza ex art. 43 del Codice Civile (luogo dove la persona ha la dimora abituale) al Comune in cui è ubicata la struttura sanitaria di destinazione. Per il contributo è necessaria la previa autorizzazione della Linea Sanitaria.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme che precedono, anche in caso di quadri clinici particolari in relazione alle caratteristiche del paziente e al contesto sanitario del territorio di residenza, in funzione dell’effettuazione di visite mediche specialistiche (regime pubblico o privato) o prestazioni sanitarie (in regime pubblico). I documenti sanitari richiesti per la valutazione da parte della Linea Sanitaria sono:

– dettagliata certificazione di un medico specialista di struttura pubblica che attesti il quadro clinico;

– relazione medica con l’indicazione delle prestazioni consigliate.

La Linea Sanitaria valuta se le visite mediche specialistiche o le prestazioni sanitarie che deve eseguire il Socio o il Beneficiario sono fruibili nell’ambito della Regione di appartenenza, tenendo conto dei protocolli terapeutici consigliati e dei tempi di attesa.

La Linea sanitaria valuterà la necessità di autorizzare le spese di locomozione e pernottamento anche per un eventuale accompagnatore (due accompagnatori per soci di età inferiore ai 18 anni).

In caso di “follow up” (controllo sanitario continuo o periodico) la Linea Sanitaria nel concedere l’autorizzazione valuterà la patologia in funzione del tempo trascorso dall’evento principale. Non sono infatti ammesse autorizzazioni per controlli eseguiti a distanza di anni tranne per i soci che hanno avuto un trapianto di organo.

    3. Il contributo per le spese di locomozione è così determinato:

a. Spese di locomozione per tragitti completi (andata e ritorno) superiori ai 100 chilometri

La Linea Sanitaria valuta le condizioni fisiche del socio e la distanza da percorrere, individuando il mezzo pubblico o privato più idoneo. Le spese dovranno essere sempre documentate con:

– la certificazione o un valido documento alternativo da cui risulti la struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate le prestazioni (con il nome del Socio, la data e la località);

– la dichiarazione del socio attestante il percorso effettuato e i relativi chilometri complessivi percorsi;

– i titoli di locomozione (aereo, treno e così via);

– le ricevute rilasciate dai gestori di distributori di carburante (non è sufficiente la sola evidenza del pagamento);

– le ricevute di pedaggio autostradale o fattura “Telepass” con l’indicazione del dettaglio dei viaggi.

Il contributo è pari al 75%  delle spese documentate ed è riconosciuto secondo i seguenti criteri:

  • biglietto per l’utilizzo del treno (2° classe) o dell’autobus di linea per tragitti inferiori ai 400 Km complessivi. Se viene acquistato un biglietto di classe superiore verrà riconosciuto un contributo del 60% della spesa sostenuta;
  • biglietto per l’utilizzo aereo, del treno (anche di 1° classe o Premium esclusi quindi i posti executive, business presenti nei treni “Freccia” o equivalenti), dell’autobus di linea per tragitti superiori ai 400 Km complessivi.

In caso di utilizzo del mezzo proprio è riconosciuto un contributo pari al 75% delle spese documentate sopraindicate fino ad un importo massimo definito nel seguente modo:

– Euro 1,50 ogni 10 chilometri fino al massimo di chilometri specificatamente indicati nell’autorizzazione concessa dalla Linea Sanitaria. I chilometri saranno definiti utilizzando “google maps”. Le ricevute di spesa relative l’acquisto del carburante dovranno sempre coprire il rimborso che potrebbe essere erogato considerando i chilometri percorsi. In nessun caso sono erogabili contributi se non debitamente giustificati con idonea documentazione di spesa. Le località relative alle spese di locomozione devono corrispondere al luogo e ai tempi di effettuazione delle prestazioni. Non sono erogabili contributi per i pasti, il parcheggio dell’autovettura, le tasse di soggiorno e quanto non specificato in questo testo normativo. Eventuali motivate richieste di contributo per percorsi inferiori ai 100 chilometri di tragitto completo sono valutate in accordo con il Consulente Sanitario Nazionale.

Lo stesso contributo viene riconosciuto ai soci disabili o dializzati per gli spostamenti necessari per raggiungere la struttura sanitaria curante. L’autorizzazione può essere concessa in attesa di ottenere la prestazione dal Servizio Sanitario Regionale, dall’Unità Sanitaria locale o dal Comune di appartenenza. Il contributo è equiparato a quanto previsto per l’uso del mezzo proprio anche in caso di trasporti eseguiti e fatturati dall’Associazione della Croce Rossa Italiana o Associazioni simili operanti nel territorio italiano.

 

b. Spese di locomozione per tragitti completi inferiori a 100 chilometri

Per i Soci portatori di disabilità, in trattamento dialitico o in cura oncologica che utilizzano il mezzo proprio per il raggiungimento della struttura sanitaria curante, Assilt eroga un contributo come sopra indicato anche per tragitti inferiori ai 100 chilometri.Per i Soci sottoposti a terapia riabilitativa per dipendenza da alcool e/o droghe presso le “Comunità terapeutiche” per i quali venga formulata esplicita richiesta della stessa Comunità dei familiari, ai fini del completamento del trattamento in atto, ASSILT erogherà un contributo per un massimo di 2 volte al mese come sopra indicato anche per tragitti inferiori ai 100 chilometri.

4. Assilt eroga un contributo per le spese di pernottamento in relazione alle seguenti prestazioni sanitarie:

– interventi chirurgici di alta qualifica,

– prestazioni riabilitative ai portatori di disabilità erogate da strutture specializzate,

– dialisi,

– cura chemioterapica o antalgica in pazienti oncologici,

– terapia riabilitativa per dipendenza da alcool, da droghe, da gioco,

– prestazioni effettuate in convenzione con il S.S.N. in presenza di quadri clinici particolari in relazione alle caratteristiche del paziente e al contesto sanitario del territorio di residenza,

se eseguite al di fuori della Regione di residenza del socio eroga un contributo per il pernottamento del socio e/o dell’eventuale accompagnatore (due accompagnatori al di sotto dei 18 anni di età).

Il contributo previsto è pari al 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di  Euro 75,00 al giorno, per i due accompagnatori previsti in caso di soci di età inferiore a 18 anni il contributo è pari 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo a Euro 100,00 al giorno.
Le spese in argomento devono essere documentate – secondo quanto indicato all’articolo 16 – e rilasciate regolarmente da strutture alberghiere, pensioni o affittacamere autorizzati anche se gestiti da ordini religiosi. In caso di contratto di locazione, al fine del rimborso, sono incluse le spese accessorie (condominio, luce, gas, e così via).

Sono, inoltre, ammissibili pernottamenti prenotati attraverso portali on line come specificato al comma 6 dell’articolo 16. In nessun caso per le spese di pernottamento è indispensabile che sia indicato nella documentazione di spesa il codice fiscale del Socio o Beneficiario.
Sono, invece, esclusi contributi in caso di donazione o oblazioni anche se elargiti per l’ospitalità ricevuta.

Le località e il numero di notti relative al pernottamento devono corrispondere al luogo e ai tempi di effettuazione delle prestazioni. E’ ammessa una località limitrofa alla struttura sanitaria per il pernottamento dell’accompagnatore. Non sono erogabili contributi per i pasti.

5. Assilt eroga contributi per i pernottamenti riferiti al familiare accompagnatore, anche per l’intero periodo di ricovero, al di fuori della Regione di residenza, nei seguenti casi:- Soci che non abbiano ancora compiuto il 18esimo anno di età o portatori di disabilità;

– Soci per i quali si è resa necessaria l’accoglienza presso strutture all’Estero;

– Soci che per particolari patologie ed a giudizio della Linea Sanitaria, necessitano dell’ assistenza di un familiare durante il periodo di ricovero. Tale esigenza deve essere opportunamente certificata dalla struttura di ricovero.

Il trattamento di cui sopra è esteso in via ordinaria a entrambi i genitori del bambino, nei casi di ricovero o prestazioni riferite a minori di anni 18. I contributi previsti sono indicati al comma 4.

 

Art. 66 - Commento:

Dal 1 gennaio 2021 precisato che la certificazione della struttura sanitaria che attesti il giorno e il luogo dove sono state effettuate le prestazioni può essere sostituita con un valido documento da cui si rilevino le stesse informazioni (esempio cartella clinica).

Inoltre,  per i viaggi inferiori ai 400 Km se viene acquistato un biglietto ferroviario di 1° classe, anziché di 2° classe, la percentuale del rimborso sarà del 60% anziché del 75%.

Per i pernottamenti prenotati on line o direttamente presso la struttura alberghiera nella ricevuta di spesa non é necessario che si indicato il codice fiscale del Socio o Beneficiario.


Dal 1 gennaio 2020 varia il limite di età che dà diritto a due accompagnatori (da 14 a 18 anni).

Il contributo previsto per i viaggi in treno varia secondo i chilometri percorsi. La 1° classe è rimborsabile soltanto per tragitti superiori ai 400 Km complessivi.

  1. L’inadempienza del Socio o del Beneficiario alle disposizioni Statutarie, a quelle contenute nel Testo Unico e nel Codice Etico del Welfare, nonché nei Regolamenti Associativi e alle delibere Consiliari o Assembleari può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione al Socio dei seguenti provvedimenti:

a) diffida scritta;

b) sospensione dal diritto alla prestazioni da tre mesi a tre anni;

c) esclusione dall’Associazione.

2. Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 5, lett. e) dello Statuto, fermo restando, in tema di esclusione, quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, lett. f), dello Statuto stesso 25. Nessuna sanzione può essere adottata o proposta senza che sia stata contestata al Socio l’irregolarità dei comportamenti posti in essere e aver dato al Socio stesso la possibilità di fornire argomenti giustificativi.

3.L’adozione della sanzione dovrà essere motivata nella delibera dell’organo competente e comunicata al Socio per iscritto; nel caso dell’esclusione tale motivazione è quella posta a base della proposta di esclusione.

4.Nell’adozione della sanzione o nella determinazione della sua misura, il Consiglio – all’interno e nei limiti dei criteri di individuazione della misura, minima e massima, della sanzione legata alla correlazione economica fissata dagli articoli 68 – 70 – valuta i seguenti elementi:

–     comportamento complessivo del Socio;

–     la posizione occupata dal Socio nell’Associazione;

–     concorso di più Soci nella realizzazione del fatto illecito;

–     sanzioni applicate nei confronti del Socio per precedenti generici o specifici;

–     continuità del comportamento illecito;

–     le circostanze attenuanti o aggravanti; in tal senso ai soci che risultassero irregolari rispetto a quanto stabilito in merito ai requisiti di reddito dei beneficiari maggiorenni (art. 3, comma 2) è considerato di minore gravità il caso in cui il reddito accertato non è superiore al 20% del limite stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 69, comma 2, secondo periodo.

5. L’applicazione delle sanzioni contenute nel presente articolo non fa venir meno l’obbligo contributivo da parte del Socio. Nel caso di esclusione l’obbligo di contribuzione cessa dal primo giorno del mese successivo alla data dell’Assemblea dei Rappresentanti che ha deliberato l’esclusione.

6. Assilt si riserva la facoltà di procedere con denuncia in sede penale avverso i soci presunti responsabili di fatti di particolare rilevanza che hanno dato origine al provvedimento dell’esclusione. Analogamente, Assilt si riserva la facoltà di agire in sede civile o costituirsi parte civile per il ristoro del danno o maggior danno subito.

7. Le fattispecie riportate negli articoli da 68 a 70 che seguono hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, facendo salvo i principi dell’interpretazione estensiva e di quella analogica per quanto applicabili.

[1] Gli artt. 14 e 15 dello Statuto definiscono le attribuzioni, rispettivamente, dell’Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione.

[25] Gli artt. 14 e 15 dello Statuto definiscono le attribuzioni, rispettivamente, dell’Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione.

  1. La diffida scritta è adottata per le mancanze di minor rilievo concernenti i casi di:

–   fatturazione difforme rispetto alle prestazioni obiettivamente rilevate;

–    inadempienza o irregolarità rispetto ai controlli dei requisiti di iscrizione dei Beneficiari.

2. Si applica pertanto la diffida qualora l’importo oggetto di difformità, inadempienza o irregolarità sia pari o inferiore a 100,00 euro.

3. Si applica altresì la diffida scritta per la prima inadempienza o irregolarità ai controlli di conformità degli originali dei documenti fiscali e sanitari inviati in copia; resta ferma in ogni caso l’improcedibilità della liquidazione del contributo.

  1. La sospensione è adottata per le mancanze di maggior rilievo concernenti i casi di cui al comma 1 dell’articolo che precede. Essa è correlata, nella misura, all’importo oggetto di difformità, inadempienza o irregolarità, ferma restando la valutazione degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 67, secondo quanto di seguito indicato:

oltre 100,00 euro e fino a 500,00 euro      da tre mesi a 12 mesi;
oltre 500,00 euro e fino a 2.000,00 euro  da 13 mesi a 24 mesi;
oltre 2.000,00 euro e fino a 4.000,00 euro  da 25 mesi a 36 mesi.

2.Si applica altresì la sospensione di sei mesi nel caso di seconda inadempienza o irregolarità ai controlli di conformità degli originali dei documenti fiscali e sanitari inviati in copia; resta ferma in ogni caso l’improcedibilità della liquidazione del contributo. Si applica infine la sospensione di 36 mesi nel caso di accertata insussistenza del requisito reddituale nei casi di prima iscrizione di un Beneficiario maggiorenne, indipendentemente dai contributi percepiti e, comunque fino a 4.000,00 euro; per importi superiori si applica l’art. 70; per il Beneficiario non è ammessa un’ulteriore possibilità di iscrizione.

3.La sospensione di cui al presente articolo decorre dalla data di efficacia di quella prevista dall’art. 8 26, ove disposta; in caso contrario decorre dalla data della Delibera del Consiglio di Amministrazione che ne ha disposto l’adozione. Durante il periodo di sospensione il Socio non ha diritto di percepire contributi dall’Associazione per prestazioni effettuate e fatturate nello stesso periodo.

[26] L’art. 8 disciplina la Sospensione cautelativa.

  1. L’esclusione è adottata dall’Assemblea dei Rappresentanti per le violazioni che per la loro gravità non consentono la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto associativo e, in particolare, nei casi di:

    – contraffazione di documenti da parte del Socio;

    – inadempimento alle previsioni di cui all’art. 7 27(Verifiche sanitarie e amministrative) che non consentono la realizzazione dei controlli ivi definiti;

    – terza inadempienza o irregolarità ai controlli di conformità degli originali dei documenti fiscali e sanitari inviati in copia;

    – per i casi di cui al primo e secondo alinea del comma 1 dell’art. 67 (Sanzioni) qualora l’importo oggetto di difformità, inadempienza o irregolarità sia superiore a 4.000,00 euro;

    – mancato rimborso da parte del Socio destinatario di diffida o sospensione del contributo erogato dall’Associazione e risultato indebito;

    – recidiva generica o specifica.

  2. L’esclusione comporta l’inammissibilità della erogazione dei contributi per spese sanitarie effettuate e fatturate nel periodo della sospensione cautelativa e, in ogni caso, per quelle, in qualunque tempo presentate e non ancora liquidate.
  3. Qualora l’Assemblea dei Rappresentanti non deliberi l’esclusione del Socio proposta dal Consiglio di Amministrazione, si considera adottata la sanzione della sospensione per tre anni.

[27] L’art. 7 concerne gli obblighi degli associati in tema di verifiche sanitarie e amministrative.

  1. Le richieste di contributo rifiutate in quanto carenti nella documentazione prevista dalla normativa possono essere completate, con istanza di integrazione, entro e non oltre 150 giorni dalla data della lettera di rigetto. L’integrazione ha luogo con le modalità indicate nella lettera di rifiuto.
    Trascorsi i 150 giorni, le richieste rifiutate – se completate della documentazione carente – possono essere trasmesse nuovamente nel limite normativo del bimestre successivo all’anno solare nel quale sono state rilasciate (articolo 14 comma 7).
  2. Eventuali correzioni a rettifica di quanto indicato nella documentazione di spesa o nei piani di cura già liquidati potranno essere oggetto di istanza di integrazione o rettifica entro e non oltre 150 giorni dalla data della liquidazione; sono escluse da tale limite le documentazioni di spesa relative le prestazioni odontoiatriche eseguite su elementi dentali che risultano temporizzati, per le quali deve essere presentata, oltre alla certificazione che giustifichi la modifica, un idoneo supporto diagnostico che confermi quanto certificato.
  1. Nel caso in cui la pratica sia stata rifiutata o liquidata in maniera non conforme al Testo Unico il Socio può presentare una richiesta di riesame al Delegato territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di rigetto o di liquidazione. Il Delegato – nell’ambito del Collegio territoriale – definisce la richiesta di riesame con la Linea associativa competente. Nel caso non si raggiunga una decisione univoca fra Delegato e Linea associativa, il Delegato trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la definizione della questione. Il giudizio del Consiglio non è soggetto a gravame. Dell’esito del procedimento di riesame deve essere data comunicazione al Socio entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
  2. Non sono ammesse richieste di riesame avverso le deliberazioni riguardanti le erogazioni straordinarie, nonché in materia di temporizzazione e spese logistiche.
  1. Per le questioni di carattere generale riguardanti i temi dell’adesione e della cessazione del rapporto associativo, della contribuzione e del diritto alla prestazioni può essere proposto dal Destinatario o dal Socio ricorso con Raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione (Sede legale). Il Ricorso deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data del rigetto della richiesta. Contro le deliberazioni del Consiglio non è ammesso ulteriore gravame.
  2. Qualora nel corso del procedimento di cui all’art. 72 (Riesame)  si evidenziassero gli estremi per il ricorso di cui al comma 1, il Delegato procede alla trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti.
  1. Assilt, nei casi di accertamenti disposti dall’Associazione in merito alle prestazioni fruite dai Soci, concorre alle eventuali spese di locomozione sostenute dagli stessi, secondo modalità da indicarsi specificatamente dal Consiglio di Amministrazione.
  1. Nell’ambito degli stanziamenti previsionali di bilancio saranno promosse iniziative per l’effettuazione di ricerche, indagini conoscitive ed interventi di prevenzione sanitaria di gruppo e individuali, nonché la promozione di iniziative di educazione sanitaria a tutela della salute ed integrità fisica dei Soci e Beneficiari.
  2. Tali iniziative potranno essere intraprese, previa intesa tra i Delegati e il Consiglio di Amministrazione, in concorso con le strutture sanitarie pubbliche ed anche con istituti di ricerca scientifica.
  3. Le eventuali spese sostenute dai Soci in occasione di partecipazione a tali iniziative di Medicina Preventiva, potranno essere rimborsate secondo modalità da indicarsi specificatamente.
  1. Quando le prestazioni sono conseguenti ad azioni di terzi per le quali si possa configurare responsabilità civile, il Socio Lavoratore, il Socio Pensionato o chi per essi è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assilt.
  2. Il Socio in caso di infortunio o di malattia che abbiano dato luogo a suo favore a refusione di danni da parte di terzi, è tenuto a rimborsare all’Assilt l’ammontare del costo delle prestazioni erogate dall’Assilt stessa fino alla concorrenza della somma che il terzo gli ha versato a titolo di risarcimento.
  1. Per la parte di spesa sanitaria che rimane a carico dei Soci a titolo di franchigia si riconoscono contributi nei limiti di quanto indicato nel presente Testo Unico, e solo nel caso in cui dalla documentazione di spesa si evinca la quota residua per ogni singola prestazione.
    In ogni caso il contributo erogato dall’Assilt, sommato a quanto già percepito, non potrà superare la spesa totale sostenuta dal socio. Assilt si riserva comunque di richiedere la relativa documentazione di spesa in originale.
    Non sono erogabili contributi a titolo di franchigia per le spese sanitarie a carico dei Beneficiari in quanto non possono essere iscritti all’Associazione se aventi diritto ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa erogata da Enti o forme assicurative (Art.3 comma 1).

Art. 77 - Commento:

Ribadito che non sono erogabili contributi a titolo di franchigia ai Beneficiari in quanto, come indicato all’articolo 3 comma 1, non possono essere iscritti all’Associazione se aventi diritto ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa erogata da Enti o forme assicurative.